Scopo di questo elaborato conclusivo vuol essere il tentativo di esplorare il mondo romano ponendo un’attenzione specifica alla responsabilità aquiliana durante lo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso l’esegesi di due passi conservati in D. 9. 2. 52. 4 e D. 9. 2. 7. 4, partendo da una ricerca riguardante la lex Aquilia e le cause di giustificazione. Il gioco e l’intrattenimento hanno sempre rappresentato fin dall’antichità e sino ai giorni nostri, un aspetto sociale e politico fondamentale. Questo, insieme alla mia passione per lo sport, per la giustizia sportiva, data la mia qualifica da arbitro di calcio, per il diritto romano e infine per l’ambito lavorativo nel quale attualmente esercito, sono i motivi che mi hanno spinto ad approfondire questi argomenti. Con la diffusione di sport molto cruenti e pericolosi, come la lotta e il pugilato, e dato l’alto numero di incidenti sportivi, il diritto romano si fece carico di introdurre norme a tutela di tutti i partecipanti con il riconoscimento di una responsabilità per coloro che provocano danni durante lo svolgimento di un’attività sportiva. Attraverso lo studio degli incidenti nello sport e nel gioco in diritto romano, si è avuta l’occasione di riscoprire un mondo più che mai attuale. Questa responsabilità infatti non è altro che l’antenata della moderna responsabilità extracontrattuale, disciplinata all’articolo 2043 cc. e dell’esercizio delle attività pericolose disciplinato all’articolo 2050 cc. Analizzarla e approfondirla è utile per individuare il contesto storico dal quale ha preso vita e quanto il diritto romano sia ancora oggi alla base di tutti i sistemi di civil law. La responsabilità extracontrattuale consiste nella disciplina dell’obbligazione risarcitoria che grava su chiunque cagioni un danno ad un terzo a prescindere dalla preesistenza tra essi di un rapporto obbligatorio. Ne consegue che qualsiasi fatto o atto che procuri un danno ingiusto, ossia un danno ad un interesse giuridicamente tutelato, obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danneggiato. Esso, agendo in giudizio, dovrà di norma provare la ricorrenza dei quatto presupposti di cui all’articolo 2030 cc: l’elemento oggettivo, l’elemento soggettivo caratterizzato da dolo o colpa, il danno ingiusto e il nesso causale tra danno ed evento. Il principio cardine per l’attribuzione della responsabilità presuppone che un soggetto cagioni un danno ingiusto con dolo o colpa ed in assenza di cause di giustificazione. È opportuno però rilevare che nell’ordinamento giuridico ordinario vige, come eccezione, anche una forma di responsabilità che prescinde dalla colpa e che viene solitamente denominata responsabilità oggettiva. Questa qualificazione, in deroga al principio generale, nasce dalla considerazione che il soggetto agente è ritenuto responsabile di un fatto dannoso senza che a lui possa essere attribuita una colpa per quanto accaduto. I casi nei quali questa si manifesta sono tipici, ossia sono espressamente previsti da norme di legge. Tra i più rilevanti possiamo annoverare: la responsabilità dei padroni per i fatti commessi dai dipendenti ex art. 2049, la responsabilità per i danni cagionati da animali ex art. 2052, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051, o la responsabilità per i danni cagionati da attività pericolosa ex art. 2050. La responsabilità soggettiva richiede, ai fini dell’imputabilità, quanto meno la colpa ed assolve a una funzione sostanzialmente sanzionatori

La responsabilità aquiliana durante lo svolgimento dell'attività sportiva

ROSSOTTI, CAROLA
2023/2024

Abstract

Scopo di questo elaborato conclusivo vuol essere il tentativo di esplorare il mondo romano ponendo un’attenzione specifica alla responsabilità aquiliana durante lo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso l’esegesi di due passi conservati in D. 9. 2. 52. 4 e D. 9. 2. 7. 4, partendo da una ricerca riguardante la lex Aquilia e le cause di giustificazione. Il gioco e l’intrattenimento hanno sempre rappresentato fin dall’antichità e sino ai giorni nostri, un aspetto sociale e politico fondamentale. Questo, insieme alla mia passione per lo sport, per la giustizia sportiva, data la mia qualifica da arbitro di calcio, per il diritto romano e infine per l’ambito lavorativo nel quale attualmente esercito, sono i motivi che mi hanno spinto ad approfondire questi argomenti. Con la diffusione di sport molto cruenti e pericolosi, come la lotta e il pugilato, e dato l’alto numero di incidenti sportivi, il diritto romano si fece carico di introdurre norme a tutela di tutti i partecipanti con il riconoscimento di una responsabilità per coloro che provocano danni durante lo svolgimento di un’attività sportiva. Attraverso lo studio degli incidenti nello sport e nel gioco in diritto romano, si è avuta l’occasione di riscoprire un mondo più che mai attuale. Questa responsabilità infatti non è altro che l’antenata della moderna responsabilità extracontrattuale, disciplinata all’articolo 2043 cc. e dell’esercizio delle attività pericolose disciplinato all’articolo 2050 cc. Analizzarla e approfondirla è utile per individuare il contesto storico dal quale ha preso vita e quanto il diritto romano sia ancora oggi alla base di tutti i sistemi di civil law. La responsabilità extracontrattuale consiste nella disciplina dell’obbligazione risarcitoria che grava su chiunque cagioni un danno ad un terzo a prescindere dalla preesistenza tra essi di un rapporto obbligatorio. Ne consegue che qualsiasi fatto o atto che procuri un danno ingiusto, ossia un danno ad un interesse giuridicamente tutelato, obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danneggiato. Esso, agendo in giudizio, dovrà di norma provare la ricorrenza dei quatto presupposti di cui all’articolo 2030 cc: l’elemento oggettivo, l’elemento soggettivo caratterizzato da dolo o colpa, il danno ingiusto e il nesso causale tra danno ed evento. Il principio cardine per l’attribuzione della responsabilità presuppone che un soggetto cagioni un danno ingiusto con dolo o colpa ed in assenza di cause di giustificazione. È opportuno però rilevare che nell’ordinamento giuridico ordinario vige, come eccezione, anche una forma di responsabilità che prescinde dalla colpa e che viene solitamente denominata responsabilità oggettiva. Questa qualificazione, in deroga al principio generale, nasce dalla considerazione che il soggetto agente è ritenuto responsabile di un fatto dannoso senza che a lui possa essere attribuita una colpa per quanto accaduto. I casi nei quali questa si manifesta sono tipici, ossia sono espressamente previsti da norme di legge. Tra i più rilevanti possiamo annoverare: la responsabilità dei padroni per i fatti commessi dai dipendenti ex art. 2049, la responsabilità per i danni cagionati da animali ex art. 2052, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051, o la responsabilità per i danni cagionati da attività pericolosa ex art. 2050. La responsabilità soggettiva richiede, ai fini dell’imputabilità, quanto meno la colpa ed assolve a una funzione sostanzialmente sanzionatori
ITA
IMPORT DA TESIONLINE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
701773_tesirossotticarola701773.pdf

non disponibili

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 1.44 MB
Formato Adobe PDF
1.44 MB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/38431