La sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 14 dicembre 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due leggi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: la legge n. 4 del 13 marzo 2015 e la legge n. 16 del 10 luglio 2015. In particolare, la prima legge prevedeva l'istituzione di un registro regionale volto a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), nonché contestualmente le eventuali disposizioni di volontà in merito alla donazione post mortem di organi e tessuti, mentre la seconda era volta a integrare e modificare la precedente. I motivi che hanno portato a dichiarare l'incostituzionalità dei due atti legislativi regionali sono sostanzialmente due, strettamente collegati tra loro: l'interferenza nelle materie dell'ordinamento civile e penale, riservate alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost., e la violazione del principio di uguaglianza poiché l'ambito nel quale la disciplina censurata è intervenuta, ossia quello relativo alle disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari cui essere sottoposti nella fase terminale della vita e alla donazione post mortem di organi e tessuti, necessita di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il testamento biologico: la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2016.

VAMPO, VALERIA
2017/2018

Abstract

La sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 14 dicembre 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due leggi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: la legge n. 4 del 13 marzo 2015 e la legge n. 16 del 10 luglio 2015. In particolare, la prima legge prevedeva l'istituzione di un registro regionale volto a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), nonché contestualmente le eventuali disposizioni di volontà in merito alla donazione post mortem di organi e tessuti, mentre la seconda era volta a integrare e modificare la precedente. I motivi che hanno portato a dichiarare l'incostituzionalità dei due atti legislativi regionali sono sostanzialmente due, strettamente collegati tra loro: l'interferenza nelle materie dell'ordinamento civile e penale, riservate alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost., e la violazione del principio di uguaglianza poiché l'ambito nel quale la disciplina censurata è intervenuta, ossia quello relativo alle disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari cui essere sottoposti nella fase terminale della vita e alla donazione post mortem di organi e tessuti, necessita di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
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