The institution of legacy must be set in the context of testamentary succession, along with the heir institution. In particular, we talk about legacy when the testator intends to give the beneficiary an individual asset or right and not an abstract portion of his/her patrimony, as is the case in the presence of an heir institution . It is therefore clear that the faculty to allocate legacies is an important power in the hands of the testator, who will thus be allowed to freely dispose of the wealth accumulated in life while always respecting the rights of forced heirship. However, it is also clear that in the context of dematerialized wealth it becomes increasingly necessary to use tools capable of favouring a subject through benefits that are different from the direct attribution of tangible property. By virtue of this, this paper seeks to investigate the issue of bequests, i.e. those legacies that, instead of directly transferring an asset or a right belonging to the inheritance, give the beneficiary the right to a benefit against the encumbered subject. It will then be inevitable to deal with the problem represented by the fact that most of the legacies of this category have never been specifically covered by the legislator. For this reason, after an initial analysis of the so-called typical legacies, i.e. the subject of specific legislative attention, the paper will deal with the so-called atypical legacies , trying to provide an overview of the solutions offered by doctrine and jurisprudence to fill the legislative gap and offer testators solutions that are able to meet their needs, which are constantly evolving. Attention should be paid especially to the contract legacy, since the mixture that is being created between the law relating to the legacy and that relating to the contract, because of the particular borderline nature of the character in question, arouses considerable theoretical interest . It should be added that, again because of the progressive dematerialization of wealth, the contract legacy is assuming increasing importance from a practical point of view. In fact, by means of this tool the testator may force the encumbered subject to make a specific agreement with the beneficiary, with relative advantage for the latter. Finally, the intention of looking ahead in the near future leads us to analyze the possibility that institutions such as the trust and the bond of destination should be considered as the subject of a legacy. Starting from the analysis of the characteristics of such institutions, we have reached the conclusion that it would be unreasonable to exclude this possibility, since neither the Aja Convention, which through the ratifying national law introduced the trust into the Italian legal system, nor Article 2645 ter cc, which bears the discipline of the bond of destination, seem to bring adverse reasons; quite the opposite, the Convention explicitly provides for the enforcement of the national laws concerning the testamentary matter. In conclusion, we hope that the legislator, starting from the solutions already offered by doctrine and jurisprudence, will introduce in the Civil Code an express discipline of the various atypical legacies in order to overcome the difficulties that the legislative gap inevitably raises.
L'istituto del legato si colloca nel contesto della successione testamentaria, accanto all'istituzione di erede. In particolar modo, si parla di legato quando il testatore intende attribuire al beneficiario un singolo bene o diritto e non una quota astratta del suo patrimonio, come invece accade in presenza di un'istituzione di erede. È, dunque, evidente come la facoltà di attribuire legati sia un importante potere nelle mani del testatore, cui sarà così concesso di disporre come meglio crede, pur sempre nel rispetto dei diritti dei legittimari, delle ricchezze accumulate in vita. È, però, altrettanto evidente come in un contesto di ricchezza dematerializzata si renda sempre più spesso necessario il ricorso a strumenti che consentano di avvantaggiare un soggetto attraverso benefici diversi dall'attribuzione diretta di un bene materiale. In forza di ciò, la presente trattazione si sforza di indagare la tematica dei legati obbligatori, ovverosia quei legati che, anziché trasferire direttamente un bene o un diritto appartenente all'eredità, attribuiscono al beneficiario il diritto ad una prestazione nei confronti dell'onerato. Sarà, così, inevitabile confrontarsi con la problematica rappresentata dal fatto che la gran parte dei legati rientranti in questa categoria non sono mai stati specificamente disciplinati dal legislatore. Per tale ragione, dopo una prima doverosa analisi dei legati così detti tipici, ovverosia oggetto di specifica attenzione legislativa, si volgerà lo sguardo ai legati così detti atipici, tentando di offrire una panoramica delle soluzioni offerte da dottrina e giurisprudenza per colmare il vuoto legislativo ed offrire ai testatori soluzioni che siano in grado di far fronte alle loro esigenze, che sono in continuo divenire. L'attenzione deve essere rivolta soprattutto al legato di contratto, dal momento che la commistione che si viene a creare tra la normativa relativa al legato e quella relativa al contratto, in ragione della particolare natura di confine della figura in esame, suscita un notevole interesse teorico. A ciò si aggiunga che, sempre in ragione della progressiva dematerializzazione della ricchezza, il legato di contratto sta assumendo importanza crescente dal punto di vista pratico. Tramite questo strumento il testatore potrà, infatti, imporre all'onerato di concludere con il beneficiario un determinato contratto, con relativo vantaggio per quest'ultimo. L'intenzione di mantenere lo sguardo rivolto verso il futuro induce, infine, ad analizzare la possibilità che istituti quali il trust e il vincolo di destinazione vengano posti ad oggetto di un legato. Partendo dall'analisi delle caratteristiche di tali istituti si giunge alla conclusione che sarebbe irragionevole escludere tale eventualità, dal momento che né la Convenzione dell'Aja, che attraverso la legge nazionale di ratifica ha introdotto il trust nell'ordinamento italiano, né l'art. 2645 ter c.c., che reca la disciplina del vincolo di destinazione, sembrano portare ragioni in contrario e, anzi, la Convenzione prevede espressamente l'applicazione delle leggi nazionali in materia testamentaria. In conclusione, si auspica che il legislatore, prendendo le mosse dalle soluzioni già offerte da dottrina e giurisprudenza, introduca nel codice civile una disciplina espressa dei tanti legati atipici, permettendo di superare le difficoltà che il vuoto legislativo inevitabilmente suscita.
