I diritti successori del coniuge superstite Possiamo dividere la storia del diritto successorio del coniuge superstite in due momenti principali: - un periodo antecedente alla Riforma del 1975 dove al coniuge superstite veniva riconosciuto, in base alla legge, una quota di usufrutto quale legato ex lege e non una quota di eredità, la costituzione della legittima quale quota di usufrutto e la facoltà di commutazione in capo ai figli. - Un periodo successivo alla Riforma del 1975, che cerca di adeguare questo diritto alla nuova concezione di famiglia creatasi nel tempo. I presupposti dei diritti ereditari del coniuge superstite vengono fatti risalire all'Art. 540 c.c. il quale recita: ¿A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.¿ Da esso si deducono e analizzano i presupposti necessari per l'attribuzione dei diritti: qualità di coniuge, proprietà e comproprietà dell'immobile, la residenza nello stesso e l'esistenza di mobili ad esso correlati. Per quanto riguarda invece l'acquisizione del diritto di uso e abitazione ci si interroga sul fatto che tale diritto sia o meno diritto di riserva e si analizzano le differenti linee di pensiero della dottrina. Emerge una dottrina maggioritaria che sostiene che i diritti di abitazione e uso ex Art. 540 c.c. sono oggetto di una vocazione a titolo particolare autonoma rispetto ad una quota o all'intero patrimonio, con natura di legato ex lege o prelegato. Si analizzano di conseguenza anche i casi in cui: - il coniuge superstite risulti separato, con la distinzione tra separazione con addebito e senza addebito; - il coniuge superstite risulti divorziato; - il coniuge superstite risulti putativo. Per ultima viene trattata la successione del convivente more uxorio, con la distinzione e analisi tra coppie di fatto (ante e post Legge Cirinnà) e le unioni civili.

I diritti successori del coniuge superstite

BUSSO, ELEONORA
2017/2018

Abstract

I diritti successori del coniuge superstite Possiamo dividere la storia del diritto successorio del coniuge superstite in due momenti principali: - un periodo antecedente alla Riforma del 1975 dove al coniuge superstite veniva riconosciuto, in base alla legge, una quota di usufrutto quale legato ex lege e non una quota di eredità, la costituzione della legittima quale quota di usufrutto e la facoltà di commutazione in capo ai figli. - Un periodo successivo alla Riforma del 1975, che cerca di adeguare questo diritto alla nuova concezione di famiglia creatasi nel tempo. I presupposti dei diritti ereditari del coniuge superstite vengono fatti risalire all'Art. 540 c.c. il quale recita: ¿A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.¿ Da esso si deducono e analizzano i presupposti necessari per l'attribuzione dei diritti: qualità di coniuge, proprietà e comproprietà dell'immobile, la residenza nello stesso e l'esistenza di mobili ad esso correlati. Per quanto riguarda invece l'acquisizione del diritto di uso e abitazione ci si interroga sul fatto che tale diritto sia o meno diritto di riserva e si analizzano le differenti linee di pensiero della dottrina. Emerge una dottrina maggioritaria che sostiene che i diritti di abitazione e uso ex Art. 540 c.c. sono oggetto di una vocazione a titolo particolare autonoma rispetto ad una quota o all'intero patrimonio, con natura di legato ex lege o prelegato. Si analizzano di conseguenza anche i casi in cui: - il coniuge superstite risulti separato, con la distinzione tra separazione con addebito e senza addebito; - il coniuge superstite risulti divorziato; - il coniuge superstite risulti putativo. Per ultima viene trattata la successione del convivente more uxorio, con la distinzione e analisi tra coppie di fatto (ante e post Legge Cirinnà) e le unioni civili.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/42646