L'oggetto principale del presente elaborato è l'analisi di uno strumento nato e cresciuto nel diritto anglo-sassone, identificabile con il termine overruling, che recentemente ha fatto ingresso anche nel nostro ordinamento con effetti alquanto dirompenti. Si tratta, comunque, di un termine generale che inquadra le conseguenze sulla sorte dei processi pendenti del cambiamento di interpretazioni giurisprudenziali consolidate e che è presente nella maggior parte degli ordinamenti. Nel diritto civile, in genere, la portata retroattiva del revirement non viene messa in discussione mentre nel diritto penale il problema si pone in caso di interpretazione in peius dove, secondo l'impostazione prevalente di dottrina e giurisprudenza, è necessario valutare in quale misura l'affidamento dell'imputato sulla precedente interpretazione abbia inciso sull'elemento soggettivo del reato. Nella disciplina processuale, invece, il problema si pone in modo diverso poiché il processo è un fenomeno di durata e i mutamenti di regole non devono incidere sull'attività già svolte (tempus regit actum). Di conseguenza, il vero problema è cercare di capire come un mutamento giurisprudenziale improvviso debba incidere sugli atti compiuti in ossequio alla precedente interpretazione. Negli ordinamenti di common law, in cui il fenomeno del cambiamento giurisprudenziale è del tutto eccezionale e, di solito, non repentino, il problema è stato risolto proiettando gli effetti del cambiamento giurisprudenziale nel futuro (prospective overruling) mentre da noi il problema si pone in modo differente a causa dell'esclusione della giurisprudenza dal novero delle fonti del diritto in base al principio della separazione del poteri. Inoltre, il nostro ordinamento ha recepito il concetto di overruling principalmente in ambito processuale arrivando a includere tra i requisiti fondamentali l'avere ad oggetto norme processuali e non sostanziali.1 Il filo conduttore dell'intero elaborato sarà, quindi, oltre all'individuazione dei contenuti del suddetto strumento, cercare di capire come il nostro ordinamento, a partire dalla sentenza di Cassazione, Sez.Un., n.19246 del 2010 che ha acceso un intenso dibattuto sulla questione, abbia reagito all'introduzione di un elemento che non appartiene alla propria tradizione giuridica. Si tratta, infatti, di un istituto che ha origine e trova linfa vitale in ordinamenti che presentano una forte componente giurisprudenziale (common law) in cui si presenta il problema di disciplinare i rapporti fra precendenti giurisprudenziali vincolanti. L'overrulling ha rappresentato una soluzione in tal senso, riuscendo a far reagire in maniera costruttiva elementi antitetici come continuità e cambiamento in un sistema per sua natura flessibile in quanto basato sui ¿case law¿. In primis, ho, quindi, ritenuto necessario analizzare il ruolo che ricopre nei principali ordinamenti di common law, come Inghilterra e Stati Uniti, per cercare di comprenderne a pieno la natura e l'evoluzione che ha subito nel tempo. L'istituto in questione ha però ormai valicato i confini del mondo anglo-sassone per trovare applicazione anche negli ordinamento di civil law, dove viene utilizzato, come emerge dall'analisi effettuata dell'ordinamento francese e tedesco, per garantire un'interpretazione flessibile del diritto e colmare le carenze dell'attività del legislatore.

L'OVERRULING DELLA CORTE DI CASSAZIONE: LA DIFFERENTI INTERPRETAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

SCIBETTA, PAOLO
2012/2013

Abstract

L'oggetto principale del presente elaborato è l'analisi di uno strumento nato e cresciuto nel diritto anglo-sassone, identificabile con il termine overruling, che recentemente ha fatto ingresso anche nel nostro ordinamento con effetti alquanto dirompenti. Si tratta, comunque, di un termine generale che inquadra le conseguenze sulla sorte dei processi pendenti del cambiamento di interpretazioni giurisprudenziali consolidate e che è presente nella maggior parte degli ordinamenti. Nel diritto civile, in genere, la portata retroattiva del revirement non viene messa in discussione mentre nel diritto penale il problema si pone in caso di interpretazione in peius dove, secondo l'impostazione prevalente di dottrina e giurisprudenza, è necessario valutare in quale misura l'affidamento dell'imputato sulla precedente interpretazione abbia inciso sull'elemento soggettivo del reato. Nella disciplina processuale, invece, il problema si pone in modo diverso poiché il processo è un fenomeno di durata e i mutamenti di regole non devono incidere sull'attività già svolte (tempus regit actum). Di conseguenza, il vero problema è cercare di capire come un mutamento giurisprudenziale improvviso debba incidere sugli atti compiuti in ossequio alla precedente interpretazione. Negli ordinamenti di common law, in cui il fenomeno del cambiamento giurisprudenziale è del tutto eccezionale e, di solito, non repentino, il problema è stato risolto proiettando gli effetti del cambiamento giurisprudenziale nel futuro (prospective overruling) mentre da noi il problema si pone in modo differente a causa dell'esclusione della giurisprudenza dal novero delle fonti del diritto in base al principio della separazione del poteri. Inoltre, il nostro ordinamento ha recepito il concetto di overruling principalmente in ambito processuale arrivando a includere tra i requisiti fondamentali l'avere ad oggetto norme processuali e non sostanziali.1 Il filo conduttore dell'intero elaborato sarà, quindi, oltre all'individuazione dei contenuti del suddetto strumento, cercare di capire come il nostro ordinamento, a partire dalla sentenza di Cassazione, Sez.Un., n.19246 del 2010 che ha acceso un intenso dibattuto sulla questione, abbia reagito all'introduzione di un elemento che non appartiene alla propria tradizione giuridica. Si tratta, infatti, di un istituto che ha origine e trova linfa vitale in ordinamenti che presentano una forte componente giurisprudenziale (common law) in cui si presenta il problema di disciplinare i rapporti fra precendenti giurisprudenziali vincolanti. L'overrulling ha rappresentato una soluzione in tal senso, riuscendo a far reagire in maniera costruttiva elementi antitetici come continuità e cambiamento in un sistema per sua natura flessibile in quanto basato sui ¿case law¿. In primis, ho, quindi, ritenuto necessario analizzare il ruolo che ricopre nei principali ordinamenti di common law, come Inghilterra e Stati Uniti, per cercare di comprenderne a pieno la natura e l'evoluzione che ha subito nel tempo. L'istituto in questione ha però ormai valicato i confini del mondo anglo-sassone per trovare applicazione anche negli ordinamento di civil law, dove viene utilizzato, come emerge dall'analisi effettuata dell'ordinamento francese e tedesco, per garantire un'interpretazione flessibile del diritto e colmare le carenze dell'attività del legislatore.
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