Con il termine di Collegio Sindacale si indica un' organo di vigilanza presente all'interno delle società di capitali, in particolare nelle società che hanno adottato il sistema tradizionale come proprio modello di Governance. Nell'ultimo decennio si sono registrati profondi cambiamenti nei principi e nelle regole di governo dell'impresa; col passare del tempo si è resa sempre più necessaria l'esigenza e la volontà di definire e attuare procedure e metodi di controllo in modo da riuscire ad assicurare il rispetto delle norme e la prevenzione di comportamenti illeciti. La prima innovazione si ha con l'emanazione del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria del 1998 che ha il compito di separare le funzioni di controllo sulla gestione, affidate al Collegio Sindacale, dalle funzioni di controllo contabile, affidate alle società di revisione. Fino al 31 dicembre 2011 l'organo che si occupava della funzione di controllo nelle S.r.l. e nelle S.p.a. era il Collegio Sindacale, il quale esercitava anche una funzione di controllo contabile, componendosi per intero da revisori iscritti nell'apposito albo, nei casi in cui la società non facesse ricorso al mercato del capitale di rischio o che non fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Il 12 novembre 2011 viene emanata la Legge di stabilità per il 2012, entrata in vigore il 1 Gennaio 2012, che ha modificato la disciplina del Collegio Sindacale. In particolare, l'articolo 14 - Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini, introduce rilevanti modificazioni sulla composizione dell'organo di controllo nelle società di capitali, modificando l'articolo 2477 del codice civile con l'introduzione della figura del sindaco unico e la sostituzione, pertanto, di quest'ultimo, all'organo collegiale. La presenza di un organo di controllo monocratico potrebbe non apparire idonea a garantire un assetto efficiente dei controlli, ma sull'argomento si contano svariati pareri. Inoltre, non è l'unico punto critico della norma, la quale ha dato adito alle più svariate interpretazioni.

DAL COLLEGIO SINDACALE AL SINDACO ED AL REVISORE UNICO

DALLO', GIADA
2012/2013

Abstract

Con il termine di Collegio Sindacale si indica un' organo di vigilanza presente all'interno delle società di capitali, in particolare nelle società che hanno adottato il sistema tradizionale come proprio modello di Governance. Nell'ultimo decennio si sono registrati profondi cambiamenti nei principi e nelle regole di governo dell'impresa; col passare del tempo si è resa sempre più necessaria l'esigenza e la volontà di definire e attuare procedure e metodi di controllo in modo da riuscire ad assicurare il rispetto delle norme e la prevenzione di comportamenti illeciti. La prima innovazione si ha con l'emanazione del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria del 1998 che ha il compito di separare le funzioni di controllo sulla gestione, affidate al Collegio Sindacale, dalle funzioni di controllo contabile, affidate alle società di revisione. Fino al 31 dicembre 2011 l'organo che si occupava della funzione di controllo nelle S.r.l. e nelle S.p.a. era il Collegio Sindacale, il quale esercitava anche una funzione di controllo contabile, componendosi per intero da revisori iscritti nell'apposito albo, nei casi in cui la società non facesse ricorso al mercato del capitale di rischio o che non fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Il 12 novembre 2011 viene emanata la Legge di stabilità per il 2012, entrata in vigore il 1 Gennaio 2012, che ha modificato la disciplina del Collegio Sindacale. In particolare, l'articolo 14 - Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini, introduce rilevanti modificazioni sulla composizione dell'organo di controllo nelle società di capitali, modificando l'articolo 2477 del codice civile con l'introduzione della figura del sindaco unico e la sostituzione, pertanto, di quest'ultimo, all'organo collegiale. La presenza di un organo di controllo monocratico potrebbe non apparire idonea a garantire un assetto efficiente dei controlli, ma sull'argomento si contano svariati pareri. Inoltre, non è l'unico punto critico della norma, la quale ha dato adito alle più svariate interpretazioni.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/58413