L'attuale codice penale italiano, all'art. 17, tra le pene principali previste per i delitti annovera l'ergastolo, definito e regolamentato dal successivo art. 22 secondo il quale «La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. - Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto». A seguito dell'abolizione della pena di morte, l'ergastolo rappresenta la pena più severa del nostro ordinamento, ed è ritenuta ancora oggi costituzionalmente legittima. La recente storia italiana dimostra la concreta attualità di una previsione normativa che, attraverso la minaccia del carcere a vita, si propone di contrastare, in particolare, la criminalità organizzata e terroristica .Fatta salva la concessione della grazia, nel codice Zanardelli, e nell'originario Codice Rocco, l'ergastolo si configurò effettivamente come una pena a vita, a carattere eliminativo e irreversibile, in cui massimo è l'aspetto retributivo così come la prevenzione speciale negativa. Con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana del 1947 e, soprattutto, con l'introduzione dei suoi principi consacrati nell'art.27, 3° co. della medesima , si è evidenziata un'evidente incompatibilità tra la finalità rieducativa ed alcune disposizioni del codice del 1930 (tra le quali quelle relative all'ergastolo). Soltanto le pronunce della Corte Costituzionale (istituita con l. 11 marzo 1953, n. 87) hanno favorito la necessaria azione riformatrice del legislatore: istituti quali la liberazione condizionale , la semilibertà, i permessi premio e la liberazione anticipata hanno contribuito, in modo determinante, a mitigare il carattere di perpetuità di questa pena e, in tal modo prospettando la possibilità di reinserimento in società anche in favore del condannato all'ergastolo, ovviamente a seguito di un consistente periodo di reclusione. Non soltanto sotto il profilo sostanziale ma anche in sede processuale è stato previsto un trattamento più conforme ai principi costituzionali per chi è condannato all'ergastolo.
Fine pena mai - Problemi e prospettive della costituzionalità dell'ergastolo
AQUINO, CARMINE
2012/2013
Abstract
L'attuale codice penale italiano, all'art. 17, tra le pene principali previste per i delitti annovera l'ergastolo, definito e regolamentato dal successivo art. 22 secondo il quale «La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. - Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto». A seguito dell'abolizione della pena di morte, l'ergastolo rappresenta la pena più severa del nostro ordinamento, ed è ritenuta ancora oggi costituzionalmente legittima. La recente storia italiana dimostra la concreta attualità di una previsione normativa che, attraverso la minaccia del carcere a vita, si propone di contrastare, in particolare, la criminalità organizzata e terroristica .Fatta salva la concessione della grazia, nel codice Zanardelli, e nell'originario Codice Rocco, l'ergastolo si configurò effettivamente come una pena a vita, a carattere eliminativo e irreversibile, in cui massimo è l'aspetto retributivo così come la prevenzione speciale negativa. Con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana del 1947 e, soprattutto, con l'introduzione dei suoi principi consacrati nell'art.27, 3° co. della medesima , si è evidenziata un'evidente incompatibilità tra la finalità rieducativa ed alcune disposizioni del codice del 1930 (tra le quali quelle relative all'ergastolo). Soltanto le pronunce della Corte Costituzionale (istituita con l. 11 marzo 1953, n. 87) hanno favorito la necessaria azione riformatrice del legislatore: istituti quali la liberazione condizionale , la semilibertà, i permessi premio e la liberazione anticipata hanno contribuito, in modo determinante, a mitigare il carattere di perpetuità di questa pena e, in tal modo prospettando la possibilità di reinserimento in società anche in favore del condannato all'ergastolo, ovviamente a seguito di un consistente periodo di reclusione. Non soltanto sotto il profilo sostanziale ma anche in sede processuale è stato previsto un trattamento più conforme ai principi costituzionali per chi è condannato all'ergastolo.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/60158