Si tratta del complesso sistema della responsabilità delineato dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti in conseguenza della commissione di reati che si aggiunge alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. I principi generali della responsabilità amministrativa sono delineati nei primi 8 articoli del D. Lgs. 231/2001. In particolare l'art. 1 individua i destinatari della normativa in questione, che , salvo analisi più approfondita, vanno individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi dalla disciplina in esame lo stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. A mente dell'art. 2, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. L'art. 3 enuncia poi il principio della successione delle leggi nel tempo, in forza della quale l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato. Per i reati commessi all'estero, l'art. 4 dispone che nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7,8,9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il decreto legilslativo 231: disiplina e applicazioni

SAVINO, MICHELE
2012/2013

Abstract

Si tratta del complesso sistema della responsabilità delineato dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti in conseguenza della commissione di reati che si aggiunge alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. I principi generali della responsabilità amministrativa sono delineati nei primi 8 articoli del D. Lgs. 231/2001. In particolare l'art. 1 individua i destinatari della normativa in questione, che , salvo analisi più approfondita, vanno individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi dalla disciplina in esame lo stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. A mente dell'art. 2, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. L'art. 3 enuncia poi il principio della successione delle leggi nel tempo, in forza della quale l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato. Per i reati commessi all'estero, l'art. 4 dispone che nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7,8,9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
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