L'elaborato passa in rassegna le cinque responsabilità, il pubblico dipendente, nell’espletamento delle proprie funzioni: la responsabilità civile (se arreca danni a terzi o alla stessa P.A.) , la responsabilità penale (se delinque), la responsabilità amministrativo-contabile (se arreca un danno erariale alla P.A), la responsabilità disciplinare, e la responsabilità dirigenziale . Con il DL 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni), il legislatore è intervenuto sulla disciplina della responsabilità penale innovando il reato di abuso d’ufficio, limitando il reato alla “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge (...) e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”, vivificato dall’intento apprezzabile di lottare contro inattività e ritardi dell’amministrazione (soprattutto con riguardo alle c.d. “grandi opere” e alle iniziative di attuazione del PNRR). In materia di responsabilità erariale invece è stata prevista fino al 31/12/2023 la limitazione della responsabilità amministrativo-contabile dei pubblici dipendenti “ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta”, eccezione fatta per “i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. Sempre in tema di responsabilità ed inerzia , è stato dedicato un capitolo alla “burocrazia difensiva”, ossia l’atteggiamento del dipendente pubblico al fine di minimizzare il rapporto rischio-decisione amministrativa in modo tale da ridurre gli effetti (quindi, le correlate responsabilità) di una determinata scelta che potrebbero gravare sul suo operato

LE RESPONSABILITA’ DI FUNZIONARI E DIPENDENTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI RIFORME

PUGLIESE, ROBERTA
2021/2022

Abstract

L'elaborato passa in rassegna le cinque responsabilità, il pubblico dipendente, nell’espletamento delle proprie funzioni: la responsabilità civile (se arreca danni a terzi o alla stessa P.A.) , la responsabilità penale (se delinque), la responsabilità amministrativo-contabile (se arreca un danno erariale alla P.A), la responsabilità disciplinare, e la responsabilità dirigenziale . Con il DL 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 (decreto semplificazioni), il legislatore è intervenuto sulla disciplina della responsabilità penale innovando il reato di abuso d’ufficio, limitando il reato alla “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge (...) e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”, vivificato dall’intento apprezzabile di lottare contro inattività e ritardi dell’amministrazione (soprattutto con riguardo alle c.d. “grandi opere” e alle iniziative di attuazione del PNRR). In materia di responsabilità erariale invece è stata prevista fino al 31/12/2023 la limitazione della responsabilità amministrativo-contabile dei pubblici dipendenti “ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta”, eccezione fatta per “i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. Sempre in tema di responsabilità ed inerzia , è stato dedicato un capitolo alla “burocrazia difensiva”, ossia l’atteggiamento del dipendente pubblico al fine di minimizzare il rapporto rischio-decisione amministrativa in modo tale da ridurre gli effetti (quindi, le correlate responsabilità) di una determinata scelta che potrebbero gravare sul suo operato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/52722