La disciplina della s.r.l. unipersonale, introdotta dal d.lgs. n. 88/93 e successivamente modificata dal d.lgs. n. 6/2003, ha provocato una dirompente distorsione della tradizionale nozione di ¿società¿. Se già nel diritto romano la società era definita un contratto tra due o più persone per l'esercizio in comune di una attività economica, a partire dal '93 il legislatore ha concesso al socio unico di costituire una società mediante atto unilaterale (oppure di essere l'unico socio superstite) e di godere della responsabilità limitata. Al fine di tutelare i terzi dalla potenziale pericolosità di una società manovrata da un solo soggetto, la responsabilità limitata è stata controbilanciata con specifici obblighi in materia di pubblicità e di conferimenti. Restano comunque numerose le criticità sull'effettiva tutela dei creditori sociali, evidenziate tanto nella c.d. pre-società unipersonale, in merito alla responsabilità dell'unico fondatore, quanto nella fase operativa in cui: la disciplina sui conferimenti e sulla pubblicità non è ritenuta idonea a prevenire eventuali degenerazioni; i c.d. acquisti potenzialmente pericolosi sono autorizzati direttamente dal socio unico ed è frequente la sovrapposizione tra gli organi sociali quando il socio ricopre anche la funzione di amministratore o, se idoneo, la funzione di organo di controllo. Nonostante le evidenti problematiche connesse all'unipersonalità, con essa è stata comunque disincentivata la corsa alla società di comodo e favorita la continuità aziendale attraverso la disciplina delle operazioni straordinarie, anche se attualmente sembra esclusa la possibilità di trasformazione da e in impresa individuale.
LA S.R.L. UNIPERSONALE
NOBILI, SAMANTA
2018/2019
Abstract
La disciplina della s.r.l. unipersonale, introdotta dal d.lgs. n. 88/93 e successivamente modificata dal d.lgs. n. 6/2003, ha provocato una dirompente distorsione della tradizionale nozione di ¿società¿. Se già nel diritto romano la società era definita un contratto tra due o più persone per l'esercizio in comune di una attività economica, a partire dal '93 il legislatore ha concesso al socio unico di costituire una società mediante atto unilaterale (oppure di essere l'unico socio superstite) e di godere della responsabilità limitata. Al fine di tutelare i terzi dalla potenziale pericolosità di una società manovrata da un solo soggetto, la responsabilità limitata è stata controbilanciata con specifici obblighi in materia di pubblicità e di conferimenti. Restano comunque numerose le criticità sull'effettiva tutela dei creditori sociali, evidenziate tanto nella c.d. pre-società unipersonale, in merito alla responsabilità dell'unico fondatore, quanto nella fase operativa in cui: la disciplina sui conferimenti e sulla pubblicità non è ritenuta idonea a prevenire eventuali degenerazioni; i c.d. acquisti potenzialmente pericolosi sono autorizzati direttamente dal socio unico ed è frequente la sovrapposizione tra gli organi sociali quando il socio ricopre anche la funzione di amministratore o, se idoneo, la funzione di organo di controllo. Nonostante le evidenti problematiche connesse all'unipersonalità, con essa è stata comunque disincentivata la corsa alla società di comodo e favorita la continuità aziendale attraverso la disciplina delle operazioni straordinarie, anche se attualmente sembra esclusa la possibilità di trasformazione da e in impresa individuale.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/41425