Digital and technological innovation, along with the economic distress which followed the financial crisis in 2008, brought to a deep change of labour market. The high level of unemployement forced workers to come up with alternative solutions which could give them an income; many have been attracted by the "You.Inc" propaganda and subsequently got involved in non-standard forms of employment. This is the background where gig-economy is born, referring to a system where firms exploit technology and huge amount of ¿ often low cost ¿ workforce to fullfill the needs of the new millennium. In this sector firms usually use the web, such as digital platforms, to meet consumer demand of both material goods and services. In this mechanism, a central role is plaid by the platform which links workers, so called gig-workers, and the clientele. This phenomenon led to an important change of the labout market, with regard to both its organization and regulation; established dynamics has been distorted, including the organizational structure of firms. Job insecurity, extreme flexibility, minimum protection not guaranteed, collaborative or otherwise autonomous job contracts are some of the typical elements that characterize the gig-economy, even though it was born as a possible solution to the increasing unemployment and as a mean to ¿round up¿ low salaries. From an employment relationship perspective, the gig-economy brought on stage a new actor who has disrupted the basic subjective references of labor law: the platform. It can play different roles such as the employer, the intermediary or the client. Thinking of ¿gig¿ as ¿little job¿, standard worker protections have been lessened, leaving the gigger at the mercy of the platforms, which unilaterally regulate the relation and usually classify it as self-employment. The Italian legislator didn't express itself neither about the classification of the employment status of workers nor even on protections to be guaranteed. Same attitude has been followed by unions, who didn't establish any negotiation to ensure some protections. For these reasons, gig-workers filed a lawsuit against platforms in order to have their employment relationship correctly classified and therefore to have suitable protections guaranteed. In my thesis I firstly discuss the roles of the main characters involved in the gig-economy, analyzing the different figures and their functions according to what it is argued by both law studies and the jurisprudence. The Italian judicial process involving food delivery platforms and their employment relationship with riders is examined. Even though initially platform's point of view was confirmed, the Court of Appeal ruled that riders are ¿collaboratori etero-organizzati¿ according to art. 2 d. lgs. 81/2015; it followed that gig-workers had to be protected as employees, even if they are not classified as such. In order to understand the global phenomenon of gig-economy, solutions adopted by different countries, such as Spain, France, UK, USA, has been touched. Finally, the first territorial interventions have been examined, which aim at protecting gig-workers from risks associated with the gig-economy system.
L'avvento della digitalizzazione e della tecnologia in un momento di grave crisi economica, derivante dalla crisi finanziaria del 2008, ha comportato un profondo cambiamento del mondo del lavoro. L'alto tasso di disoccupazione ha spinto i lavoratori a reinventarsi ed a cercare soluzioni alternative che permettessero loro di percepire un reddito. È in questo contesto che nasce la gig-economy: un sistema in cui le imprese sfruttano la tecnologia e l'abbondante manodopera ¿ spesso a basso costo - sempre disponibile per rispondere ai bisogni del nuovo millennio. In tale settore operano imprese che utilizzano strumenti del web, quali le piattaforme digitali, per rispondere alla domanda dei consumatori di beni materiali e servizi. In questo meccanismo il ruolo centrale è assunto dalla piattaforma, la quale rende possibile l'intermediazione tra chi presta opere e servizi, il c.d. gig-worker, e la clientela. Questo fenomeno ha comportato un importante cambiamento del mondo del lavoro, della sua organizzazione e della regolamentazione giuridica; si è trattato di uno stravolgimento di dinamiche già consolidate, tra cui la struttura organizzativa dell'impresa. Precarietà, estrema flessibilità, tutele minime non garantite, contratti di lavoro di collaborazione o comunque autonomi sono alcuni degli elementi che caratterizzano la gig-economy benché nata come possibile soluzione alla crescente disoccupazione e come mezzo per ¿arrotondare¿ i salari più bassi. Dal punto di vista del rapporto di lavoro, la gig-economy ha comportato l'entrata in scena di un nuovo attore che ha scompaginato i basilari riferimenti soggettivi del diritto del lavoro: la piattaforma. Essa sembra rivestire diversi ruoli quali quello del datore di lavoro, di mero intermediario oppure di committente. Nell'ottica che si tratti di ¿gig¿, ossia di lavoretti, sono state attenuate le tutele previste per il lavoratore standard, lasciando il gig-worker nelle mani delle piattaforme, le quali regolamentano i rapporti unilateralmente e tendono a ricondurlo alla sfera dell'autonomia. Il legislatore italiano non si è espresso né sul tema e la stessa linea è stata seguita dai sindacati tradizionali, i quali non hanno instaurato una contrattazione affinché fossero garantite alcune tutele. Per questi motivi, i gig-workers sono ricorsi in tribunale per chiedere la corretta qualificazione del proprio rapporto di lavoro e per essere adeguatamente tutelati. In questo elaborato si è definito in primo luogo i ruoli dei soggetti che si affacciano alla gig-economy, analizzando le diverse figure e le funzioni realmente svolte, secondo quanto sostenuto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Si è ripercorso il breve iter giudiziario italiano, che ha visto interessate le piattaforme di food delivery e i rapporti di lavoro con i propri riders. Seppur inizialmente sia stato confermato quanto sostenuto dalle piattaforme, la giurisprudenza ha concluso che tali rapporti lavorativi sono collaborazioni etero-organizzate ai sensi dell'art. 2 d. lgs. 81/2015; pertanto segue che i lavoratori devono essere tutelati secondo quanto previsto nel contratto di subordinazione, pur non essendo qualificati come tali. Al fine di comprendere il fenomeno mondiale della gig-economy, nell'elaborato si è accennato anche ad alcune soluzioni adottate all'estero. Infine, sono stati esaminati i primi interventi di matrice territoriale e settoriale, volti a tutelare i gig-workers.
