Quali limiti vi sono nel nostro Paese alla manifestazione del pensiero? Come tali limiti si riverberano nella società? Quali fasi storiche ed evoluzioni giuridiche, dal punto di vista legislativo, della dottrina e della concreta applicazione delle leggi, hanno contribuito a determinare la situazione de qua? Questi sono i punti principali da cui si sviluppa l'analisi a partire dal primo capitolo, ricordando in primis il contesto sociale nel quale i Padri costituenti si trovarono a operare durante la stesura della Carta costituzionale, fondamentale per scorgere la chiave di lettura, di matrice quindi storica, della definizione di libertà di manifestazione del pensiero enunciata dall'art. 21 Cost. Se non si ha ben chiara la logica che ha dato origine al testo della norma, in particolare del primo comma, diventerebbe davvero arduo trovare una giustificazione al perché le altre formulazioni in tema di libertà di espressione contenute nelle Carte internazionali e costituzionali, pressoché coeve alla nostra Costituzione, siano fornite di un contenuto decisamente meno ¿lacunoso¿ e ¿limitato¿. Si ripercorrono poi i rapporti tra art. 21 Cost. e gli altri diritti fondamentali, ovvero l'equilibrio a cui dovrebbero tendere, e di cui sarebbe responsabile, come si è detto poco prima, il legislatore. Ma le difficoltà incontrate da questi, soprattutto nel nostro ordinamento, sono sembrate talvolta insormontabili. Una situazione tutta italiana, caratterizzata da un Parlamento rimasto inerte di fronte a numerose impellenze emerse in questo settore, dando dimostrazione di questo fatto con un livello bassissimo di iniziativa e intraprendendo con enorme fatica scelte di cambiamento. Si arriva così all'analisi dei limiti, per cercare di rispondere alle domande poste all'inizio di questa introduzione: non c'è dubbio che i limiti sono necessari affinché tutti possano esercitare democraticamente i propri diritti senza che vi sia prevaricazione alcuna, ma il punto delicato è come trovare il giusto equilibrio fra i vari interessi tutelati. Nell'ultimo capitolo si cerca quindi di osservare in particolare le scelte operate dalla giurisprudenza, costituzionale in primis, che ha operato il bilanciamento tra l'art. 21 e le altre norme costituzionali caso per caso. Ci si chiede dunque fino a che punto la libertà di manifestazione del pensiero può davvero estendersi, arrivando a prevalere su altri interessi come l'onore e la reputazione, la riservatezza o il senso del pudore e di pubblica degenza e più in generale sulla dignità della persona umana. Per quanto il mio lavoro abbia tenuto conto in modo particolare delle pronunce della Corte costituzionale, non può sicuramente passare in secondo piano il contributo delle illustri posizioni dottrinarie sul tema, tanto più se si considera la sterminatezza delle opere che trattano l'argomento della libertà di espressione, in tutte le sue diverse prospettive e sfaccettature. Per tali ragioni, ovvero riguardo alla vastità e alla molteplicità dei temi da sviluppare, l'analisi del mio lavoro non sarà ovviamente esaustiva, ma cercherà di delineare, tenendo conto di tutta la sua possibile ampiezza, la definizione generale del contenuto della libertà, concentrandosi in particolare sull'analisi dei principali aspetti della libertà di manifestazione del pensiero: libertà positiva, diritto di cronaca e interesse all'informazione, per poi, in correlazione a ciascuno di questi aspetti, trovare i limiti che su di essi incidono.
I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero - Profili costituzionali
FALVO, CRISTINA
2012/2013
Abstract
Quali limiti vi sono nel nostro Paese alla manifestazione del pensiero? Come tali limiti si riverberano nella società? Quali fasi storiche ed evoluzioni giuridiche, dal punto di vista legislativo, della dottrina e della concreta applicazione delle leggi, hanno contribuito a determinare la situazione de qua? Questi sono i punti principali da cui si sviluppa l'analisi a partire dal primo capitolo, ricordando in primis il contesto sociale nel quale i Padri costituenti si trovarono a operare durante la stesura della Carta costituzionale, fondamentale per scorgere la chiave di lettura, di matrice quindi storica, della definizione di libertà di manifestazione del pensiero enunciata dall'art. 21 Cost. Se non si ha ben chiara la logica che ha dato origine al testo della norma, in particolare del primo comma, diventerebbe davvero arduo trovare una giustificazione al perché le altre formulazioni in tema di libertà di espressione contenute nelle Carte internazionali e costituzionali, pressoché coeve alla nostra Costituzione, siano fornite di un contenuto decisamente meno ¿lacunoso¿ e ¿limitato¿. Si ripercorrono poi i rapporti tra art. 21 Cost. e gli altri diritti fondamentali, ovvero l'equilibrio a cui dovrebbero tendere, e di cui sarebbe responsabile, come si è detto poco prima, il legislatore. Ma le difficoltà incontrate da questi, soprattutto nel nostro ordinamento, sono sembrate talvolta insormontabili. Una situazione tutta italiana, caratterizzata da un Parlamento rimasto inerte di fronte a numerose impellenze emerse in questo settore, dando dimostrazione di questo fatto con un livello bassissimo di iniziativa e intraprendendo con enorme fatica scelte di cambiamento. Si arriva così all'analisi dei limiti, per cercare di rispondere alle domande poste all'inizio di questa introduzione: non c'è dubbio che i limiti sono necessari affinché tutti possano esercitare democraticamente i propri diritti senza che vi sia prevaricazione alcuna, ma il punto delicato è come trovare il giusto equilibrio fra i vari interessi tutelati. Nell'ultimo capitolo si cerca quindi di osservare in particolare le scelte operate dalla giurisprudenza, costituzionale in primis, che ha operato il bilanciamento tra l'art. 21 e le altre norme costituzionali caso per caso. Ci si chiede dunque fino a che punto la libertà di manifestazione del pensiero può davvero estendersi, arrivando a prevalere su altri interessi come l'onore e la reputazione, la riservatezza o il senso del pudore e di pubblica degenza e più in generale sulla dignità della persona umana. Per quanto il mio lavoro abbia tenuto conto in modo particolare delle pronunce della Corte costituzionale, non può sicuramente passare in secondo piano il contributo delle illustri posizioni dottrinarie sul tema, tanto più se si considera la sterminatezza delle opere che trattano l'argomento della libertà di espressione, in tutte le sue diverse prospettive e sfaccettature. Per tali ragioni, ovvero riguardo alla vastità e alla molteplicità dei temi da sviluppare, l'analisi del mio lavoro non sarà ovviamente esaustiva, ma cercherà di delineare, tenendo conto di tutta la sua possibile ampiezza, la definizione generale del contenuto della libertà, concentrandosi in particolare sull'analisi dei principali aspetti della libertà di manifestazione del pensiero: libertà positiva, diritto di cronaca e interesse all'informazione, per poi, in correlazione a ciascuno di questi aspetti, trovare i limiti che su di essi incidono.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/58878