L'espressione esterovestizione societaria, sottoinsieme della più ampia categoria delle esterovestizioni, determina, in estrema sintesi, la dissociazione fra residenza formale e residenza sostanziale attuata da una società o da un ente al fine di beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso rispetto a quello del Paese di effettiva residenza. Un soggetto giuridico può definirsi esterovestito quando, pur avendo la residenza o la sede formale all'estero, al verificarsi di determinati presupposti espressamente indicati dall'articolo 73, commi 5-bis e 5-ter del D.P.R. numero 917 del 22 dicembre 1986 ¿ ossia la sussistenza del rapporto di controllo, attivo e passivo, in società o enti commerciali italiani ed esteri o la circostanza secondo cui il soggetto estero sia amministrato da un organo composto in prevalenza da soggetti residenti nel territorio nazionale - deve considerarsi fiscalmente residente nel territorio dello Stato italiano. La trattazione mira ad esaminare tali presupposti normativi, i quali possono essere definiti come ¿elementi sintomatici¿ per la localizzazione in Italia della sede effettiva del soggetto giuridico formalmente residente all'estero e la cui sussistenza solleva l'Amministrazione finanziaria italiana dalla necessità di provare l'effettiva sede dell'amministrazione di società che presentano elementi di collegamento con il territorio dello Stato. Per meglio comprendere la portata dell'intervento legislativo del 2006 è altresì opportuno approfondire il tema della residenza fiscale delle persone giuridiche. Si analizza la normativa nazionale varata in materia, esaminando i criteri ¿ sede legale, sede dell'amministrazione e oggetto principale dell'impresa - in base ai quali viene attribuito a società ed enti, ai fini delle imposte sui redditi, lo status di residente nel territorio dello Stato; la normativa internazionale, facendo riferimento a quanto previsto dal Modello OCSE riguardo alla nozione di ¿place of effective management¿, identificato come criterio dirimente per la localizzazione della residenza fiscale di una società nei confronti del quale due o più Stati vantino una pretesa impositiva; la normativa comunitaria, pur non essendoci una definizione a sé stante di ciò che debba intendersi per società fiscalmente residenti in uno Stato membro e di quali siano i criteri di collegamento accettati a livello comunitario. Come valido esempio pratico di esterovestizione societaria, nella trattazione si sceglie di approfondire ed esaminare l'operazione di ristrutturazione societaria posta in essere dal gruppo Dolce & Gabbana nell'anno 2004. Nonostante non possa essere applicata la presunzione introdotta nel 2006, in quanto l'oggetto di contestazione si riferisce ad un momento anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della normativa avversa all'esterovestizione societaria, il caso offre importanti ed interessanti spunti in merito all'applicazione dell'articolo 73, comma 3 del Tuir, relativo alla presunzione di residenza in Italia, con particolare riguardo al criterio dell'oggetto principale dell'attività d'impresa.

L'esterovestizione societaria: il caso Dolce & Gabbana

DE BONIS, LAURA CATERINA
2012/2013

Abstract

L'espressione esterovestizione societaria, sottoinsieme della più ampia categoria delle esterovestizioni, determina, in estrema sintesi, la dissociazione fra residenza formale e residenza sostanziale attuata da una società o da un ente al fine di beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso rispetto a quello del Paese di effettiva residenza. Un soggetto giuridico può definirsi esterovestito quando, pur avendo la residenza o la sede formale all'estero, al verificarsi di determinati presupposti espressamente indicati dall'articolo 73, commi 5-bis e 5-ter del D.P.R. numero 917 del 22 dicembre 1986 ¿ ossia la sussistenza del rapporto di controllo, attivo e passivo, in società o enti commerciali italiani ed esteri o la circostanza secondo cui il soggetto estero sia amministrato da un organo composto in prevalenza da soggetti residenti nel territorio nazionale - deve considerarsi fiscalmente residente nel territorio dello Stato italiano. La trattazione mira ad esaminare tali presupposti normativi, i quali possono essere definiti come ¿elementi sintomatici¿ per la localizzazione in Italia della sede effettiva del soggetto giuridico formalmente residente all'estero e la cui sussistenza solleva l'Amministrazione finanziaria italiana dalla necessità di provare l'effettiva sede dell'amministrazione di società che presentano elementi di collegamento con il territorio dello Stato. Per meglio comprendere la portata dell'intervento legislativo del 2006 è altresì opportuno approfondire il tema della residenza fiscale delle persone giuridiche. Si analizza la normativa nazionale varata in materia, esaminando i criteri ¿ sede legale, sede dell'amministrazione e oggetto principale dell'impresa - in base ai quali viene attribuito a società ed enti, ai fini delle imposte sui redditi, lo status di residente nel territorio dello Stato; la normativa internazionale, facendo riferimento a quanto previsto dal Modello OCSE riguardo alla nozione di ¿place of effective management¿, identificato come criterio dirimente per la localizzazione della residenza fiscale di una società nei confronti del quale due o più Stati vantino una pretesa impositiva; la normativa comunitaria, pur non essendoci una definizione a sé stante di ciò che debba intendersi per società fiscalmente residenti in uno Stato membro e di quali siano i criteri di collegamento accettati a livello comunitario. Come valido esempio pratico di esterovestizione societaria, nella trattazione si sceglie di approfondire ed esaminare l'operazione di ristrutturazione societaria posta in essere dal gruppo Dolce & Gabbana nell'anno 2004. Nonostante non possa essere applicata la presunzione introdotta nel 2006, in quanto l'oggetto di contestazione si riferisce ad un momento anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della normativa avversa all'esterovestizione societaria, il caso offre importanti ed interessanti spunti in merito all'applicazione dell'articolo 73, comma 3 del Tuir, relativo alla presunzione di residenza in Italia, con particolare riguardo al criterio dell'oggetto principale dell'attività d'impresa.
ITA
IMPORT DA TESIONLINE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
704720_tesipdf.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 1.81 MB
Formato Adobe PDF
1.81 MB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/59060