La tesi si propone di analizzare il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, inserito nel Titolo VI del r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) all'art. 216, comma terzo. La parte I è dedicata all'analisi del ruolo svolto dalla sentenza dichiarativa di fallimento nella bancarotta pre e post fallimentare, degli interessi tutelati dalla bancarotta in generale con specificazione dell'interesse tutelato dalla bancarotta preferenziale, rappresentato dalla par condicio creditorum, e delle norme di procedura (artt. 238, 240 e 241 L.F.). La parte I si conclude con una disamina dei soggetti attivi; infatti, la bancarotta è un reato proprio a soggettività ristretta, nel senso che può essere ascritto solo a coloro che rivestono una particolare qualifica o funzione. Con riferimento ai soggetti attivi si distingue tra bancarotta propria e impropria: soggetti attivi della prima, in virtù degli artt. 216, 217 e 222 L.F. sono l'imprenditore commerciale dichiarato fallito e i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo ed in accomandita semplice dichiarati falliti a seguito del fallimento della relativa società, ai sensi dell'art. 147 L.F.; soggetti attivi della seconda, in virtù degli artt. 223, 224 e 227 L.F. sono l'institore, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società dichiarate fallite, compresi i soggetti di fatto, destinatari degli stessi doveri e degli stessi obblighi dei soggetti di diritto. Nella parte II, inizialmente, vengono affrontati i temi riguardanti l'elemento oggettivo, l'elemento soggettivo ed il concorso del creditore favorito. Il delitto di bancarotta preferenziale può essere integrato attraverso due tipologie di condotta: l'effettuazione di pagamenti, comprendente qualsiasi fatto estintivo del debito, e la simulazione di titoli di prelazione, la quale deve riguardare un credito effettivo e preesistente all'insorgere dell'insolvenza e comportare un vantaggio esclusivamente per il creditore. Circa l'elemento psicologico, la dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono che occorra un dolo specifico, che la legge indica con la formula "a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi"; quindi, il soggetto agente deve essersi prefisso di far conseguire al creditore un indebito vantaggio a danno della massa. Una parte minoritaria della dottrina, invece, ritiene sufficiente il dolo generico. Il dolo è escluso quando il debitore agisce con fini diversi dalla volontà di favorire taluno dei creditori. Il creditore favorito, non essendo collocato tra i soggetti attivi del reato, è considerato non punibile, a condizione che si sia limitato ad accettare il pagamento dovutogli. Sarà, invece, punibile a titolo di concorso, ex art. 110 c.p., il creditore che abbia tenuto una condotta di istigazione al pagamento che non lasci al debitore la possibilità di scelta e lo costringa al pagamento. Successivamente, vengono presi in rassegna in primis i profili sanzionatori, distinguendo la pena principale (reclusione da uno a cinque anni) dalle pene accessorie, che, essendo quantificate solo nella misura massima, hanno dato vita a problemi di legittimità costituzionale, e in secundis le circostanze aggravanti ed attenuanti applicabili al reato de quo. Infine, particolare attenzione è dedicata alle esenzioni dai reati di bancarotta di cui all'art. 217 bis L.F., introdotto al fine di incentivare il ricorso alle soluzioni concordate delle crisi d'impresa.

La bancarotta preferenziale

CAVEGLIA AMÈ, ALEXIA
2016/2017

Abstract

La tesi si propone di analizzare il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, inserito nel Titolo VI del r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) all'art. 216, comma terzo. La parte I è dedicata all'analisi del ruolo svolto dalla sentenza dichiarativa di fallimento nella bancarotta pre e post fallimentare, degli interessi tutelati dalla bancarotta in generale con specificazione dell'interesse tutelato dalla bancarotta preferenziale, rappresentato dalla par condicio creditorum, e delle norme di procedura (artt. 238, 240 e 241 L.F.). La parte I si conclude con una disamina dei soggetti attivi; infatti, la bancarotta è un reato proprio a soggettività ristretta, nel senso che può essere ascritto solo a coloro che rivestono una particolare qualifica o funzione. Con riferimento ai soggetti attivi si distingue tra bancarotta propria e impropria: soggetti attivi della prima, in virtù degli artt. 216, 217 e 222 L.F. sono l'imprenditore commerciale dichiarato fallito e i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo ed in accomandita semplice dichiarati falliti a seguito del fallimento della relativa società, ai sensi dell'art. 147 L.F.; soggetti attivi della seconda, in virtù degli artt. 223, 224 e 227 L.F. sono l'institore, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società dichiarate fallite, compresi i soggetti di fatto, destinatari degli stessi doveri e degli stessi obblighi dei soggetti di diritto. Nella parte II, inizialmente, vengono affrontati i temi riguardanti l'elemento oggettivo, l'elemento soggettivo ed il concorso del creditore favorito. Il delitto di bancarotta preferenziale può essere integrato attraverso due tipologie di condotta: l'effettuazione di pagamenti, comprendente qualsiasi fatto estintivo del debito, e la simulazione di titoli di prelazione, la quale deve riguardare un credito effettivo e preesistente all'insorgere dell'insolvenza e comportare un vantaggio esclusivamente per il creditore. Circa l'elemento psicologico, la dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono che occorra un dolo specifico, che la legge indica con la formula "a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi"; quindi, il soggetto agente deve essersi prefisso di far conseguire al creditore un indebito vantaggio a danno della massa. Una parte minoritaria della dottrina, invece, ritiene sufficiente il dolo generico. Il dolo è escluso quando il debitore agisce con fini diversi dalla volontà di favorire taluno dei creditori. Il creditore favorito, non essendo collocato tra i soggetti attivi del reato, è considerato non punibile, a condizione che si sia limitato ad accettare il pagamento dovutogli. Sarà, invece, punibile a titolo di concorso, ex art. 110 c.p., il creditore che abbia tenuto una condotta di istigazione al pagamento che non lasci al debitore la possibilità di scelta e lo costringa al pagamento. Successivamente, vengono presi in rassegna in primis i profili sanzionatori, distinguendo la pena principale (reclusione da uno a cinque anni) dalle pene accessorie, che, essendo quantificate solo nella misura massima, hanno dato vita a problemi di legittimità costituzionale, e in secundis le circostanze aggravanti ed attenuanti applicabili al reato de quo. Infine, particolare attenzione è dedicata alle esenzioni dai reati di bancarotta di cui all'art. 217 bis L.F., introdotto al fine di incentivare il ricorso alle soluzioni concordate delle crisi d'impresa.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/48777