The vast majority of these accidents were and are avoidable with a correct organization of work, with concrete risk assessment and management practices, with professional training aimed at the specific risks associated with the job. Supervision by the state in its various forms is important, but it can never replace the task of companies in managing risks, with the contribution of control and participation of workers. There will never be enough inspectors to ensure that there is proper security management at company level in the myriad of enterprises and micro enterprises. The determinants that often caused the accident regarding the precariousness of the employment relationship, the lack of and / or inadequate training for the safety of workers, the contractual weakness of the company that provides services under subcontracting to the contracting authority. Unstable jobs and poor employment regulation are more the rule than the exception. The spread of the so-called subcontracting has exploded the range of working conditions, often making the representation of the working condition itself complicated. The jungle of existing national collective bargaining agreements in Italy - 985 registered in June 2021 by Cnel, 80% more in the space of a decade - reflecting a fragmented labor market and where pirated agreements by trade unions or business associations unknown. Faced with this "actual reality", the decree-law 146/2021 risks being a false step because it creates a condition of unclear "who does things" regarding the supervisory activity on compliance with the security measures carried out by the institutions control, tends to separate supervision from prevention. It appears substantially oriented towards mere repression and makes a breach in the current legal system. For the first time since the entry into force of the health reform (law 833/1978), what was one of the most important innovations of the reform itself, which consisted in assigning the competences relating to the health of workers to the Health Service, is in crisis. national as one of the functions included in the promotion of citizen health. The health care reform produced positive effects in this sector linked to the fact that the preventive measures useful for the protection of workers' health could not only be identified by public services, but subsequently also imposed with operative and prescriptive powers, thus creating a continuity between prevention, vigilance and repression. Certain features of the DL 146 provision in the current draft also seem to conflict with recent statements by the Minister of Labor. As far as supervision is concerned, what was urgently needed - together with the certainly necessary increase in the staff of the Inspectorate aimed at controlling undeclared work and irregular employment relationships - was, rather, to remedy the situation of abandonment in which governments and regions have kept the bodies of health companies in charge of prevention and supervision, leaving the number of employees to decrease by 50% in ten years without providing for the necessary new hires. Depletion that has affected the quality of the performance of local prevention services, with the difficulty of dealing with the complexities of working conditions and issues such as health, psychosocial distress, work-related stress, work-related diseases. There is a risk of bureaucratic slipping towards an almost exclusive role of "inspector" and not also of "health production technician", with a focus more on verifying compliance with the law and not also on the shared search for solutions to health and safety issues.
La stragrande maggioranza di questi incidenti erano e sono evitabili con una corretta organizzazione del lavoro, con pratiche concrete di valutazione e gestione dei rischi, con una formazione professionale mirata ai rischi specifici connessi alla mansione. La vigilanza da parte dello Stato nelle sue articolazioni è importante, ma non potrà mai sostituire il compito delle imprese nella gestione dei rischi, con il contributo di controllo e partecipazione dei lavoratori. Non vi saranno mai abbastanza ispettori per vigilare che vi sia una corretta gestione della sicurezza a livello aziendale nella miriade d’impresa e microimpresa. I determinanti che spesso hanno causato l’incidente riguardo la precarietà del rapporto di lavoro, la mancata e/o inadeguata formazione alla sicurezza dei lavoratori, la debolezza contrattuale dell’impresa che fornisce prestazioni in regime di subappalto verso la stazione appaltante. Lavori instabili e scarsa regolazione nell’occupazione sono più la regola che l’eccezione. La diffusione del cosiddetto subappalto ha esploso il ventaglio delle condizioni di lavoro rendendo sovente complicata la stessa rappresentazione della condizione lavorativa. La giungla dei contratti collettivi nazionali di lavoro esistenti in Italia – ben 985 registrati a giugno 2021 dal Cnel, l’80% in più nell’arco di un decennio – riflettendo un mercato del lavoro frammentato e dove accordi pirata da sindacati o associazioni di impresa sconosciuti. A fronte di questa “realtà effettuale” il decreto-legge 146/2021 rischia di essere un passo falso perché crea una condizione di non chiarezza sul “chi fa le cose” circa l’attività di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza svolte dalle istituzioni di controllo, tende a disgiungere la stessa vigilanza dalla prevenzione. Appare sostanzialmente orientato alla mera repressione ed opera uno strappo nell’ordinamento giuridico vigente. Per la prima volta dall’entrata in vigore della riforma sanitaria (legge 833/1978) si mette in crisi quella che è stata una delle innovazioni più importanti della riforma stessa, che consisteva nell’assegnare le competenze relativa alla salute dei lavoratori al Servizio sanitario nazionale come una delle funzioni comprese nella promozione della salute del cittadino. La riforma sanitaria produsse in questo settore effetti positivi legati al fatto che le misure di prevenzione utili alla tutela della salute dei lavoratori potevano essere non solo individuate dai servizi pubblici, ma successivamente anche imposte con poteri dispositivi e prescrittivi, realizzando quindi una continuità tra prevenzione, vigilanza e repressione. Certi caratteri del provvedimento DL 146 nell’attuale stesura sembrano in contrasto anche con recenti dichiarazioni del Ministro del Lavoro. Per quanto riguarda la vigilanza, ciò che occorreva con urgenza – insieme al certamente necessario incremento del personale dell’Ispettorato finalizzato al controllo del lavoro nero e rapporti di lavoro irregolari – era, piuttosto, porre rimedio alla situazione di abbandono nella quale i governi e le regioni hanno tenuto gli organi delle aziende sanitarie incaricati della prevenzione e della vigilanza, lasciando che gli addetti in dieci anni diminuissero del 50% senza provvedere alle necessarie nuove assunzioni. Depauperamento che ha inciso sulla qualità delle prestazioni dei servizi territoriali di prevenzione, con la difficoltà di affrontare le complessità delle condizioni di lavoro e temi come quelli della salute, del disagio psicosociale, dello stress correlato al lavoro, delle malattie da lavoro. Si avverte un rischio di scivolamento burocratico verso un ruolo pressoché esclusivo di “ispettore” e non anche di “tecnico della produzione di salute”, con un’attenzione orientata più alla verifica del rispetto del dettato normativo e non anche alla ricerca condivisa di soluzioni ai problemi di salute e sicurezza.
