Questo lavoro ha lo scopo di analizzare analiticamente l’istituto dell’indegnità a succedere e la fattispecie della sospensione dalla successione, introdotta dalla legge n. 4 del 2018. La tesi inizia ripercorrendo l’evoluzione storica dell’istituto, dal diritto romano fino al codice civile vigente. L’indegnità a succedere è una sanzione civile di carattere patrimoniale. Si tratta di un’ipotesi patologica del diritto successorio che influisce sul suo normale svolgimento, senza mai, tuttavia impedirne l’istaurazione. Nel secondo capitolo si è sono approfondite le sei (rectius: sette) cause d’indegnità elencate tassativamente dall’art. 463 c.c. Con particolare riguardo alla causa n. 3 bis introdotta dalla legge n. 137 del 2005, ossia l’indegnità del genitore che è decaduto dalla responsabilità genitoriale e alla data di apertura della successione non è stato reintegrato. Si è, altresì, dato conto del dibattito dottrinale sulla natura giuridica dell’indegnità a succedere, con l’esposizione dell’argomentazioni a favore dell’esclusione ex post dalla successione e di quelle, invece, a sostegno dell’incapacità (relativa) di succedere. Vengono, inoltre, analizzati i profili processuali dell’istituto e, in particolare, l’art. 537 bis c.p.p. che obbliga il giudice penale a pronunciare l’indegnità a succedere del condannato per uno dei fatti penalmente rilevanti elencati dall’art. 463 c.c. Si è analizzato, oltre a ciò, l’art. 448 bis c.c. che consente al discendente di escludere volontariamente, attraverso una disposizione testamentaria in tal senso, il proprio genitore dalla sua successione per cause diverse da quelle che legittimano l’indegnità dell’ascendente ai sensi dell’art. 463 comma 1 n. 3 bis. Si tenterà di dare un’interpretazione di questo articolo in modo da attribuirgli una reale utilità pratica. Cercando, quindi, di andare oltre la mera interpretazione letterale della norma. Nell’ultimo capitolo si è esaminata la nuova fattispecie della sospensione dalla successione, introdotta nel 2018, che anticipa, seppur provvisoriamente, le conseguenze dell’indegnità per chi è indagato per omicidio tentato o consumato nei confronti del proprio coniuge, anche legalmente separato, o dell’altra parte dell’unione civile, dei genitori, del fratello o della sorella. Si è analizzata anche la questione dell’ammissibilità della giacenza pro quota dell’eredità, che la giurisprudenza nega fermamente.

L'ISTITUTO DELL'INDEGNITA' A SUCCEDERE E LA FATTISPECIE DELLA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE NEL DIRITTO POSITIVO E NEL DIRITTO VIVENTE ITALIANO

CARITÀ, AURORA
2023/2024

Abstract

Questo lavoro ha lo scopo di analizzare analiticamente l’istituto dell’indegnità a succedere e la fattispecie della sospensione dalla successione, introdotta dalla legge n. 4 del 2018. La tesi inizia ripercorrendo l’evoluzione storica dell’istituto, dal diritto romano fino al codice civile vigente. L’indegnità a succedere è una sanzione civile di carattere patrimoniale. Si tratta di un’ipotesi patologica del diritto successorio che influisce sul suo normale svolgimento, senza mai, tuttavia impedirne l’istaurazione. Nel secondo capitolo si è sono approfondite le sei (rectius: sette) cause d’indegnità elencate tassativamente dall’art. 463 c.c. Con particolare riguardo alla causa n. 3 bis introdotta dalla legge n. 137 del 2005, ossia l’indegnità del genitore che è decaduto dalla responsabilità genitoriale e alla data di apertura della successione non è stato reintegrato. Si è, altresì, dato conto del dibattito dottrinale sulla natura giuridica dell’indegnità a succedere, con l’esposizione dell’argomentazioni a favore dell’esclusione ex post dalla successione e di quelle, invece, a sostegno dell’incapacità (relativa) di succedere. Vengono, inoltre, analizzati i profili processuali dell’istituto e, in particolare, l’art. 537 bis c.p.p. che obbliga il giudice penale a pronunciare l’indegnità a succedere del condannato per uno dei fatti penalmente rilevanti elencati dall’art. 463 c.c. Si è analizzato, oltre a ciò, l’art. 448 bis c.c. che consente al discendente di escludere volontariamente, attraverso una disposizione testamentaria in tal senso, il proprio genitore dalla sua successione per cause diverse da quelle che legittimano l’indegnità dell’ascendente ai sensi dell’art. 463 comma 1 n. 3 bis. Si tenterà di dare un’interpretazione di questo articolo in modo da attribuirgli una reale utilità pratica. Cercando, quindi, di andare oltre la mera interpretazione letterale della norma. Nell’ultimo capitolo si è esaminata la nuova fattispecie della sospensione dalla successione, introdotta nel 2018, che anticipa, seppur provvisoriamente, le conseguenze dell’indegnità per chi è indagato per omicidio tentato o consumato nei confronti del proprio coniuge, anche legalmente separato, o dell’altra parte dell’unione civile, dei genitori, del fratello o della sorella. Si è analizzata anche la questione dell’ammissibilità della giacenza pro quota dell’eredità, che la giurisprudenza nega fermamente.
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