n.d.
Il presente lavoro muove da una preliminare indagine circa l’oggetto e i soggetti interessati dal fenomeno collatizio, nonché da un’analisi delle questioni maggiormente dibattute in dottrina e in giurisprudenza concernenti il fondamento e le modalità operative dell’istituto in esame. La ricerca si concentra, in particolare, sul tema della collazione di azienda e delle partecipazioni sociali, con l’obbiettivo di pervenire ad un’interpretazione della disciplina legislativa vigente adeguata alle peculiarità di siffatti beni e non eccessivamente ancorata al dato letterale della norma. In merito alle modalità di attuazione dell’obbligo del conferimento in collazione, stante l’espresso riferimento delle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 746 e 750 rispettivamente alla natura immobiliare e mobiliare dei beni da collazionare, nel corso della trattazione ci si chiede anzitutto se occorra necessariamente comprendere quale sia la natura giuridica dell’azienda. Dopo aver espresso le dovute considerazioni sul punto, il presente scritto giunge a ritenere inopportuno e riduttivo ricondurre il complesso aziendale all’una o all’altra categoria di beni; pervenendo, piuttosto, a definire l’azienda come un bene giuridico tutelabile erga omnes per la sua unitaria rilevanza ascrivibile all’attività di organizzazione posta in essere dall’imprenditore: capace di far sorgere un collegamento funzionale, tra l’eterogeneità degli elementi che compongono l’azienda stessa, idoneo ad assolvere alla funzione produttiva e in generale ad appagare i bisogni umani. Questa tesi si propone di avvalorare l’orientamento prevalso nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale il conferimento delle partecipazioni sociali deve avvenire per imputazione ex art. 750 c.c., mentre alla collazione d’azienda deve ritenersi applicabile la disciplina relativa alla collazione di immobili (senza che ciò valga tuttavia a qualificare il complesso produttivo come bene immobile); la facoltà di scelta contemplata dall’art. 746 c.c. sembra, invero, costituire lo strumento giuridico più adeguato a garantire la continuità aziendale e a bilanciare la molteplicità degli interessi coinvolti. Una certa attenzione viene riservata al tema del criterio temporale di stima da adottare per la valutazione dei beni produttivi appena richiamati, con particolare riguardo ai correttivi che si rendono necessari al fine di adattare il criterio del tempo dell’apertura della successione alla peculiare realtà in esame, anche alla luce del fatto che tra la morte del de cuius e la conclusione del procedimento di divisione si frappone sovente un lungo intervallo temporale. Il rapporto di strumentalità che lega l’azienda all’esercizio dell’attività imprenditoriale offre l’occasione per concludere siffatto lavoro riflettendo sull’importanza di programmare tempestivamente la successione imprenditoriale, al fine di preservare nel lungo periodo l’unitarietà e la continuità dell’attività d’impresa. In quest’ottica si pone in evidenza come il negozio donativo risulti uno degli strumenti anticipatori più adatti a tale scopo e come nel contesto imprenditoriale italiano, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese e dalla tendenza a prediligere un passaggio generazionale di tipo endofamiliare, il fenomeno collatizio, se correttamente “governato”, svolga tuttora una rilevante funzione sociale di contemperamento tra l’autonomia negoziale ed il principio di solidarietà familiare.
La collazione di azienda
SCAPARONE, LISA
2023/2024
Abstract
Il presente lavoro muove da una preliminare indagine circa l’oggetto e i soggetti interessati dal fenomeno collatizio, nonché da un’analisi delle questioni maggiormente dibattute in dottrina e in giurisprudenza concernenti il fondamento e le modalità operative dell’istituto in esame. La ricerca si concentra, in particolare, sul tema della collazione di azienda e delle partecipazioni sociali, con l’obbiettivo di pervenire ad un’interpretazione della disciplina legislativa vigente adeguata alle peculiarità di siffatti beni e non eccessivamente ancorata al dato letterale della norma. In merito alle modalità di attuazione dell’obbligo del conferimento in collazione, stante l’espresso riferimento delle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 746 e 750 rispettivamente alla natura immobiliare e mobiliare dei beni da collazionare, nel corso della trattazione ci si chiede anzitutto se occorra necessariamente comprendere quale sia la natura giuridica dell’azienda. Dopo aver espresso le dovute considerazioni sul punto, il presente scritto giunge a ritenere inopportuno e riduttivo ricondurre il complesso aziendale all’una o all’altra categoria di beni; pervenendo, piuttosto, a definire l’azienda come un bene giuridico tutelabile erga omnes per la sua unitaria rilevanza ascrivibile all’attività di organizzazione posta in essere dall’imprenditore: capace di far sorgere un collegamento funzionale, tra l’eterogeneità degli elementi che compongono l’azienda stessa, idoneo ad assolvere alla funzione produttiva e in generale ad appagare i bisogni umani. Questa tesi si propone di avvalorare l’orientamento prevalso nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale il conferimento delle partecipazioni sociali deve avvenire per imputazione ex art. 750 c.c., mentre alla collazione d’azienda deve ritenersi applicabile la disciplina relativa alla collazione di immobili (senza che ciò valga tuttavia a qualificare il complesso produttivo come bene immobile); la facoltà di scelta contemplata dall’art. 746 c.c. sembra, invero, costituire lo strumento giuridico più adeguato a garantire la continuità aziendale e a bilanciare la molteplicità degli interessi coinvolti. Una certa attenzione viene riservata al tema del criterio temporale di stima da adottare per la valutazione dei beni produttivi appena richiamati, con particolare riguardo ai correttivi che si rendono necessari al fine di adattare il criterio del tempo dell’apertura della successione alla peculiare realtà in esame, anche alla luce del fatto che tra la morte del de cuius e la conclusione del procedimento di divisione si frappone sovente un lungo intervallo temporale. Il rapporto di strumentalità che lega l’azienda all’esercizio dell’attività imprenditoriale offre l’occasione per concludere siffatto lavoro riflettendo sull’importanza di programmare tempestivamente la successione imprenditoriale, al fine di preservare nel lungo periodo l’unitarietà e la continuità dell’attività d’impresa. In quest’ottica si pone in evidenza come il negozio donativo risulti uno degli strumenti anticipatori più adatti a tale scopo e come nel contesto imprenditoriale italiano, caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese e dalla tendenza a prediligere un passaggio generazionale di tipo endofamiliare, il fenomeno collatizio, se correttamente “governato”, svolga tuttora una rilevante funzione sociale di contemperamento tra l’autonomia negoziale ed il principio di solidarietà familiare.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
lacollazionediazienda.pdf
non disponibili
Dimensione
1.06 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.06 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/4741