I legati obbligatori
FORINA, MARCO
2012/2013
Abstract
L'istituto del legato si colloca nel contesto della successione testamentaria, accanto all'istituzione di erede. In particolar modo, si parla di legato quando il testatore intende attribuire al beneficiario un singolo bene o diritto e non una quota astratta del suo patrimonio, come invece accade in presenza di un'istituzione di erede. È, dunque, evidente come la facoltà di attribuire legati sia un importante potere nelle mani del testatore, cui sarà così concesso di disporre come meglio crede, pur sempre nel rispetto dei diritti dei legittimari, delle ricchezze accumulate in vita. È, però, altrettanto evidente come in un contesto di ricchezza dematerializzata si renda sempre più spesso necessario il ricorso a strumenti che consentano di avvantaggiare un soggetto attraverso benefici diversi dall'attribuzione diretta di un bene materiale. In forza di ciò, la presente trattazione si sforza di indagare la tematica dei legati obbligatori, ovverosia quei legati che, anziché trasferire direttamente un bene o un diritto appartenente all'eredità, attribuiscono al beneficiario il diritto ad una prestazione nei confronti dell'onerato. Sarà, così, inevitabile confrontarsi con la problematica rappresentata dal fatto che la gran parte dei legati rientranti in questa categoria non sono mai stati specificamente disciplinati dal legislatore. Per tale ragione, dopo una prima doverosa analisi dei legati così detti tipici, ovverosia oggetto di specifica attenzione legislativa, si volgerà lo sguardo ai legati così detti atipici, tentando di offrire una panoramica delle soluzioni offerte da dottrina e giurisprudenza per colmare il vuoto legislativo ed offrire ai testatori soluzioni che siano in grado di far fronte alle loro esigenze, che sono in continuo divenire. L'attenzione deve essere rivolta soprattutto al legato di contratto, dal momento che la commistione che si viene a creare tra la normativa relativa al legato e quella relativa al contratto, in ragione della particolare natura di confine della figura in esame, suscita un notevole interesse teorico. A ciò si aggiunga che, sempre in ragione della progressiva dematerializzazione della ricchezza, il legato di contratto sta assumendo importanza crescente dal punto di vista pratico. Tramite questo strumento il testatore potrà, infatti, imporre all'onerato di concludere con il beneficiario un determinato contratto, con relativo vantaggio per quest'ultimo. L'intenzione di mantenere lo sguardo rivolto verso il futuro induce, infine, ad analizzare la possibilità che istituti quali il trust e il vincolo di destinazione vengano posti ad oggetto di un legato. Partendo dall'analisi delle caratteristiche di tali istituti si giunge alla conclusione che sarebbe irragionevole escludere tale eventualità, dal momento che né la Convenzione dell'Aja, che attraverso la legge nazionale di ratifica ha introdotto il trust nell'ordinamento italiano, né l'art. 2645 ter c.c., che reca la disciplina del vincolo di destinazione, sembrano portare ragioni in contrario e, anzi, la Convenzione prevede espressamente l'applicazione delle leggi nazionali in materia testamentaria. In conclusione, si auspica che il legislatore, prendendo le mosse dalle soluzioni già offerte da dottrina e giurisprudenza, introduca nel codice civile una disciplina espressa dei tanti legati atipici, permettendo di superare le difficoltà che il vuoto legislativo inevitabilmente suscita.File | Dimensione | Formato | |
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