L'esigenza di salvaguardare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è, per il nostro ordinamento, una questione di primaria importanza. Sono lontani i tempi in cui si pensava che gli incidenti sul lavoro fossero da addebitarsi al fato; l'ideologia fatalista è progressivamente venuta meno, ed al suo posto si è, via via, affermata la consapevolezza della necessità di eliminare le situazioni di pericolo in via preventiva. Oggi, la sicurezza nel mondo del lavoro, e, quindi, la necessità di garantire un'adeguata protezione contro i rischi, costituisce una priorità assoluta. A tal fine, il nostro legislatore ha previsto una serie di posizioni giuridiche di garanzia a carico di determinati soggetti, destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. La violazione degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia può comportare una responsabilità penale per i soggetti garanti. La principale fattispecie di reato, relativa alle violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, è, indubbiamente, l'omissione dolosa di cautele contro disastri od infortuni sul lavoro, prevista dall'art. 437 c.p. La norma punisce chi, dolosamente, ometta di collocare, rimuova ovvero danneggi, apparecchi, impianti o segnali destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro. In un quadro legislativo dove prevalgono le ipotesi di danno, l'art. 437 c.p. è l'unica disposizione con finalità chiaramente preventive, nonché l'unica ipotesi di responsabilità configurata a titolo di dolo. La norma in esame è, inoltre, l'unica fornita di una carica sanzionatoria adeguata ai beni che si propone di tutelare ¿ la vita e l'incolumità fisica dei lavoratori ¿ anche in considerazione del rilievo che tali beni assumono all'interno del dettato costituzionale. L'applicazione della norma è stata, peraltro, per lungo tempo, problematica e sostanzialmente infrequente. La natura dolosa del reato, le difficoltà interpretative relative all'individuazione del bene tutelato ed alla collocazione, all'interno della fattispecie, del pericolo per la pubblica incolumità, la concorrenza con le contravvenzioni previste dalla legislazione speciale emanata nella seconda metà degli anni '50, hanno fatto sì che la norma rimanesse, per anni, sconosciuta alla prassi giurisprudenziale. Solo recentemente la giurisprudenza ha ¿riscoperto¿ il valore e il ruolo fondamentale che l'art. 437 c.p. svolge nell'ambito della tutela della sicurezza sul lavoro, riconoscendo a tale disposizione un'ampia portata ed estendendo il tradizionale ambito applicativo della norma fino a ricomprendere, nel concetto di infortunio, anche gli stati patologici, derivanti da tecnologie produttive ed organizzative del lavoro (le c.d. malattie professionali). Numerose sono state, in questi ultimi anni, le vicende processuali in cui è stato contestato l'art. 437 c.p.: dal caso del petrolchimico di Porto Marghera nel 1998, all'incidente alla ThyssenKrupp nel 2007, alle vicende relative alla Eternit S.p.A.
L'ART. 437 C.P.
COSSU, FRANCESCA
2012/2013
Abstract
L'esigenza di salvaguardare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è, per il nostro ordinamento, una questione di primaria importanza. Sono lontani i tempi in cui si pensava che gli incidenti sul lavoro fossero da addebitarsi al fato; l'ideologia fatalista è progressivamente venuta meno, ed al suo posto si è, via via, affermata la consapevolezza della necessità di eliminare le situazioni di pericolo in via preventiva. Oggi, la sicurezza nel mondo del lavoro, e, quindi, la necessità di garantire un'adeguata protezione contro i rischi, costituisce una priorità assoluta. A tal fine, il nostro legislatore ha previsto una serie di posizioni giuridiche di garanzia a carico di determinati soggetti, destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. La violazione degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia può comportare una responsabilità penale per i soggetti garanti. La principale fattispecie di reato, relativa alle violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, è, indubbiamente, l'omissione dolosa di cautele contro disastri od infortuni sul lavoro, prevista dall'art. 437 c.p. La norma punisce chi, dolosamente, ometta di collocare, rimuova ovvero danneggi, apparecchi, impianti o segnali destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro. In un quadro legislativo dove prevalgono le ipotesi di danno, l'art. 437 c.p. è l'unica disposizione con finalità chiaramente preventive, nonché l'unica ipotesi di responsabilità configurata a titolo di dolo. La norma in esame è, inoltre, l'unica fornita di una carica sanzionatoria adeguata ai beni che si propone di tutelare ¿ la vita e l'incolumità fisica dei lavoratori ¿ anche in considerazione del rilievo che tali beni assumono all'interno del dettato costituzionale. L'applicazione della norma è stata, peraltro, per lungo tempo, problematica e sostanzialmente infrequente. La natura dolosa del reato, le difficoltà interpretative relative all'individuazione del bene tutelato ed alla collocazione, all'interno della fattispecie, del pericolo per la pubblica incolumità, la concorrenza con le contravvenzioni previste dalla legislazione speciale emanata nella seconda metà degli anni '50, hanno fatto sì che la norma rimanesse, per anni, sconosciuta alla prassi giurisprudenziale. Solo recentemente la giurisprudenza ha ¿riscoperto¿ il valore e il ruolo fondamentale che l'art. 437 c.p. svolge nell'ambito della tutela della sicurezza sul lavoro, riconoscendo a tale disposizione un'ampia portata ed estendendo il tradizionale ambito applicativo della norma fino a ricomprendere, nel concetto di infortunio, anche gli stati patologici, derivanti da tecnologie produttive ed organizzative del lavoro (le c.d. malattie professionali). Numerose sono state, in questi ultimi anni, le vicende processuali in cui è stato contestato l'art. 437 c.p.: dal caso del petrolchimico di Porto Marghera nel 1998, all'incidente alla ThyssenKrupp nel 2007, alle vicende relative alla Eternit S.p.A.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
129430_129430_tesi.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
980.03 kB
Formato
Adobe PDF
|
980.03 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/58348