Fin dai primi anni di vita della Comunità Economica Europea la Commissione volge la propria attenzione al tema del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme antitrust. Nel 1966 pubblica uno studio eseguito su sua richiesta da illustri Professori incaricati di analizzare, dal punto di vista dei sei Stati membri, il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli articoli 85 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea. Per quanto concerne l'ordinamento italiano, si ritiene che tale violazione possa dare luogo ad un'azione di concorrenza sleale di cui agli articoli 2598 e seguenti del codice civile. La domanda di risarcimento del danno non discende tanto ¿dall'applicazione diretta degli articoli 85 e 86 del Trattato, bensì dall'essere stata integrata con gli atti che costituiscono anche la violazione di quelle norme, la fattispecie n. 3 dell'articolo 2958 del codice¿. Dallo studio emerge l'importanza di valutare la conformità dell'attività concorrenziale, realizzata in violazione delle norme anticompetitive, alla correttezza professionale. Dalla disamina dello studio pubblicato dalla Commissione si coglie la tendenza ad analizzare esclusivamente la risarcibilità dei danni derivanti alle imprese concorrenti dalla violazione delle norme anticoncorrenziali. L'idea che il mantenimento della competitività del mercato rappresenti un interesse non solo degli imprenditori ma di tutti i soggetti che operano in esso, tra cui i consumatori, si affermò lentamente nell'ordinamento italiano. Di segno opposto l'orientamento giurisprudenziale comunitario dei primi anni 2000, in base al quale, chiunque sia stato danneggiato dalla violazione degli articoli 85 e 86 del Trattato è legittimato ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del pregiudizio patito. Tale compito è ribadito dal Regolamento 1 del 2003 che riconosce la funzione essenziale ¿ e complementare a quella delle autorità garanti ¿ svolta dalle giurisdizioni nazionali nell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Influenzate da quanto statuito dalla Corte di Giustizia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel febbraio del 2005, considerando la natura plurioffensiva dell'illecito anticoncorrenziale sanciscono la legittimazione ad agire ex articolo 33 della legge antitrust dei consumatori finali. Nello stesso anno la Commissione europea pubblica il Libro Verde nel quale si propongono differenti soluzioni ad annose questioni quali, ad esempio, il requisito della colpa, la quantificazione, la traslazione e la prescrizione del danno, il delicato rapporto tra il public enforcement ed il private enforcement, e l'accesso alla prova, Quest'ultimo aspetto si spiega considerata la difficoltà riscontrata della vittima nel provare l'illecito in esame, anche a causa dell'asimmetria informativa che lo caratterizza Una particolare tutela viene invece posta ai documenti forniti alla Commissione dalle imprese che abbiano fatto richiesta ad essere ammesse ai programmi di clemenza. Emerge quindi il punctum dolens nel coordinamento tra private enforcement e il public enforcement, che si concretizza nella tensione tra l'applicazione congiunta di due strumenti volti a garantire la competitività del mercato, ovvero i programmi di clemenza e le azioni di risarcimento del danno. La Commissione ha inserito la problematica nel programma dell'anno in corso.

Il risarcimento del danno per illecito "antitrust"

LUZZATI, AMALIA
2011/2012

Abstract

Fin dai primi anni di vita della Comunità Economica Europea la Commissione volge la propria attenzione al tema del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme antitrust. Nel 1966 pubblica uno studio eseguito su sua richiesta da illustri Professori incaricati di analizzare, dal punto di vista dei sei Stati membri, il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli articoli 85 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea. Per quanto concerne l'ordinamento italiano, si ritiene che tale violazione possa dare luogo ad un'azione di concorrenza sleale di cui agli articoli 2598 e seguenti del codice civile. La domanda di risarcimento del danno non discende tanto ¿dall'applicazione diretta degli articoli 85 e 86 del Trattato, bensì dall'essere stata integrata con gli atti che costituiscono anche la violazione di quelle norme, la fattispecie n. 3 dell'articolo 2958 del codice¿. Dallo studio emerge l'importanza di valutare la conformità dell'attività concorrenziale, realizzata in violazione delle norme anticompetitive, alla correttezza professionale. Dalla disamina dello studio pubblicato dalla Commissione si coglie la tendenza ad analizzare esclusivamente la risarcibilità dei danni derivanti alle imprese concorrenti dalla violazione delle norme anticoncorrenziali. L'idea che il mantenimento della competitività del mercato rappresenti un interesse non solo degli imprenditori ma di tutti i soggetti che operano in esso, tra cui i consumatori, si affermò lentamente nell'ordinamento italiano. Di segno opposto l'orientamento giurisprudenziale comunitario dei primi anni 2000, in base al quale, chiunque sia stato danneggiato dalla violazione degli articoli 85 e 86 del Trattato è legittimato ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del pregiudizio patito. Tale compito è ribadito dal Regolamento 1 del 2003 che riconosce la funzione essenziale ¿ e complementare a quella delle autorità garanti ¿ svolta dalle giurisdizioni nazionali nell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Influenzate da quanto statuito dalla Corte di Giustizia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel febbraio del 2005, considerando la natura plurioffensiva dell'illecito anticoncorrenziale sanciscono la legittimazione ad agire ex articolo 33 della legge antitrust dei consumatori finali. Nello stesso anno la Commissione europea pubblica il Libro Verde nel quale si propongono differenti soluzioni ad annose questioni quali, ad esempio, il requisito della colpa, la quantificazione, la traslazione e la prescrizione del danno, il delicato rapporto tra il public enforcement ed il private enforcement, e l'accesso alla prova, Quest'ultimo aspetto si spiega considerata la difficoltà riscontrata della vittima nel provare l'illecito in esame, anche a causa dell'asimmetria informativa che lo caratterizza Una particolare tutela viene invece posta ai documenti forniti alla Commissione dalle imprese che abbiano fatto richiesta ad essere ammesse ai programmi di clemenza. Emerge quindi il punctum dolens nel coordinamento tra private enforcement e il public enforcement, che si concretizza nella tensione tra l'applicazione congiunta di due strumenti volti a garantire la competitività del mercato, ovvero i programmi di clemenza e le azioni di risarcimento del danno. La Commissione ha inserito la problematica nel programma dell'anno in corso.
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