L'autotutela rappresenta un istituto di antiche origini e di applicazione trasversale rispetto ai diversi settori del diritto: civile, penale, pubblico, internazionale. In ambito amministrativo nasce con lo Stato moderno e viene considerata una delle potestà fondamentali attraverso cui gli enti pubblici esprimono la propria sovranità. Consiste nella possibilità dell'Amministrazione di risolvere i conflitti attuali o potenziali con altri soggetti, senza necessità di ricorrere al giudice e si distingue in decisoria, esecutiva e possessoria. Con riguardo alla prima forma, la dottrina ha dibattuto lungamente per individuarne il fondamento legislativo e la natura giuridica, della quale si è sottolineato il carattere della discrezionalità. Le numerose elaborazioni giurisprudenziali possono spiegare le ragioni del ritardo con cui si è giunti ad una normativa specifica sull'argomento. E' solo con la legge n. 15 del 2005, che vengono introdotti gli istituti dell'annullamento d'ufficio e della revoca. Il primo dei due, con effetto retroattivo, richiede, quali presupposti per la sua adozione, che l'atto sia illegittimo perché affetto da uno dei vizi di violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza, nonché l'esistenza di un interesse concreto ed attuale alla rimozione. La p.a. deve, quindi, operare un giudizio di bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dei soggetti controinteressati, per verificare la preponderanza di quello al ritiro dell'atto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei privati. La revoca costituisce sempre un provvedimento di ritiro dell'atto, ma con effetti non retroattivi, e può essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Si tratta, quindi, di un provvedimento che si fonda non sull'esigenza di preservare la legittimità dell'azione amministrativa, ma l'opportunità della stessa. In questo caso l'affidamento dei terzi viene garantito attraverso il riconoscimento di un indennizzo, sulla cui qualificazione e quantificazione si è incentratata l'attenzione della giurisprudenza. L'autotutela tributaria, oggetto di una disciplina normativa e di prassi più nutrita, rappresenta un'evoluzione di quella amministrativa, ma ha sviluppato nel tempo delle caratteristiche che la distinguono in maniera radicale. L'elemento più rilevante di differenziazione consiste, secondo la dottrina maggioritaria, nella mancanza di discrezionalità dell'esercizio del potere di autotutela tributaria. Stante la necessità di garantire il rispetto dei principi costituzionali della legalità e della capacità contributiva, è necessario che l'Amministrazione finanziaria, laddove verifichi l'esistenza di un errore nell'atto impositivo, proceda alla sua rimozione, senza possibilità di tenere in considerazione elementi ulteriori rispetto alla legittimità del provvedimento. E' stato analizzato un caso concreto relativo al tema del rapporto tra accertamento sostitutivo, forma di autotutela consentita solo per la rimozione di vizi formali dell'atto con riemissione dello stesso depurato degli errori, ed accertamento integrativo, previsto nella circostanza del reperimento successivo all'emissione del provvedimento originario, di nuovi elementi indice di evasione fiscale. L'ipotesi è che si trattasse di ipotesi simile alla revoca ma l'esito è stato negativo.
L'EVOLUZIONE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E LE SUE APPLICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
BELTRAMINO, SABRINA
2011/2012
Abstract
L'autotutela rappresenta un istituto di antiche origini e di applicazione trasversale rispetto ai diversi settori del diritto: civile, penale, pubblico, internazionale. In ambito amministrativo nasce con lo Stato moderno e viene considerata una delle potestà fondamentali attraverso cui gli enti pubblici esprimono la propria sovranità. Consiste nella possibilità dell'Amministrazione di risolvere i conflitti attuali o potenziali con altri soggetti, senza necessità di ricorrere al giudice e si distingue in decisoria, esecutiva e possessoria. Con riguardo alla prima forma, la dottrina ha dibattuto lungamente per individuarne il fondamento legislativo e la natura giuridica, della quale si è sottolineato il carattere della discrezionalità. Le numerose elaborazioni giurisprudenziali possono spiegare le ragioni del ritardo con cui si è giunti ad una normativa specifica sull'argomento. E' solo con la legge n. 15 del 2005, che vengono introdotti gli istituti dell'annullamento d'ufficio e della revoca. Il primo dei due, con effetto retroattivo, richiede, quali presupposti per la sua adozione, che l'atto sia illegittimo perché affetto da uno dei vizi di violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza, nonché l'esistenza di un interesse concreto ed attuale alla rimozione. La p.a. deve, quindi, operare un giudizio di bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dei soggetti controinteressati, per verificare la preponderanza di quello al ritiro dell'atto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei privati. La revoca costituisce sempre un provvedimento di ritiro dell'atto, ma con effetti non retroattivi, e può essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Si tratta, quindi, di un provvedimento che si fonda non sull'esigenza di preservare la legittimità dell'azione amministrativa, ma l'opportunità della stessa. In questo caso l'affidamento dei terzi viene garantito attraverso il riconoscimento di un indennizzo, sulla cui qualificazione e quantificazione si è incentratata l'attenzione della giurisprudenza. L'autotutela tributaria, oggetto di una disciplina normativa e di prassi più nutrita, rappresenta un'evoluzione di quella amministrativa, ma ha sviluppato nel tempo delle caratteristiche che la distinguono in maniera radicale. L'elemento più rilevante di differenziazione consiste, secondo la dottrina maggioritaria, nella mancanza di discrezionalità dell'esercizio del potere di autotutela tributaria. Stante la necessità di garantire il rispetto dei principi costituzionali della legalità e della capacità contributiva, è necessario che l'Amministrazione finanziaria, laddove verifichi l'esistenza di un errore nell'atto impositivo, proceda alla sua rimozione, senza possibilità di tenere in considerazione elementi ulteriori rispetto alla legittimità del provvedimento. E' stato analizzato un caso concreto relativo al tema del rapporto tra accertamento sostitutivo, forma di autotutela consentita solo per la rimozione di vizi formali dell'atto con riemissione dello stesso depurato degli errori, ed accertamento integrativo, previsto nella circostanza del reperimento successivo all'emissione del provvedimento originario, di nuovi elementi indice di evasione fiscale. L'ipotesi è che si trattasse di ipotesi simile alla revoca ma l'esito è stato negativo.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/60636