La responsabilità penale individuale è un principio generale del diritto penale nazionale e internazionale. Tuttavia, in questo secondo ambito, presenta delle caratteristiche uniche che lo differenziano rispetto al suo omologo nazionale. La responsabilità penale, così come disciplinata negli statuti dei tribunali penali internazionali, è stata modellata attraverso una rielaborazione di istituti derivanti dal diritto penale nazionale. Forme di responsabilità come aiding and abetting, istigazione, joint criminal enterprise, co-perpetration e il concetto di cospirazione derivano tutte dall'esperienza degli ordinamenti nazionali e sono state trapiantate, solo in seguito, in ambito internazionale.I crimini internazionali hanno, tra l'altro, un carattere peculiare. Essi sono tendenzialmente realizzati in un contesto di criminalità organizzata, se non collettiva. Nella generalità dei casi il crimine è concepito, nella fase ideativa e pre-attuativa, dal c.d. auctor intellectualis, il quale, a seconda della posizione ricoperta nell'ambito sociale e politico specifico, ne ordina, istiga, consente o tollera l'esecuzione da parte di un altro individuo, il quale costituisce, dunque, l'apparato, talvolta, meramente esecutivo. Individuare e definire i rapporti tra tutti i soggetti che cooperano o genericamente prendono parte o apportano un contributo alla commissione del crimine e, in ultima analisi, configurare la relazione tra auctor intellectualis e l'autore materiale del reato è, ed è stato, un compito estremamente arduo per qualsiasi procuratore internazionale. Per il diritto internazionale penale questo vulnus ha costituito e costituisce tutt'ora un momento delicato per il duplice rischio, da un lato, di vedere esclusi dalla punizione soggetti, pur non direttamente e materialmente responsabili del crimine, ma tuttavia ad esso partecipi, dall'altra, di cadere in un indefinito ambito di responsabilità collettiva. La natura sistematica della criminalità internazionale rende, infatti, spesso arduo identificare la responsabilità penale dell'individuo. Per contro, di fronte a episodi caratterizzati da violenza su larga scala, concentrarsi solo sulla responsabilità individuale può risultare ingiustamente riduttivo. È possibile comprendere la natura collettiva della criminalità organizzata solo nel momento in cui, ripercorrendo la catena di comando, ci si concentri sui livelli politici e militari più alti. Tuttavia, un tale approccio è caratterizzato non solo da sfide probatorie, ma anche, dalla difficoltà d'individuazione del rapporto tra i leader politici e militari e gli autori dei singoli reati. Questo fatto ha determinato il proliferare di teorie di responsabilità, di difficile conciliazione con il principio di responsabilità individuale e di legalità. Il presente lavoro considera questo aspetto specifico del diritto penale internazionale, rappresentato proprio dalle forme di partecipazione nella commissione di crimini, riconducibili a quattro macro categorie: i crimini di aggressione, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il crimine di genocidio. In questo quadro complessivo, saranno analizzate le seguenti tre figure: joint criminal enterprise, indirect perpetration e aiding and abetting, le quali hanno rappresentato, nell'evoluzione giurisprudenziale dal secondo dopo guerra in poi, dei momenti di forte criticità ai fini della loro configurazione giuridica.
Forme di Partecipazione nella Commissione di Crimini Internazionali
CARAMELLO, MARGHERITA PAOLA
2012/2013
Abstract
La responsabilità penale individuale è un principio generale del diritto penale nazionale e internazionale. Tuttavia, in questo secondo ambito, presenta delle caratteristiche uniche che lo differenziano rispetto al suo omologo nazionale. La responsabilità penale, così come disciplinata negli statuti dei tribunali penali internazionali, è stata modellata attraverso una rielaborazione di istituti derivanti dal diritto penale nazionale. Forme di responsabilità come aiding and abetting, istigazione, joint criminal enterprise, co-perpetration e il concetto di cospirazione derivano tutte dall'esperienza degli ordinamenti nazionali e sono state trapiantate, solo in seguito, in ambito internazionale.I crimini internazionali hanno, tra l'altro, un carattere peculiare. Essi sono tendenzialmente realizzati in un contesto di criminalità organizzata, se non collettiva. Nella generalità dei casi il crimine è concepito, nella fase ideativa e pre-attuativa, dal c.d. auctor intellectualis, il quale, a seconda della posizione ricoperta nell'ambito sociale e politico specifico, ne ordina, istiga, consente o tollera l'esecuzione da parte di un altro individuo, il quale costituisce, dunque, l'apparato, talvolta, meramente esecutivo. Individuare e definire i rapporti tra tutti i soggetti che cooperano o genericamente prendono parte o apportano un contributo alla commissione del crimine e, in ultima analisi, configurare la relazione tra auctor intellectualis e l'autore materiale del reato è, ed è stato, un compito estremamente arduo per qualsiasi procuratore internazionale. Per il diritto internazionale penale questo vulnus ha costituito e costituisce tutt'ora un momento delicato per il duplice rischio, da un lato, di vedere esclusi dalla punizione soggetti, pur non direttamente e materialmente responsabili del crimine, ma tuttavia ad esso partecipi, dall'altra, di cadere in un indefinito ambito di responsabilità collettiva. La natura sistematica della criminalità internazionale rende, infatti, spesso arduo identificare la responsabilità penale dell'individuo. Per contro, di fronte a episodi caratterizzati da violenza su larga scala, concentrarsi solo sulla responsabilità individuale può risultare ingiustamente riduttivo. È possibile comprendere la natura collettiva della criminalità organizzata solo nel momento in cui, ripercorrendo la catena di comando, ci si concentri sui livelli politici e militari più alti. Tuttavia, un tale approccio è caratterizzato non solo da sfide probatorie, ma anche, dalla difficoltà d'individuazione del rapporto tra i leader politici e militari e gli autori dei singoli reati. Questo fatto ha determinato il proliferare di teorie di responsabilità, di difficile conciliazione con il principio di responsabilità individuale e di legalità. Il presente lavoro considera questo aspetto specifico del diritto penale internazionale, rappresentato proprio dalle forme di partecipazione nella commissione di crimini, riconducibili a quattro macro categorie: i crimini di aggressione, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il crimine di genocidio. In questo quadro complessivo, saranno analizzate le seguenti tre figure: joint criminal enterprise, indirect perpetration e aiding and abetting, le quali hanno rappresentato, nell'evoluzione giurisprudenziale dal secondo dopo guerra in poi, dei momenti di forte criticità ai fini della loro configurazione giuridica.I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/58842