Il decreto legge 21 ottobre 2021. Nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
D'ASCOLI, ALBERTO
2020/2021
Abstract
La stragrande maggioranza di questi incidenti erano e sono evitabili con una corretta organizzazione del lavoro, con pratiche concrete di valutazione e gestione dei rischi, con una formazione professionale mirata ai rischi specifici connessi alla mansione. La vigilanza da parte dello Stato nelle sue articolazioni è importante, ma non potrà mai sostituire il compito delle imprese nella gestione dei rischi, con il contributo di controllo e partecipazione dei lavoratori. Non vi saranno mai abbastanza ispettori per vigilare che vi sia una corretta gestione della sicurezza a livello aziendale nella miriade d’impresa e microimpresa. I determinanti che spesso hanno causato l’incidente riguardo la precarietà del rapporto di lavoro, la mancata e/o inadeguata formazione alla sicurezza dei lavoratori, la debolezza contrattuale dell’impresa che fornisce prestazioni in regime di subappalto verso la stazione appaltante. Lavori instabili e scarsa regolazione nell’occupazione sono più la regola che l’eccezione. La diffusione del cosiddetto subappalto ha esploso il ventaglio delle condizioni di lavoro rendendo sovente complicata la stessa rappresentazione della condizione lavorativa. La giungla dei contratti collettivi nazionali di lavoro esistenti in Italia – ben 985 registrati a giugno 2021 dal Cnel, l’80% in più nell’arco di un decennio – riflettendo un mercato del lavoro frammentato e dove accordi pirata da sindacati o associazioni di impresa sconosciuti. A fronte di questa “realtà effettuale” il decreto-legge 146/2021 rischia di essere un passo falso perché crea una condizione di non chiarezza sul “chi fa le cose” circa l’attività di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza svolte dalle istituzioni di controllo, tende a disgiungere la stessa vigilanza dalla prevenzione. Appare sostanzialmente orientato alla mera repressione ed opera uno strappo nell’ordinamento giuridico vigente. Per la prima volta dall’entrata in vigore della riforma sanitaria (legge 833/1978) si mette in crisi quella che è stata una delle innovazioni più importanti della riforma stessa, che consisteva nell’assegnare le competenze relativa alla salute dei lavoratori al Servizio sanitario nazionale come una delle funzioni comprese nella promozione della salute del cittadino. La riforma sanitaria produsse in questo settore effetti positivi legati al fatto che le misure di prevenzione utili alla tutela della salute dei lavoratori potevano essere non solo individuate dai servizi pubblici, ma successivamente anche imposte con poteri dispositivi e prescrittivi, realizzando quindi una continuità tra prevenzione, vigilanza e repressione. Certi caratteri del provvedimento DL 146 nell’attuale stesura sembrano in contrasto anche con recenti dichiarazioni del Ministro del Lavoro. Per quanto riguarda la vigilanza, ciò che occorreva con urgenza – insieme al certamente necessario incremento del personale dell’Ispettorato finalizzato al controllo del lavoro nero e rapporti di lavoro irregolari – era, piuttosto, porre rimedio alla situazione di abbandono nella quale i governi e le regioni hanno tenuto gli organi delle aziende sanitarie incaricati della prevenzione e della vigilanza, lasciando che gli addetti in dieci anni diminuissero del 50% senza provvedere alle necessarie nuove assunzioni. Depauperamento che ha inciso sulla qualità delle prestazioni dei servizi territoriali di prevenzione, con la difficoltà di affrontare le complessità delle condizioni di lavoro e temi come quelli della salute, del disagio psicosociale, dello stress correlato al lavoro, delle malattie da lavoro. Si avverte un rischio di scivolamento burocratico verso un ruolo pressoché esclusivo di “ispettore” e non anche di “tecnico della produzione di salute”, con un’attenzione orientata più alla verifica del rispetto del dettato normativo e non anche alla ricerca condivisa di soluzioni ai problemi di salute e sicurezza.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
306547 Alberto D'Ascoli.pdf
non disponibili
Descrizione: Con il Decreto Legge 146/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel D.Lgs. 81/08.
Dimensione
1.22 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.22 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/4877