La mafia è un fenomeno complesso, con influenza sia a livello nazionale, attraverso il controllo del territorio e traffici illeciti, sia a livello transazionale, con interessi diversi, dall'antiriciclaggio di denaro sporco alla tratta di esseri umani. Sicuramente un forte impulso alla conoscenza del fenomeno mafioso è avvenuto con l'avvento dei primi pentiti, attraverso le loro testimonianze con i magistrati e le forze dell'ordine. Il collaboratore di giustizia è considerato come un soggetto imputato di appartenente alla criminalità organizzata che decide di collabora con la giustizia. Occorre puntualizzare che il collaboratore, riferendo all'autorità Giudiziaria racconta tutto ciò che è a sua conoscenza su attività criminali proprie o altrui, ma si possono distinguere tre forme di collaborazione processuale: confessione quanto riferisce sul fatto proprio ammettendo sue responsabilità in ordine ad un fatto costituente reato; testimonianza: quanto riferisce sul fatto altrui rivelando la responsabilità di altri soggetti riguardo a reati da loro commessi; chiamata di correo: quando si riferisce sul fatto altrui e proprio, ammettendo la propria responsabilità in ordine ad un fatto costituente reato, ma indicando anche altri soggetti come componenti dell'attività delittuosa. Distaccarsi dal clan di appartenenza è difficile, perché i pentiti violano la regola del silenzio delle organizzazioni mafiose. Per questo nasce l'esigenza da parte dello stato e della magistratura di proteggere questi soggetti da punizioni e ritorsioni, attraverso diverse misure di protezione: piano provvisorio di protezione, speciali misure di protezione e speciali misure di protezione applicate mediante la definizione di un programma speciale di protezione. La scelta del tipo di protezione spetta alla Commissione e dipende esclusivamente dalla gravità e dalla attualità del pericolo a cui il collaboratore è sottoposto. Tale sistema di protezione comprende una specifica Commissione ministeriale, un servizio centrale di protezione e un insieme di organi che mettono in piedi un macchina per garantire un sistema di protezione ottimo per i collaboratori. La legge 82/1991 che verrà modificata con D.L. 8/1991 presenta una serie di lacune che verranno sanate con la legge 45 del 2001. Il pentito camorrista decide di collaborate per l'assenza di una struttura rigida interna di controllo dell'organizzazione; mentre quelli ndranghetisti sono meno numerosi, per effetto contrario della Camorra, perché la Ndrangheta presenta una forte e unita organizzazione interna; in ultimo il pentito di Cosa Nostra, si basa su motivazioni ideologiche o lamentando un effetto perverso provocato dai percorsi di centralizzazione interna. L'Italia a livello europeo è considerata la più avanzata per le normative sulla protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, anche perché è il primo paese europeo ad avere elaborato una normativa su questa figura.

Contrastare le Mafie: la figura e il ruolo del collaboratore di giustizia

DE MARCO, SARA
2017/2018

Abstract

La mafia è un fenomeno complesso, con influenza sia a livello nazionale, attraverso il controllo del territorio e traffici illeciti, sia a livello transazionale, con interessi diversi, dall'antiriciclaggio di denaro sporco alla tratta di esseri umani. Sicuramente un forte impulso alla conoscenza del fenomeno mafioso è avvenuto con l'avvento dei primi pentiti, attraverso le loro testimonianze con i magistrati e le forze dell'ordine. Il collaboratore di giustizia è considerato come un soggetto imputato di appartenente alla criminalità organizzata che decide di collabora con la giustizia. Occorre puntualizzare che il collaboratore, riferendo all'autorità Giudiziaria racconta tutto ciò che è a sua conoscenza su attività criminali proprie o altrui, ma si possono distinguere tre forme di collaborazione processuale: confessione quanto riferisce sul fatto proprio ammettendo sue responsabilità in ordine ad un fatto costituente reato; testimonianza: quanto riferisce sul fatto altrui rivelando la responsabilità di altri soggetti riguardo a reati da loro commessi; chiamata di correo: quando si riferisce sul fatto altrui e proprio, ammettendo la propria responsabilità in ordine ad un fatto costituente reato, ma indicando anche altri soggetti come componenti dell'attività delittuosa. Distaccarsi dal clan di appartenenza è difficile, perché i pentiti violano la regola del silenzio delle organizzazioni mafiose. Per questo nasce l'esigenza da parte dello stato e della magistratura di proteggere questi soggetti da punizioni e ritorsioni, attraverso diverse misure di protezione: piano provvisorio di protezione, speciali misure di protezione e speciali misure di protezione applicate mediante la definizione di un programma speciale di protezione. La scelta del tipo di protezione spetta alla Commissione e dipende esclusivamente dalla gravità e dalla attualità del pericolo a cui il collaboratore è sottoposto. Tale sistema di protezione comprende una specifica Commissione ministeriale, un servizio centrale di protezione e un insieme di organi che mettono in piedi un macchina per garantire un sistema di protezione ottimo per i collaboratori. La legge 82/1991 che verrà modificata con D.L. 8/1991 presenta una serie di lacune che verranno sanate con la legge 45 del 2001. Il pentito camorrista decide di collaborate per l'assenza di una struttura rigida interna di controllo dell'organizzazione; mentre quelli ndranghetisti sono meno numerosi, per effetto contrario della Camorra, perché la Ndrangheta presenta una forte e unita organizzazione interna; in ultimo il pentito di Cosa Nostra, si basa su motivazioni ideologiche o lamentando un effetto perverso provocato dai percorsi di centralizzazione interna. L'Italia a livello europeo è considerata la più avanzata per le normative sulla protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, anche perché è il primo paese europeo ad avere elaborato una normativa su questa figura.
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