La L. n. 92/2012 ha introdotto il sistema dei fondi di solidarietà bilaterali come modello di riferimento per un nuovo sistema di sostegno al reddito, che si pone in alternativa a quello della cassa integrazione e si rivolge alle aziende ad essa escluse. Accanto al modello di fondo di solidarietà bilaterale di cui all'articolo 3, comma 4 viene affiancato il modello alternativo di cui all'articolo 3, commi 14, 15 e 16. Il principale beneficiario del modello alternativo è il settore dell'artigianato, espressamente nominato nel corpo della norma, che ha costituito il proprio Fondo alternativo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), al quale si è aggiunto il Fondo alternativo di solidarietà per la somministrazione di lavoro. I fondi alternativi sono applicati in alternativa al fondo di solidarietà istituito presso l'INPS, lasciando l'autonomia costitutiva e gestionale in capo alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei quali siano operanti, alla data del 18 luglio 2012 consolidati sistemi di bilateralità. La riforma attuata dal governo con il D.Lgs. 148/2015 ha confermato e ampliato la protezione, integrando il modello al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, e di situazioni temporanee di mercato. Viene confermato il modello dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi, con esplicito riferimento ai soli settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, considerando esaurita la possibilità di costituzione di nuovi fondi alternativi. La conferma del sistema offerto dalla bilateralità segna un riconoscimento delle parti sociali nella gestione degli ammortizzatori sociali nei settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro Il fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato è stato costituito il 26 marzo 2014, come associazione senza scopo di lucro, organizzato dall'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato, come istituzione bilaterale gestita secondo il principio della pariteticità. Il fondo di solidarietà bilaterale della somministrazione è stato costituito nel 2014 ed opera all'interno dell'organismo bilaterale Forma.Temp. e viene gestito anch'esso secondo il principio della pariteticità. Il fine dei fondi alternativi è quello di assicurare ai lavoratori del settore dell'artigianato e della somministrazione alle dipendenze delle agenzie per il lavoro, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per le medesime cause previste dalla normativa per integrazione salariale ordinaria e straordinaria. È prevista, inoltre, la possibilità di prevedere ulteriori prestazioni aggiuntive. Il fondo di solidarietà bilaterale della somministrazione di lavoro eroga prestazioni di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

I fondi di solidarietà bilaterali alternativi

GALLETTO, PAOLA
2017/2018

Abstract

La L. n. 92/2012 ha introdotto il sistema dei fondi di solidarietà bilaterali come modello di riferimento per un nuovo sistema di sostegno al reddito, che si pone in alternativa a quello della cassa integrazione e si rivolge alle aziende ad essa escluse. Accanto al modello di fondo di solidarietà bilaterale di cui all'articolo 3, comma 4 viene affiancato il modello alternativo di cui all'articolo 3, commi 14, 15 e 16. Il principale beneficiario del modello alternativo è il settore dell'artigianato, espressamente nominato nel corpo della norma, che ha costituito il proprio Fondo alternativo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), al quale si è aggiunto il Fondo alternativo di solidarietà per la somministrazione di lavoro. I fondi alternativi sono applicati in alternativa al fondo di solidarietà istituito presso l'INPS, lasciando l'autonomia costitutiva e gestionale in capo alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei quali siano operanti, alla data del 18 luglio 2012 consolidati sistemi di bilateralità. La riforma attuata dal governo con il D.Lgs. 148/2015 ha confermato e ampliato la protezione, integrando il modello al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, e di situazioni temporanee di mercato. Viene confermato il modello dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi, con esplicito riferimento ai soli settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, considerando esaurita la possibilità di costituzione di nuovi fondi alternativi. La conferma del sistema offerto dalla bilateralità segna un riconoscimento delle parti sociali nella gestione degli ammortizzatori sociali nei settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro Il fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato è stato costituito il 26 marzo 2014, come associazione senza scopo di lucro, organizzato dall'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato, come istituzione bilaterale gestita secondo il principio della pariteticità. Il fondo di solidarietà bilaterale della somministrazione è stato costituito nel 2014 ed opera all'interno dell'organismo bilaterale Forma.Temp. e viene gestito anch'esso secondo il principio della pariteticità. Il fine dei fondi alternativi è quello di assicurare ai lavoratori del settore dell'artigianato e della somministrazione alle dipendenze delle agenzie per il lavoro, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per le medesime cause previste dalla normativa per integrazione salariale ordinaria e straordinaria. È prevista, inoltre, la possibilità di prevedere ulteriori prestazioni aggiuntive. Il fondo di solidarietà bilaterale della somministrazione di lavoro eroga prestazioni di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
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