Analizzare il significato di “pericolosità sociale” e domandarsi quali siano le caratteristiche che questo istituto ha assunto negli ultimi anni, sono obiettivi che implicano necessariamente un’opera di analisi complessiva della sua nascita e del suo sviluppo nel corso dei decenni, della sua incidenza e stretta correlazione con istituti quali la recidiva e l’applicazione delle misure di sicurezza, oltre che un’analisi sulle fondamenta scientifiche su cui essa poggia. Il termine “pericoloso” è infatti collegato ad un concetto di “soggettività”, che trova le sue origini nel determinismo positivista, il quale ha portato alla necessità di unire i saperi della Scuola Classica, con quelli degli esponenti del diritto d’autore. Il sistema penale italiano ha assunto, negli anni, atteggiamenti diversi e innovativi in merito alle tecniche di controllo da attuare nei confronti di autori di reati socialmente pericolosi. Particolare attenzione è stata apprestata, in tal senso, ai soggetti non imputabili o semi-imputabili, in quanto incapaci di intendere e di volere. A questo proposito, si è fatto sempre più largo l’utilizzo di perizie psichiatriche sia per valutare l’imputabilità che la presenza di una pericolosità sociale psichiatrica. Autorevole dottrina ritiene che sebbene non venga messo in discussione il significativo apporto di queste tecniche, in alcune circostanze, potrebbe verificarsi il rischio di una sovrapposizione tra le aree di competenza del perito e quelle del giudice. All’accertamento positivo della pericolosità sociale segue l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o non detentiva. La disciplina delle misure di sicurezza ha avuto una sostanziale modifica a seguito della legge 81 del 2014, la quale aveva sancito la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e l’apertura delle REMS, residenze a carattere sanitario destinate sia agli autori di reato non imputabili che semi-imputabili. Nonostante il cambiamento radicale della disciplina, la quale vedeva come centrale il principio dell’extrema ratio del ricovero in REMS, permangono ancora significative criticità da sanare e riformare. Su questo punto si era mossa la proposta di riforma formulata dalla Commissione Pelissero nel 2017, la quale oltre a riformare l’intero istituto delle misure di sicurezza, prevedeva anche la riforma dell’istituto relativo alla pericolosità sociale. La riforma però ha avuto lo stesso destino di quelle passate ed è rimasta inattuata, perciò, le problematiche relative alle REMS permangono ancora ed è giunta la necessità di un urgente rinnovamento. A questo proposito si è espressa anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 27 gennaio 2022 evidenziando come ormai una riforma non sembrerebbe essere più derogabile.

Pericolosità sociale e misure di sicurezza: due istituti in cerca di una nuova identità

BERTOLINI, LEA
2022/2023

Abstract

Analizzare il significato di “pericolosità sociale” e domandarsi quali siano le caratteristiche che questo istituto ha assunto negli ultimi anni, sono obiettivi che implicano necessariamente un’opera di analisi complessiva della sua nascita e del suo sviluppo nel corso dei decenni, della sua incidenza e stretta correlazione con istituti quali la recidiva e l’applicazione delle misure di sicurezza, oltre che un’analisi sulle fondamenta scientifiche su cui essa poggia. Il termine “pericoloso” è infatti collegato ad un concetto di “soggettività”, che trova le sue origini nel determinismo positivista, il quale ha portato alla necessità di unire i saperi della Scuola Classica, con quelli degli esponenti del diritto d’autore. Il sistema penale italiano ha assunto, negli anni, atteggiamenti diversi e innovativi in merito alle tecniche di controllo da attuare nei confronti di autori di reati socialmente pericolosi. Particolare attenzione è stata apprestata, in tal senso, ai soggetti non imputabili o semi-imputabili, in quanto incapaci di intendere e di volere. A questo proposito, si è fatto sempre più largo l’utilizzo di perizie psichiatriche sia per valutare l’imputabilità che la presenza di una pericolosità sociale psichiatrica. Autorevole dottrina ritiene che sebbene non venga messo in discussione il significativo apporto di queste tecniche, in alcune circostanze, potrebbe verificarsi il rischio di una sovrapposizione tra le aree di competenza del perito e quelle del giudice. All’accertamento positivo della pericolosità sociale segue l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o non detentiva. La disciplina delle misure di sicurezza ha avuto una sostanziale modifica a seguito della legge 81 del 2014, la quale aveva sancito la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e l’apertura delle REMS, residenze a carattere sanitario destinate sia agli autori di reato non imputabili che semi-imputabili. Nonostante il cambiamento radicale della disciplina, la quale vedeva come centrale il principio dell’extrema ratio del ricovero in REMS, permangono ancora significative criticità da sanare e riformare. Su questo punto si era mossa la proposta di riforma formulata dalla Commissione Pelissero nel 2017, la quale oltre a riformare l’intero istituto delle misure di sicurezza, prevedeva anche la riforma dell’istituto relativo alla pericolosità sociale. La riforma però ha avuto lo stesso destino di quelle passate ed è rimasta inattuata, perciò, le problematiche relative alle REMS permangono ancora ed è giunta la necessità di un urgente rinnovamento. A questo proposito si è espressa anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 27 gennaio 2022 evidenziando come ormai una riforma non sembrerebbe essere più derogabile.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/49473