L'incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale italiano disciplinato nel titolo VII libro V del codice di procedura penale, che permette l'anticipazione della formazione della prova nella fase delle indagini preliminari. Con tale istituto, infatti, il pubblico ministero, anche dietro sollecitazione della parte offesa, e la difesa dell'indagato possono fare richiesta di assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento. I casi in cui può avere luogo sono previsti dal codice relativamente ai mezzi di prova che si possono assumere in tale sede. Alcuni mezzi di prova possono essere assunti solo in casi tassativi di non rinviabilità al dibattimento previsti dall'art. 392 c.p.p., quali ad esempio testimonianza e confronto, altri invece possono essere assunti su mera richiesta di parte, come l'esame dell'imputato su fatti connessi o collegati. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini e ha altresì la possibilità di parteciparvi il difensore della persona offesa da reato; gli organi competenti sono il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare. L'esigenza sottesa a questo istituto è quella di evitare che il rinvio dell'acquisizione delle prove fino al dibattimento ne determini la dispersione o l'inquinamento.

Incidente probatorio

BATTAGLIA, VALENTINA
2011/2012

Abstract

L'incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale italiano disciplinato nel titolo VII libro V del codice di procedura penale, che permette l'anticipazione della formazione della prova nella fase delle indagini preliminari. Con tale istituto, infatti, il pubblico ministero, anche dietro sollecitazione della parte offesa, e la difesa dell'indagato possono fare richiesta di assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento. I casi in cui può avere luogo sono previsti dal codice relativamente ai mezzi di prova che si possono assumere in tale sede. Alcuni mezzi di prova possono essere assunti solo in casi tassativi di non rinviabilità al dibattimento previsti dall'art. 392 c.p.p., quali ad esempio testimonianza e confronto, altri invece possono essere assunti su mera richiesta di parte, come l'esame dell'imputato su fatti connessi o collegati. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini e ha altresì la possibilità di parteciparvi il difensore della persona offesa da reato; gli organi competenti sono il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare. L'esigenza sottesa a questo istituto è quella di evitare che il rinvio dell'acquisizione delle prove fino al dibattimento ne determini la dispersione o l'inquinamento.
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