Recently, due to the spread of group crimes committed by baby-gangs, whose participants are for the most part very young, in response to an ever-increasing social alarm, bills have been again proposed to change the limit of imputability of 14-year-olds, pushing towards the 12-year threshold. The current juvenile criminal code law proceedings dPR 448/1988 is based on a goal of recovering the child to civilian life even before punishment. So far this non-repressive and reconstructive style of trust has brought effective results demonstrated by the level of juvenile recidivism in Italy, which is among the lowest in Europe. It must be considered first of all that the commission of a crime by a child, is actually an expression of failure, not of the little boy, but of the adult world that did not assist him by providing the basis for being followed in his path of growth. The new bill to lower the imputability cap on children, presented to the House of Commons on 07/02/2019 by Dep. Cantalamessa (act No. 1580 XVIII Legislature) is based on the greater adultization of children of our time compared to the image of the child stopped at the drafting of the penal code in 1930 while is revealed a diversity of maturity between a current infra-14-year-old compared to one of the last century. Although there is clear an acceleration in the behavior of the very young, also linked to the widespread use of the Internet, which opens the door to a global ity of information to which even the smallest, which are partly being educted on certain social aspects . On the other hand, alongside an accelerated evolutionary development, there is evidence in the very young of a marked emotional fragility as a result of what they have received or not in terms of attention, care, but also limits and rules; making them on the one hand, aware of topics that they do not know how to deal with in practice. Carrot or stick? The bills suggest that the most favourable treatment offers young people an illusion of non-punishment and penalties rebates that deresponsibility them; so that lowering the cap of the imputability limit from fourteen to twelve years would be a very important deterrent, but of dubious effectiveness if no action is taken on the origins that have led the children on the deviant path. As a result, we need to turn our attention to the path of prevention in order to eliminate marginalisation by allowing children who are prematurely taken into care of juvenile system, to grow up with all the basics necessary to become autonomous adults also community-integrated. We therefore need constructive and non-destructive interventions, aimed at limiting the risks arising from early contact with the criminal justice system, such as the stigmatisation and application of a "criminal label" from which the young boy hardly will be able to free itself, causing it to perpetrate in the deviant path already undertaken. Our Constitution gives the State the task of protecting children, intervening in the case of a family context of origin with educational deficiencies, compensating it in order to prepare and protect them from delinquent environments. The primary interest remains the social reintegration.
Recentemente causa il dilagare di reati di gruppo commessi da baby-gang i cui partecipanti sono per gran parte di giovanissima età, a risposta ad un sempre crescente allarme sociale, sono state nuovamente avviate proposte di legge dirette a modificare il limite di non imputabilità dei quattordici anni, spingendosi verso la soglia dei dodici anni. L'attuale codice regolatore del processo penale minorile dPR n. 448/1988 è improntato verso un obiettivo di recupero del minore alla vita civile prima ancora che alla punizione. Finora questo stile non repressivo e ricostruttivo di fiducia, ha portato risultati efficaci dimostrati dal livello della recidiva minorile in Italia, che risulta essere fra i più bassi d'Europa. Bisogna considerare in primis che la commissione di un reato da parte di un giovanissimo, è in realtà espressione di un fallimento, non del ragazzino, ma del mondo adulto che non lo ha assistito fornendogli le basi per essere seguito nel suo percorso di crescita. La nuova proposta di legge per abbassamento limite imputabilità dei minori, presentata alla Camera il 07/02/2019 dall'On. Cantalamessa (atto camera n. 1580 XVIII Legislatura) è basata sulla considerazione della maggiore adultizzazione dei ragazzini dei nostri giorni rispetto all'immagine del minore ferma alla stesura del codice penale vigente (Codice Rocco) del 1930 mentre si assiste ad una diversità di maturità tra un infra-quattordicenne attuale rispetto ad uno del secolo scorso. Seppur è evidente una accelerazione nei comportamenti dei giovanissimi, legati anche all'utilizzo generalizzato di Internet, che apre le porte ad una globalità di informazioni a cui accedono anche i più piccoli, che vengono in parte resi edotti su alcuni aspetti sociali. D'altro canto, accanto ad un accelerato sviluppo evolutivo, si evidenza nei giovanissimi una marcata fragilità emotiva frutto di ciò che hanno ricevuto o meno in termini di attenzioni, cure ma anche limiti e regole; rendendoli da una parte consci di argomenti che però non sanno affrontare in concreto. Carota o bastone? Le proposte di legge suggeriscono che il trattamento di maggior favore prospetta ai giovanissimi una illusione di non punibilità e sconti di pena che li deresponsabilizza; per cui un abbassamento dell'asticella del limite di imputabilità dai quattordici ai dodici anni rappresenterebbe un deterrente molto importante, ma di dubbia efficacia se non si interviene sulle origini che hanno indotto i piccoli sul percorso deviante. Di conseguenza, bisogna volgere la propria attenzione sulla strada della prevenzione al fine di eliminare in radice la marginalità consentendo ai bambini precocemente presi in carico dal sistema minorile, di crescere con tutte le basi necessarie per diventare adulti autonomi ed inseriti nella collettività. Si necessita quindi di interventi costruttivi e non distruttivi, volti a limitare i rischi derivanti da un contatto precoce con il sistema di giustizia penale, quali la stigmatizzazione ed applicazione di una "etichetta delinquente" da cui il ragazzo difficilmente riuscirà a liberarsi, inducendolo a perpetrare nel percorso deviante già intrapreso. La nostra Costituzione attribuisce allo Stato il compito di proteggere l'infanzia, intervenendo in caso di contesto familiare di origine dove ci sono state carenze sul piano educativo, sopperendo al fine di prepararlo e proteggerlo dagli ambienti delinquenziali. L'interesse primario permane il reinserimento a livello sociale.