Gig-economy: dinamiche contrattuali e tutele dei lavoratori
MAGGIOLO, ROBERTA
2017/2018
Abstract
L'avvento della digitalizzazione e della tecnologia in un momento di grave crisi economica, derivante dalla crisi finanziaria del 2008, ha comportato un profondo cambiamento del mondo del lavoro. L'alto tasso di disoccupazione ha spinto i lavoratori a reinventarsi ed a cercare soluzioni alternative che permettessero loro di percepire un reddito. È in questo contesto che nasce la gig-economy: un sistema in cui le imprese sfruttano la tecnologia e l'abbondante manodopera ¿ spesso a basso costo - sempre disponibile per rispondere ai bisogni del nuovo millennio. In tale settore operano imprese che utilizzano strumenti del web, quali le piattaforme digitali, per rispondere alla domanda dei consumatori di beni materiali e servizi. In questo meccanismo il ruolo centrale è assunto dalla piattaforma, la quale rende possibile l'intermediazione tra chi presta opere e servizi, il c.d. gig-worker, e la clientela. Questo fenomeno ha comportato un importante cambiamento del mondo del lavoro, della sua organizzazione e della regolamentazione giuridica; si è trattato di uno stravolgimento di dinamiche già consolidate, tra cui la struttura organizzativa dell'impresa. Precarietà, estrema flessibilità, tutele minime non garantite, contratti di lavoro di collaborazione o comunque autonomi sono alcuni degli elementi che caratterizzano la gig-economy benché nata come possibile soluzione alla crescente disoccupazione e come mezzo per ¿arrotondare¿ i salari più bassi. Dal punto di vista del rapporto di lavoro, la gig-economy ha comportato l'entrata in scena di un nuovo attore che ha scompaginato i basilari riferimenti soggettivi del diritto del lavoro: la piattaforma. Essa sembra rivestire diversi ruoli quali quello del datore di lavoro, di mero intermediario oppure di committente. Nell'ottica che si tratti di ¿gig¿, ossia di lavoretti, sono state attenuate le tutele previste per il lavoratore standard, lasciando il gig-worker nelle mani delle piattaforme, le quali regolamentano i rapporti unilateralmente e tendono a ricondurlo alla sfera dell'autonomia. Il legislatore italiano non si è espresso né sul tema e la stessa linea è stata seguita dai sindacati tradizionali, i quali non hanno instaurato una contrattazione affinché fossero garantite alcune tutele. Per questi motivi, i gig-workers sono ricorsi in tribunale per chiedere la corretta qualificazione del proprio rapporto di lavoro e per essere adeguatamente tutelati. In questo elaborato si è definito in primo luogo i ruoli dei soggetti che si affacciano alla gig-economy, analizzando le diverse figure e le funzioni realmente svolte, secondo quanto sostenuto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Si è ripercorso il breve iter giudiziario italiano, che ha visto interessate le piattaforme di food delivery e i rapporti di lavoro con i propri riders. Seppur inizialmente sia stato confermato quanto sostenuto dalle piattaforme, la giurisprudenza ha concluso che tali rapporti lavorativi sono collaborazioni etero-organizzate ai sensi dell'art. 2 d. lgs. 81/2015; pertanto segue che i lavoratori devono essere tutelati secondo quanto previsto nel contratto di subordinazione, pur non essendo qualificati come tali. Al fine di comprendere il fenomeno mondiale della gig-economy, nell'elaborato si è accennato anche ad alcune soluzioni adottate all'estero. Infine, sono stati esaminati i primi interventi di matrice territoriale e settoriale, volti a tutelare i gig-workers.File | Dimensione | Formato | |
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