Ci troviamo oggi ormai lontani dai tempi in cui Engisch evidenziava la ¿relativa rarità dei delitti colposi, ad onta delle immense possibilità di rendersene colpevoli¿: il panorama risulta radicalmente mutato e la dottrina italiana, già da tempo, ha potuto constatare come il reato colposo, vissuto fino ad un recente passato quasi ai margini del diritto penale, sia destinato ad occupare, via via, uno spazio di crescente importanza, soprattutto a causa dell'inquietante aumento della criminalità colposa. Tale crescita pare costituire l'esito diretto e palpabile della motorizzazione ed industrializzazione moderna e sembra, pertanto, rappresentare il prezzo che l'umanità deve pagare per lo sviluppo tecnico. Questo prezzo, in realtà, altro non è che il segnale del faticoso e difficile adattamento dell'uomo ad una società pervasivamente meccanizzata che, inevitabilmente, porta con sé nuove e moltiplicate occasioni di offesa ai beni giuridici. Eloquenti prove di tale aumento di possibilità di offesa a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, sono rappresentati dai casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali, il cui costante aumento risulta strettamente connesso alla crescente meccanizzazione e alla sperimentazione di nuove tecniche di produzione. L'enorme proliferazione della criminalità colposa registrata negli ultimi decenni non è, peraltro, solo l'effetto dello sviluppo tecnico, ma rappresenta anche il risultato di una progressiva trasformazione dell'ordinamento. Si è assistito, infatti, ad una continua espansione delle fattispecie legali colpose: il legislatore e, recentemente, ed in modo sempre più massivo, i soggetti privati, al fine di eliminare qualsiasi eventuale e residuale buco di tutela nei confronti dei beni giuridici di maggior rilevanza, sono stati spinti a corredare, quasi ogni testo normativo, con la previsione di reati colposi. Questo fenomeno è particolarmente evidente nell'ambito del diritto penale del lavoro, dove, la proliferazione di norme preventive formalizzate dal basso si aggiunge e si coordina con le previsioni cautelari di un settore già ipertrofico. In contesti simili, pertanto, non di rado si è, così, finito col ¿ridurre la pena a meccanismo a balzello, Risikosteuer, imposto dallo Stato come onere sinallagmatico per la mera partecipazione alla vita sociale e ai suoi rischi¿ . Ed è proprio questa estensione delle ipotesi colpose, in parte contraccolpo dell'industrializzazione moderna, in parte effetto della nuova produzione normativa, ad invitare il teorico ad una rinnovata attenzione sull'argomento, in particolare al fine di ¿restringere sistematicamente i varchi di una responsabilità 'per colpa', la cui esagerata ampiezza proprio il dato quantitativo sembra denunciare¿ . In questo caso, infatti, l'intervento della dogmatica penalistica, più che mero aggiustamento sistematico, rappresenta il tardivo tentativo di fornire risposte ai pressanti interrogativi ed alle continue istanze di approfondimento sollevati dall'esperienza giudiziale. Al ritardo di tale elaborazione teorica, infatti, spesso ha posto rimedio la giurisprudenza, la quale costretta a fare i conti, sul campo, con problematiche tanto ingombranti, si è trovata nella necessità di proporre soluzioni ed interessanti spunti di riflessione sul 'microcosmo della colpa'.
Colpa generica e colpa specifica nel diritto penale del lavoro: un inquadramento giurisprudenziale
RONDANA, ALICE
2012/2013
Abstract
Ci troviamo oggi ormai lontani dai tempi in cui Engisch evidenziava la ¿relativa rarità dei delitti colposi, ad onta delle immense possibilità di rendersene colpevoli¿: il panorama risulta radicalmente mutato e la dottrina italiana, già da tempo, ha potuto constatare come il reato colposo, vissuto fino ad un recente passato quasi ai margini del diritto penale, sia destinato ad occupare, via via, uno spazio di crescente importanza, soprattutto a causa dell'inquietante aumento della criminalità colposa. Tale crescita pare costituire l'esito diretto e palpabile della motorizzazione ed industrializzazione moderna e sembra, pertanto, rappresentare il prezzo che l'umanità deve pagare per lo sviluppo tecnico. Questo prezzo, in realtà, altro non è che il segnale del faticoso e difficile adattamento dell'uomo ad una società pervasivamente meccanizzata che, inevitabilmente, porta con sé nuove e moltiplicate occasioni di offesa ai beni giuridici. Eloquenti prove di tale aumento di possibilità di offesa a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, sono rappresentati dai casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali, il cui costante aumento risulta strettamente connesso alla crescente meccanizzazione e alla sperimentazione di nuove tecniche di produzione. L'enorme proliferazione della criminalità colposa registrata negli ultimi decenni non è, peraltro, solo l'effetto dello sviluppo tecnico, ma rappresenta anche il risultato di una progressiva trasformazione dell'ordinamento. Si è assistito, infatti, ad una continua espansione delle fattispecie legali colpose: il legislatore e, recentemente, ed in modo sempre più massivo, i soggetti privati, al fine di eliminare qualsiasi eventuale e residuale buco di tutela nei confronti dei beni giuridici di maggior rilevanza, sono stati spinti a corredare, quasi ogni testo normativo, con la previsione di reati colposi. Questo fenomeno è particolarmente evidente nell'ambito del diritto penale del lavoro, dove, la proliferazione di norme preventive formalizzate dal basso si aggiunge e si coordina con le previsioni cautelari di un settore già ipertrofico. In contesti simili, pertanto, non di rado si è, così, finito col ¿ridurre la pena a meccanismo a balzello, Risikosteuer, imposto dallo Stato come onere sinallagmatico per la mera partecipazione alla vita sociale e ai suoi rischi¿ . Ed è proprio questa estensione delle ipotesi colpose, in parte contraccolpo dell'industrializzazione moderna, in parte effetto della nuova produzione normativa, ad invitare il teorico ad una rinnovata attenzione sull'argomento, in particolare al fine di ¿restringere sistematicamente i varchi di una responsabilità 'per colpa', la cui esagerata ampiezza proprio il dato quantitativo sembra denunciare¿ . In questo caso, infatti, l'intervento della dogmatica penalistica, più che mero aggiustamento sistematico, rappresenta il tardivo tentativo di fornire risposte ai pressanti interrogativi ed alle continue istanze di approfondimento sollevati dall'esperienza giudiziale. Al ritardo di tale elaborazione teorica, infatti, spesso ha posto rimedio la giurisprudenza, la quale costretta a fare i conti, sul campo, con problematiche tanto ingombranti, si è trovata nella necessità di proporre soluzioni ed interessanti spunti di riflessione sul 'microcosmo della colpa'.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/58355