Works of art are not goods like any other. Indeed, it is no coincidence that the legislator has provided for a special regime for those assets characterized by a particular historical, cultural and artistic interest. Nevertheless, this regime entails, in some cases, an important and problematic contraction of the ownership rights belonging to the owner of the work itself. Within the above-mentioned contraction, particularly relevant is the indirect limitation of the disposal of the asset. The latter derives from the declaration of cultural interest, which restricts the circulation of the artwork to the Italian territory alone and, consequently, drastically reduces the asset's desirability on the market. However, the greatest legal problems in the work of art regime are generated by the widespread phenomenon of 'fakes' in circulation, which affects artistic goods in general. It is indeed estimated that more than 50 percent of the works bought and sold were not created by the author to whom they were attributed. Therefore, one cannot disregard an assessment of the effectiveness of the instruments provided by the legal system to counter this phenomenon. Preliminarily, Article 64 of the Code of Cultural Heritage and Landscape constitutes a tool of preventive protection against the circulation of inauthentic works. The above-mentioned Code indeed imposes on the professional seller an information burden consisting in giving to the buyer all the documentation related to the work bought and sold. The inexorable growth of litigation concerning inauthentic works of art, in addition to demonstrating the ineffectiveness of the aforementioned rule, calls for a careful reflection on the remedies owed to the unfortunate or unwary buyer. Since the figure of the collector of works of art can be framed as a 'consumer' within the meaning of Article 3(1)(a) of the Consumer Code, the analysis of the entire remedial compartment must not be limited to the common civil law discipline. Indeed, it must necessarily be extended to the protections prepared by the consumer legislation, as novated by the recent EU Directive 2019/771 transposed by Legislative Decree 270/2021. Therefore, the legislative innovation intervenes to put an end to the well-established but criticized jurisprudential orientation under which it had been customary to extend the application of the remedy of contract termination for aliud pro alio datum also to purchases and sales concluded between a professional and a consumer, since it was considered a more favorable discipline for the latter than the protections provided by the Consumer Code. Ultimately, the transnational character of the work of art makes the phenomenon of international purchases and sales between professionals non-negligible, reason why a brief reflection on the protections provided by the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods is crucial.
Le opere d’arte non sono beni mobili come gli altri. Non a caso il legislatore ha previsto per i beni artistici caratterizzati da un particolare interesse storico, culturale ed artistico un regime speciale che tuttavia comporta in alcuni casi una importante e problematica contrazione delle facoltà dominicali spettanti al proprietario dell’opera stessa. Su tutte particolarmente rilevante è il limite indiretto di disporre del bene che deriva dalla dichiarazione di interesse culturale che, confinando la circolazione dell’opera al solo territorio italiano, riduce drasticamente l’appetibilità del bene sul mercato. Le maggiori problematiche giuridiche sono tuttavia generate dal dilagante fenomeno dei ‘falsi’ in circolazione che riguarda i beni artistici in generale: si stima che più del 50% delle opere compravendute non sia stato realizzato dall’autore a cui sono state attribuite. Non si può dunque prescindere da una valutazione in merito all’efficacia degli strumenti predisposti dall’ordinamento per contrastare tale fenomeno. In via preliminare, l’art. 64 del codice dei beni culturali e del paesaggio rappresenta uno strumento di tutela preventiva alla circolazione di opere inautentiche poiché impone in capo al venditore professionista un onere informativo consistente nella dazione all’acquirente di tutta la documentazione relativa all’opera compravenduta. L’inesorabile crescita del contenzioso in materia di opere d’arte inautentiche, oltre a dimostrare l’inefficacia della suddetta norma, impone una attenta riflessione sui rimedi spettanti allo sfortunato od incauto acquirente. Poiché la figura del collezionista di opere d’arte può essere inquadrata quale ‘consumatore’ ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del codice del consumo, l’analisi dell’intero comparto rimediale non deve limitarsi alla disciplina di diritto civile comune ma deve necessariamente estendersi alle tutele predisposte dalla normativa consumeristica, così come novellata dalla recente direttiva 2019/771 UE recepita con il Dlgs 270/2021. Proprio la novella legislativa interviene per porre fine al consolidato ma criticato orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale si era soliti estendere l’applicazione del rimedio della risoluzione del contratto per aliud pro alio datum anche alle compravendite concluse tra un professionista ed un consumatore poiché considerata una disciplina maggiormente favorevole a quest’ultimo rispetto alle tutele previste dal codice del consumo. In ultima analisi, il carattere transnazionale dell’opera d’arte rende non trascurabile il fenomeno delle compravendite internazionali tra professionisti, motivo per il quale si rende necessaria una breve riflessione in merito alle tutele predisposte dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di beni mobili.
La compravendita di opere d'arte
PESCE, FILIPPO
2022/2023
Abstract
Le opere d’arte non sono beni mobili come gli altri. Non a caso il legislatore ha previsto per i beni artistici caratterizzati da un particolare interesse storico, culturale ed artistico un regime speciale che tuttavia comporta in alcuni casi una importante e problematica contrazione delle facoltà dominicali spettanti al proprietario dell’opera stessa. Su tutte particolarmente rilevante è il limite indiretto di disporre del bene che deriva dalla dichiarazione di interesse culturale che, confinando la circolazione dell’opera al solo territorio italiano, riduce drasticamente l’appetibilità del bene sul mercato. Le maggiori problematiche giuridiche sono tuttavia generate dal dilagante fenomeno dei ‘falsi’ in circolazione che riguarda i beni artistici in generale: si stima che più del 50% delle opere compravendute non sia stato realizzato dall’autore a cui sono state attribuite. Non si può dunque prescindere da una valutazione in merito all’efficacia degli strumenti predisposti dall’ordinamento per contrastare tale fenomeno. In via preliminare, l’art. 64 del codice dei beni culturali e del paesaggio rappresenta uno strumento di tutela preventiva alla circolazione di opere inautentiche poiché impone in capo al venditore professionista un onere informativo consistente nella dazione all’acquirente di tutta la documentazione relativa all’opera compravenduta. L’inesorabile crescita del contenzioso in materia di opere d’arte inautentiche, oltre a dimostrare l’inefficacia della suddetta norma, impone una attenta riflessione sui rimedi spettanti allo sfortunato od incauto acquirente. Poiché la figura del collezionista di opere d’arte può essere inquadrata quale ‘consumatore’ ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del codice del consumo, l’analisi dell’intero comparto rimediale non deve limitarsi alla disciplina di diritto civile comune ma deve necessariamente estendersi alle tutele predisposte dalla normativa consumeristica, così come novellata dalla recente direttiva 2019/771 UE recepita con il Dlgs 270/2021. Proprio la novella legislativa interviene per porre fine al consolidato ma criticato orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale si era soliti estendere l’applicazione del rimedio della risoluzione del contratto per aliud pro alio datum anche alle compravendite concluse tra un professionista ed un consumatore poiché considerata una disciplina maggiormente favorevole a quest’ultimo rispetto alle tutele previste dal codice del consumo. In ultima analisi, il carattere transnazionale dell’opera d’arte rende non trascurabile il fenomeno delle compravendite internazionali tra professionisti, motivo per il quale si rende necessaria una breve riflessione in merito alle tutele predisposte dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di beni mobili.File | Dimensione | Formato | |
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