La necessità di armonizzare la Legge Fallimentare italiana con gli altri ordinamenti giuridici, soprattutto in relazione all'evoluzione dei rapporti interni alla Comunità Europea, ha dato vita al percorso di riforme che ha visto nel 01 gennaio 2006 il primo grande traguardo. Le procedure concorsuali in vigore prima dell'intervento riformatore del 2005, non risultavano più adeguate alle istanze provenienti della evoluzione socio-economica con riguardo alle situazioni di insolvenza imprenditoriale, dalle quali è gradualmente emersa una maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); inoltre, il rilevante contenzioso a cui la procedura dà vita ne determinava l'eccessiva durata. L'inadeguatezza del quadro normativo in vigore per oltre un cinquantennio, ha stimolato vari tentativi, rimasti senza esito fino al 2005, di riforma del sistema, con l'obiettivo di renderlo più flessibile ed adeguato alla nuova realtà economica. L'attuale sistema normativo concorsuale è improntato su una ¿nuova¿ prospettiva di recupero delle capacità produttive dell'impresa. La ristretta concezione del legislatore del '42 individuava un esclusivo interesse dell'imprenditore [Semmai l'interesse tutelato è sempre stato quello dei creditori]. Oggi, si sono definiti obbiettivi che sono volti alla conservazione di interessi economici e sociali più ampi, che privilegiano la via del risanamento aziendale e del superamento della crisi aziendale. Infatti, l'approccio precedente, aveva l'obiettivo di ¿risanare¿ il mercato, ¿pulendolo¿ dalle imprese malsane che ne alteravano gli equilibri. Infatti, nella ¿vecchia¿ disciplina, il concordato preventivo, era considerato uno strumento diretto a tutelare anzitutto i creditori, assicurando loro, con la sottrazione al fallimento, pagamenti più rapidi e in misura superiore [Per vero, in passato il concordato era concepito in senso premiale, dal momento che l'accesso ad esso era riservato all'imprenditore insolvente ma meritevole]: in quel contesto, la conservazione dell'azienda era ritenuta un obiettivo auspicabile, ma che non poteva essere anteposto al soddisfacimento dei creditori. Lo scenario attuale necessita però interventi che siano volti alla prosecuzione dell'attività d'impresa. È ben chiaro che il concetto ispiratore delle riforme si basa sul fatto che la crisi riguarda l'imprenditore, non l'impresa. Infatti, appare evidente che, in molti casi, la continuità aziendale possa essere perseguita grazie l'intervento di un ¿nuovo¿ imprenditore, in grado di potersi adattare ai cambiamenti dell'ambiente in cui l'impresa opera, magari intervenendo con mezzi propri per continuare l'attività aziendale e dare vita a un business plan più adatto. La necessità di identificare le cause della crisi per poter distinguere i casi irrisolvibili da quelli risolvibili (transitorietà dello stato di crisi) assume aspetto importantissimo e deve essere patrimonio degli operatori professionali che affiancano l'impresa nel suo percorso di risanamento, ove questo sia possibile.

Concordato Preventivo: dalla presentazione della domanda all'adunanza dei creditori

RUSSO, ALESSANDRO
2011/2012

Abstract

La necessità di armonizzare la Legge Fallimentare italiana con gli altri ordinamenti giuridici, soprattutto in relazione all'evoluzione dei rapporti interni alla Comunità Europea, ha dato vita al percorso di riforme che ha visto nel 01 gennaio 2006 il primo grande traguardo. Le procedure concorsuali in vigore prima dell'intervento riformatore del 2005, non risultavano più adeguate alle istanze provenienti della evoluzione socio-economica con riguardo alle situazioni di insolvenza imprenditoriale, dalle quali è gradualmente emersa una maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); inoltre, il rilevante contenzioso a cui la procedura dà vita ne determinava l'eccessiva durata. L'inadeguatezza del quadro normativo in vigore per oltre un cinquantennio, ha stimolato vari tentativi, rimasti senza esito fino al 2005, di riforma del sistema, con l'obiettivo di renderlo più flessibile ed adeguato alla nuova realtà economica. L'attuale sistema normativo concorsuale è improntato su una ¿nuova¿ prospettiva di recupero delle capacità produttive dell'impresa. La ristretta concezione del legislatore del '42 individuava un esclusivo interesse dell'imprenditore [Semmai l'interesse tutelato è sempre stato quello dei creditori]. Oggi, si sono definiti obbiettivi che sono volti alla conservazione di interessi economici e sociali più ampi, che privilegiano la via del risanamento aziendale e del superamento della crisi aziendale. Infatti, l'approccio precedente, aveva l'obiettivo di ¿risanare¿ il mercato, ¿pulendolo¿ dalle imprese malsane che ne alteravano gli equilibri. Infatti, nella ¿vecchia¿ disciplina, il concordato preventivo, era considerato uno strumento diretto a tutelare anzitutto i creditori, assicurando loro, con la sottrazione al fallimento, pagamenti più rapidi e in misura superiore [Per vero, in passato il concordato era concepito in senso premiale, dal momento che l'accesso ad esso era riservato all'imprenditore insolvente ma meritevole]: in quel contesto, la conservazione dell'azienda era ritenuta un obiettivo auspicabile, ma che non poteva essere anteposto al soddisfacimento dei creditori. Lo scenario attuale necessita però interventi che siano volti alla prosecuzione dell'attività d'impresa. È ben chiaro che il concetto ispiratore delle riforme si basa sul fatto che la crisi riguarda l'imprenditore, non l'impresa. Infatti, appare evidente che, in molti casi, la continuità aziendale possa essere perseguita grazie l'intervento di un ¿nuovo¿ imprenditore, in grado di potersi adattare ai cambiamenti dell'ambiente in cui l'impresa opera, magari intervenendo con mezzi propri per continuare l'attività aziendale e dare vita a un business plan più adatto. La necessità di identificare le cause della crisi per poter distinguere i casi irrisolvibili da quelli risolvibili (transitorietà dello stato di crisi) assume aspetto importantissimo e deve essere patrimonio degli operatori professionali che affiancano l'impresa nel suo percorso di risanamento, ove questo sia possibile.
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