La nozione italiana di concetto giuridico indeterminato corrisponde a quella tedesca di 'unbestimmter Rechtsbegriff', elaborato dalla dottrina giuspubblicista tedesca per descrivere quegli aspetti dell'azione amministrativa non (compiutamente) regolati dalla legge che tuttavia differiscono dallo 'Ermessen', ovvero dalla discrezionalità pura. I concetti giuridici indeterminati non comportano infatti una ponderazione (o scelta) di interessi, perchè risultano condizionati dal rispetto di regole non giuridiche che permettono all'autorità applicante - giudice o funzionario amministrativo - di integrare la legge lasciata volutamente lacunosa. I concetti giuridici indeterminati sono oggi intimamente connessi alla crisi epocale del ruolo della legge, che si manifesta incapace di selezionare e bilanciare, a monte, gli interessi meritevoli di tutela. E' dunque l'amministrazione a dover sopperire a queste lacune, provocando in tal guisa uno squilibrio del controverso rapporto tra le prerogative delle assemblee elettive e le potestà discrezionali degli apparati amministrativi. Affinché questo rapporto sia ricondotto a ragionevolezza è necessario l'intervento del giudice amministrativo, il quale deve - in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo - garantire una tutela piena e effettiva, così come sancita dagli artt. 24 e 113 Cost, che non contrasti tuttavia col principio istituzionale della separazione dei poteri, e segnatamente la riserva amministrativa, che permea di sè l'intero ordinamento.
Concetti giuridici indeterminati e poteri discrezionali delle amministrazioni.
FERRERO, EDOARDO
2012/2013
Abstract
La nozione italiana di concetto giuridico indeterminato corrisponde a quella tedesca di 'unbestimmter Rechtsbegriff', elaborato dalla dottrina giuspubblicista tedesca per descrivere quegli aspetti dell'azione amministrativa non (compiutamente) regolati dalla legge che tuttavia differiscono dallo 'Ermessen', ovvero dalla discrezionalità pura. I concetti giuridici indeterminati non comportano infatti una ponderazione (o scelta) di interessi, perchè risultano condizionati dal rispetto di regole non giuridiche che permettono all'autorità applicante - giudice o funzionario amministrativo - di integrare la legge lasciata volutamente lacunosa. I concetti giuridici indeterminati sono oggi intimamente connessi alla crisi epocale del ruolo della legge, che si manifesta incapace di selezionare e bilanciare, a monte, gli interessi meritevoli di tutela. E' dunque l'amministrazione a dover sopperire a queste lacune, provocando in tal guisa uno squilibrio del controverso rapporto tra le prerogative delle assemblee elettive e le potestà discrezionali degli apparati amministrativi. Affinché questo rapporto sia ricondotto a ragionevolezza è necessario l'intervento del giudice amministrativo, il quale deve - in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo - garantire una tutela piena e effettiva, così come sancita dagli artt. 24 e 113 Cost, che non contrasti tuttavia col principio istituzionale della separazione dei poteri, e segnatamente la riserva amministrativa, che permea di sè l'intero ordinamento.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/59680