Il declino dello Stato sociale è coinciso con la crescita dello Stato regolatore, una forma nuova di governo pubblico dell'economia, che ha individuato nel mercato il motore principale della crescita economica, distinguendosi dallo Stato liberale per la funzione regolatrice che lo caratterizza. Il principio fondamentale della costituzione economica dello Stato regolatore è, com'è noto, l'economia sociale di mercato, di cui la regolazione è lo strumento attuativo. Lo Stato regolatore non concepisce il mercato come il prodotto dell'egoismo in particolare, bensì come l'esito di una costruzione giuridica che ha due obiettivi la privatizzazione e la liberalizzazione. Nell'ambito di questo radicale processo ¿ estensione e articolazione dell'intervento regolatore dello Stato ¿ enorme rilevanza hanno progressivamente assunto le 'reti' giuridiche volte a regolare i nuovi fenomeni economici e sociali, facendo leva sui diritti inviolabili della persona umana. Le principali difficoltà che si sono accumulate, negli ultimi tempi, sul principio di integrale riparazione del danno in tema di pregiudizi non patrimoniali, derivanti fondamentalmente dalla tendenza a non intaccare la tripartizione delle voci di danno non patrimoniale e dall'orientamento secondo cui le tabelle che prevedono un'adeguata personalizzazione possano essere superate da un intervento equitativo del giudice e la determinazione legislativa del danno biologico, com'è previsto nel settore r.c. auto, sia addirittura contraria ai principi e alle regole della Costituzione, hanno recentemente trovato uno sbocco sia nelle decisioni della Corte di giustizia dell' Unione europea (n. C-371/12) del 23 gennaio 2014, che, come in precedenza rappresentato, ha respinto la censura di non conformità dell'art. 139 cod. ass. rispetto ai dettami delle Direttive e della giurisprudenza CE, sia nella sentenza Cass. n. 1361/2014, che si affranca dai solidi e consolidati tracciati giuridici precedenti dando impulso a nuovi spunti di riflessione per la magistratura ordinaria e per i settori della dottrina, ponendo all'attenzione, in modo particolare, la nuova figura del danno da perdita del bene vita, generato in capo alla vittima e riconosciuto in asse ereditario. La suprema Corte con la sentenza n. 1361/2014 ha stravolto e superato le problematiche giuridiche che avevano portato al diniego di tale principio di danno, a favore di altri strumenti di tutela, fra tutti la lesione del rapporto parentale riconosciuto, in modo chiaro e radicato, dopo le sentenze quadro di San Martino (nn. 26972/3/4/5, dell'11 novembre 2008). Dopo l'estate di San Martino e la quiete dopo la tempesta, sembra che sia venuto il tempo in cui le questioni aperte e controverse da molti anni abbiano trovato un definitivo snodo. La Corte Europea si è finalmente pronunciata, per quanto concerne il tema del danno alla persona, su quella che è stata definita «l'insofferenza avverso le limitazioni risarcitorie introdotte dal legislatore: il caso degli artt. 138-139 cod. ass.». Sull'altro versante sembra che sia stata impressa una svolta decisiva sui temi riguardanti il valore della persona e la complessità dei danni non patrimoniali. Assume ancora una volta rilevanza , in questo caso, la dibattuta questione del superamento dei limiti massimi delle tabelle . Ma, dopo Cass. n.1361/2014, si potrebbe sostenere che, nella prospettiva del rapporto tra dimensione giuridica e regole del mercato, abbia avuto veramente una equilibrata conclusione

La definizione di mercato nella giurisprudenza della corte costituzionale italiana

PRIMOLA, CLAUDIA
2013/2014

Abstract

Il declino dello Stato sociale è coinciso con la crescita dello Stato regolatore, una forma nuova di governo pubblico dell'economia, che ha individuato nel mercato il motore principale della crescita economica, distinguendosi dallo Stato liberale per la funzione regolatrice che lo caratterizza. Il principio fondamentale della costituzione economica dello Stato regolatore è, com'è noto, l'economia sociale di mercato, di cui la regolazione è lo strumento attuativo. Lo Stato regolatore non concepisce il mercato come il prodotto dell'egoismo in particolare, bensì come l'esito di una costruzione giuridica che ha due obiettivi la privatizzazione e la liberalizzazione. Nell'ambito di questo radicale processo ¿ estensione e articolazione dell'intervento regolatore dello Stato ¿ enorme rilevanza hanno progressivamente assunto le 'reti' giuridiche volte a regolare i nuovi fenomeni economici e sociali, facendo leva sui diritti inviolabili della persona umana. Le principali difficoltà che si sono accumulate, negli ultimi tempi, sul principio di integrale riparazione del danno in tema di pregiudizi non patrimoniali, derivanti fondamentalmente dalla tendenza a non intaccare la tripartizione delle voci di danno non patrimoniale e dall'orientamento secondo cui le tabelle che prevedono un'adeguata personalizzazione possano essere superate da un intervento equitativo del giudice e la determinazione legislativa del danno biologico, com'è previsto nel settore r.c. auto, sia addirittura contraria ai principi e alle regole della Costituzione, hanno recentemente trovato uno sbocco sia nelle decisioni della Corte di giustizia dell' Unione europea (n. C-371/12) del 23 gennaio 2014, che, come in precedenza rappresentato, ha respinto la censura di non conformità dell'art. 139 cod. ass. rispetto ai dettami delle Direttive e della giurisprudenza CE, sia nella sentenza Cass. n. 1361/2014, che si affranca dai solidi e consolidati tracciati giuridici precedenti dando impulso a nuovi spunti di riflessione per la magistratura ordinaria e per i settori della dottrina, ponendo all'attenzione, in modo particolare, la nuova figura del danno da perdita del bene vita, generato in capo alla vittima e riconosciuto in asse ereditario. La suprema Corte con la sentenza n. 1361/2014 ha stravolto e superato le problematiche giuridiche che avevano portato al diniego di tale principio di danno, a favore di altri strumenti di tutela, fra tutti la lesione del rapporto parentale riconosciuto, in modo chiaro e radicato, dopo le sentenze quadro di San Martino (nn. 26972/3/4/5, dell'11 novembre 2008). Dopo l'estate di San Martino e la quiete dopo la tempesta, sembra che sia venuto il tempo in cui le questioni aperte e controverse da molti anni abbiano trovato un definitivo snodo. La Corte Europea si è finalmente pronunciata, per quanto concerne il tema del danno alla persona, su quella che è stata definita «l'insofferenza avverso le limitazioni risarcitorie introdotte dal legislatore: il caso degli artt. 138-139 cod. ass.». Sull'altro versante sembra che sia stata impressa una svolta decisiva sui temi riguardanti il valore della persona e la complessità dei danni non patrimoniali. Assume ancora una volta rilevanza , in questo caso, la dibattuta questione del superamento dei limiti massimi delle tabelle . Ma, dopo Cass. n.1361/2014, si potrebbe sostenere che, nella prospettiva del rapporto tra dimensione giuridica e regole del mercato, abbia avuto veramente una equilibrata conclusione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/44715