Il presente lavoro ha come obiettivo primario quello di individuare i punti di riferimento e i margini di libertà contenuti nella legislazione tributaria sovranazionale e italiana attraverso cui un Gruppo multinazionale possa organizzare, al suo interno o al suo esterno, i centri funzionali del proprio core business: ¿ in relazione all'esistenza di centri di creazione del valore; ma ¿ nel rispetto delle condizioni per una giustificata allocazione dei profitti cross-countries e del principio di libertà di stabilimento. Il contesto che prenderemo in analisi sarà quello di un business in cui la catena di creazione del valore di gruppo giustifichi uno snellimento della mappa delle funzioni che devono rimanere interne al gruppo a motivo dell'attribuzione del maggior valore da parte di quest'ultime rispetto ad altre attività ancillari: tale è il caso dei business in cui il centro di creazione di valore in termini di profitti è rappresentato dagli intangibles. Prendendo in considerazione le Linee Guida OCSE sul Transfer Pricing, tale analisi verrà declinata nel caso D&G per arrivare ad identificare i principi tributari per qualificare l'elusione e l'indebito vantaggio fiscale e capire se vi siano coni d'ombra in cui sia possibile abusare della norma antielusiva e ostacolare gli obiettivi di minimizzazione del carico fiscale di un gruppo multinazionale la cui creazione di valore si concentra sui beni immateriali. La nuova chiave di lettura che si vuole fornire alla sentenza sopracitata, alla luce degli sviluppi OCSE (ed in particolare il Rapporto BEPS del 2013), è quella che questa possa fornire il pretesto ad un ¿equivoco¿ paralizzante per un Gruppo multinazionale e che si sviluppa sui due diversi livelli interessati: quello fiscale e quello organizzativo (business restructuring).
Abuso di potere o abuso di diritto? Il caso D&G
TRAINOTTI, ALBERTO
2012/2013
Abstract
Il presente lavoro ha come obiettivo primario quello di individuare i punti di riferimento e i margini di libertà contenuti nella legislazione tributaria sovranazionale e italiana attraverso cui un Gruppo multinazionale possa organizzare, al suo interno o al suo esterno, i centri funzionali del proprio core business: ¿ in relazione all'esistenza di centri di creazione del valore; ma ¿ nel rispetto delle condizioni per una giustificata allocazione dei profitti cross-countries e del principio di libertà di stabilimento. Il contesto che prenderemo in analisi sarà quello di un business in cui la catena di creazione del valore di gruppo giustifichi uno snellimento della mappa delle funzioni che devono rimanere interne al gruppo a motivo dell'attribuzione del maggior valore da parte di quest'ultime rispetto ad altre attività ancillari: tale è il caso dei business in cui il centro di creazione di valore in termini di profitti è rappresentato dagli intangibles. Prendendo in considerazione le Linee Guida OCSE sul Transfer Pricing, tale analisi verrà declinata nel caso D&G per arrivare ad identificare i principi tributari per qualificare l'elusione e l'indebito vantaggio fiscale e capire se vi siano coni d'ombra in cui sia possibile abusare della norma antielusiva e ostacolare gli obiettivi di minimizzazione del carico fiscale di un gruppo multinazionale la cui creazione di valore si concentra sui beni immateriali. La nuova chiave di lettura che si vuole fornire alla sentenza sopracitata, alla luce degli sviluppi OCSE (ed in particolare il Rapporto BEPS del 2013), è quella che questa possa fornire il pretesto ad un ¿equivoco¿ paralizzante per un Gruppo multinazionale e che si sviluppa sui due diversi livelli interessati: quello fiscale e quello organizzativo (business restructuring).File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/47824