IN CARCERE A 12 ANNI? Riflessioni sulle proposte di riforma in tema di imputabilità
PRIOLO, ROSANNA
2018/2019
Abstract
Recentemente causa il dilagare di reati di gruppo commessi da baby-gang i cui partecipanti sono per gran parte di giovanissima età, a risposta ad un sempre crescente allarme sociale, sono state nuovamente avviate proposte di legge dirette a modificare il limite di non imputabilità dei quattordici anni, spingendosi verso la soglia dei dodici anni. L'attuale codice regolatore del processo penale minorile dPR n. 448/1988 è improntato verso un obiettivo di recupero del minore alla vita civile prima ancora che alla punizione. Finora questo stile non repressivo e ricostruttivo di fiducia, ha portato risultati efficaci dimostrati dal livello della recidiva minorile in Italia, che risulta essere fra i più bassi d'Europa. Bisogna considerare in primis che la commissione di un reato da parte di un giovanissimo, è in realtà espressione di un fallimento, non del ragazzino, ma del mondo adulto che non lo ha assistito fornendogli le basi per essere seguito nel suo percorso di crescita. La nuova proposta di legge per abbassamento limite imputabilità dei minori, presentata alla Camera il 07/02/2019 dall'On. Cantalamessa (atto camera n. 1580 XVIII Legislatura) è basata sulla considerazione della maggiore adultizzazione dei ragazzini dei nostri giorni rispetto all'immagine del minore ferma alla stesura del codice penale vigente (Codice Rocco) del 1930 mentre si assiste ad una diversità di maturità tra un infra-quattordicenne attuale rispetto ad uno del secolo scorso. Seppur è evidente una accelerazione nei comportamenti dei giovanissimi, legati anche all'utilizzo generalizzato di Internet, che apre le porte ad una globalità di informazioni a cui accedono anche i più piccoli, che vengono in parte resi edotti su alcuni aspetti sociali. D'altro canto, accanto ad un accelerato sviluppo evolutivo, si evidenza nei giovanissimi una marcata fragilità emotiva frutto di ciò che hanno ricevuto o meno in termini di attenzioni, cure ma anche limiti e regole; rendendoli da una parte consci di argomenti che però non sanno affrontare in concreto. Carota o bastone? Le proposte di legge suggeriscono che il trattamento di maggior favore prospetta ai giovanissimi una illusione di non punibilità e sconti di pena che li deresponsabilizza; per cui un abbassamento dell'asticella del limite di imputabilità dai quattordici ai dodici anni rappresenterebbe un deterrente molto importante, ma di dubbia efficacia se non si interviene sulle origini che hanno indotto i piccoli sul percorso deviante. Di conseguenza, bisogna volgere la propria attenzione sulla strada della prevenzione al fine di eliminare in radice la marginalità consentendo ai bambini precocemente presi in carico dal sistema minorile, di crescere con tutte le basi necessarie per diventare adulti autonomi ed inseriti nella collettività. Si necessita quindi di interventi costruttivi e non distruttivi, volti a limitare i rischi derivanti da un contatto precoce con il sistema di giustizia penale, quali la stigmatizzazione ed applicazione di una "etichetta delinquente" da cui il ragazzo difficilmente riuscirà a liberarsi, inducendolo a perpetrare nel percorso deviante già intrapreso. La nostra Costituzione attribuisce allo Stato il compito di proteggere l'infanzia, intervenendo in caso di contesto familiare di origine dove ci sono state carenze sul piano educativo, sopperendo al fine di prepararlo e proteggerlo dagli ambienti delinquenziali. L'interesse primario permane il reinserimento a livello sociale.File | Dimensione | Formato | |
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