Il momento di crisi che sta vivendo la nostra economia e la situazione di dissesto in cui si trovano numerose imprese hanno aumentate le paure e le perplessità sull'esistenza di un idoneo sistema di protezione degli azionisti e di un'efficace prevenzione degli illeciti, rafforzando l'esigenza di individuare con precisione i soggetti responsabili nell'ambito di strutture societarie sempre più complesse. E così, a dieci anni dall'entrata in vigore della riforma societaria si cerca di stabilire quali cambiamenti hanno interessato il regime di responsabilità degli amministratori senza delega. La riforma societaria del 2003 è intervenuta sul punto eliminando dal testo del nuovo Codice Civile (art. 2392) il dovere di vigilare sul generale andamento della società, sostituito dal richiamo all'art. 2381, comma 3°, c.c. che impone al consiglio di amministrazione di valutare, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, di esaminare, se elaborati, i piani strategici, industriali e finanziari, e, infine, di valutare, sulla base delle relazioni degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Allora, si cerca di stabilire se oggi il dovere di vigilare sul generale andamento della società permanga in capo al consiglio, sebbene sotto diverse spoglie, o se invece esso sia stato espulso dal nuovo ordinamento societario. A tal fine, si ripercorrono anche le posizioni assunte dalla giurisprudenza dal 2003 ad oggi, soffermandosi in particolare sulla sentenza della Corte di Cassazione del 5 febbraio 2013 n. 2737; la pronuncia di cui in parola, infatti, sembrerebbe in grado di aprire nuovi scenari interpretativi. Nel tentativo di trovare i punti fermi in materia di responsabilità gestoria e quelli ancora in discussione e suscettibili di nuovi sviluppi, ci si sofferma quindi sulla legislazione che oggi disciplina l'istituto della delega. In particolare, la riforma ha delineato chiaramente quali compiti spettino al plenum e quali agli organi delegati, così che il loro rapporto non sia attraversato da zone d'ombra e sia ben ripartibile anche la responsabilità che deriva da quelle competenze senza indebite estensioni Si passa, poi, ai flussi informativi che nell'ordinamento odierno hanno assunto un ruolo di primo piano all'interno della gestione societaria, articolati negli obblighi informativi a carico del Presidente del consiglio di amministrazione, degli organi delegati, degli amministratori ¿interessati¿ e dei consiglieri deleganti. Le informazioni sono necessarie perché i consiglieri possano adempiere ai loro compiti, ma essi non dispongono del tempo o degli strumenti per raccogliere tali notizie per se ipse, finendo per conoscere le novità societarie tramite i delegati stessi; ¿per lo più la conoscenza che i semplici amministratori hanno della loro società è puramente cartacea, nel senso che prima delle riunioni essi ricevono la documentazione illustrativa e su di essa maturano le proprie convinzioni e scelte di voto. Va sottolineato che il dossier è predisposto dagli organi delegati, con l'ausilio dello staff che sta alle loro dipendenze. È ciò che capita sia nelle società a base familiare (¿) sia in quelle di grandi dimensioni, a cominciare dalle quotate¿ (R. Weigmann). In ultimo, quindi, ci si concentra sulla responsabilità degli amministratori di s.p.a., tenendo conto di tutti gli aspetti che post D. Lgs. n. 6 del 2003 condizionano la responsabilità dei deleganti.
la responsabilità del consiglio di amministrazione nelle s.p.a. in presenza di amministratori delegati
PACIOLLA, DANIELA
2012/2013
Abstract
Il momento di crisi che sta vivendo la nostra economia e la situazione di dissesto in cui si trovano numerose imprese hanno aumentate le paure e le perplessità sull'esistenza di un idoneo sistema di protezione degli azionisti e di un'efficace prevenzione degli illeciti, rafforzando l'esigenza di individuare con precisione i soggetti responsabili nell'ambito di strutture societarie sempre più complesse. E così, a dieci anni dall'entrata in vigore della riforma societaria si cerca di stabilire quali cambiamenti hanno interessato il regime di responsabilità degli amministratori senza delega. La riforma societaria del 2003 è intervenuta sul punto eliminando dal testo del nuovo Codice Civile (art. 2392) il dovere di vigilare sul generale andamento della società, sostituito dal richiamo all'art. 2381, comma 3°, c.c. che impone al consiglio di amministrazione di valutare, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, di esaminare, se elaborati, i piani strategici, industriali e finanziari, e, infine, di valutare, sulla base delle relazioni degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Allora, si cerca di stabilire se oggi il dovere di vigilare sul generale andamento della società permanga in capo al consiglio, sebbene sotto diverse spoglie, o se invece esso sia stato espulso dal nuovo ordinamento societario. A tal fine, si ripercorrono anche le posizioni assunte dalla giurisprudenza dal 2003 ad oggi, soffermandosi in particolare sulla sentenza della Corte di Cassazione del 5 febbraio 2013 n. 2737; la pronuncia di cui in parola, infatti, sembrerebbe in grado di aprire nuovi scenari interpretativi. Nel tentativo di trovare i punti fermi in materia di responsabilità gestoria e quelli ancora in discussione e suscettibili di nuovi sviluppi, ci si sofferma quindi sulla legislazione che oggi disciplina l'istituto della delega. In particolare, la riforma ha delineato chiaramente quali compiti spettino al plenum e quali agli organi delegati, così che il loro rapporto non sia attraversato da zone d'ombra e sia ben ripartibile anche la responsabilità che deriva da quelle competenze senza indebite estensioni Si passa, poi, ai flussi informativi che nell'ordinamento odierno hanno assunto un ruolo di primo piano all'interno della gestione societaria, articolati negli obblighi informativi a carico del Presidente del consiglio di amministrazione, degli organi delegati, degli amministratori ¿interessati¿ e dei consiglieri deleganti. Le informazioni sono necessarie perché i consiglieri possano adempiere ai loro compiti, ma essi non dispongono del tempo o degli strumenti per raccogliere tali notizie per se ipse, finendo per conoscere le novità societarie tramite i delegati stessi; ¿per lo più la conoscenza che i semplici amministratori hanno della loro società è puramente cartacea, nel senso che prima delle riunioni essi ricevono la documentazione illustrativa e su di essa maturano le proprie convinzioni e scelte di voto. Va sottolineato che il dossier è predisposto dagli organi delegati, con l'ausilio dello staff che sta alle loro dipendenze. È ciò che capita sia nelle società a base familiare (¿) sia in quelle di grandi dimensioni, a cominciare dalle quotate¿ (R. Weigmann). In ultimo, quindi, ci si concentra sulla responsabilità degli amministratori di s.p.a., tenendo conto di tutti gli aspetti che post D. Lgs. n. 6 del 2003 condizionano la responsabilità dei deleganti.File | Dimensione | Formato | |
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