L’elaborato vuole trattare il fenomeno dei matrimoni forzati come espressione dello scontro culturale che si può venire a determinare in seguito ad un processo di integrazione non effettivamente compiuto. In uno stato di diritto quale il nostro, la vita, la dignità, la libertà di scegliere, di muoversi, di esprimere le proprie opinioni, accettare, condividere o sindacare il pensiero altrui, sono oggi,diritti fondamentali della persona, intoccabili da chiunque, Stato compreso. Grazie allo stesso processo evolutivo che ha concesso l'elaborazione di diritti e principi fondamentali e incontestabili, siamo diventati parte di un sistema globalizzato in continuo movimento e la società attuale, non più omogenea, ma composita di popoli diversi, portatori di precetti e principi propri, rappresenta terreno fertile per possibili scontri, non tanto fisici, quanto tutt'al più ideologici. L’aderenza a un ordinamento proprio, consuetudinario o fortemente connotato dal fattore religioso, può infatti rappresentare un ostacolo all'integrazione e la causa di comportamenti, appunto, culturalmente orientati, considerati scusabili o inammissibili, a seconda della distanza tra il precetto seguito e il precetto vigente. Partendo dall'assunto per il quale cultura e diritto sono strettamente collegati, quasi ad esse due lati della stessa medaglia, è pacifico che la concezione culturale si riflette anche sul sistema giuridico. Da qui, la trattazione del fenomeno dei matrimoni forzati, espressione di un comportamento di certo culturalmente orientato, più diffuso di quanto ritenuto ammissibile soprattutto in popolazioni ancora legate ad un diritto religioso, tribale, ad una visione macista e diseguale della famiglia e ad una volontà collettiva preminente rispetto al singolo. Il matrimonio, istituto fondativo della famiglia, può rappresentare facilmente un punto di scontro, in quanto, la concezione dello stesso, della sua validità, dei suoi connotati e delle sue conseguenze giuridiche, è infatti fortemente dall’elemento culturale. Il diritto alla libertà matrimoniale, declinazione del concetto più generale di libertà e dignità umana, è per noi, intoccabile e personale. La scelta del se, quando e con chi sposarsi è lasciata alle parti in virtù di un processo di maturazione della volontà che deve portare alla determinazione di un consenso,puro,genuino e privo da ogni possibile condizionamento affinché possa dar vita ad un matrimonio valido e privo dei vizi disciplinati dal 122 C.C. Allo stesso modo, l'ordinamento prevede, a partire dal 2019, per chi induca o costringa un soggetto a sposarsi, una specifica sanzione penale, l’articolo 558 bis C.P.. La previsione di una fattispecie in campo penale, sebbene di recente produzione, è sintomo del forte disvalore che assume nel nostro ordinamento, ma soprattutto, del fatto che non si tratti di un problema superato. La violazione della volontà matrimoniale oggi può quindi vantare una tutela trasversale e specifica, sia di tipo civile che penale, ma nonostante ciò rimane chiaro il fatto, confermato anche dalle commentate al termine della trattazione, che si tratti di un fenomeno che non può essere eliminato se non tramite un processo di integrazione e di sviluppo rispetto ad una cultura generalmente ancora troppo incentrata sulla preminenza maschile e le diseguaglianze di genere.
I matrimoni forzati tra religione, diritto penale e diritto civile
GAMALERO, VALERIA
2022/2023
Abstract
L’elaborato vuole trattare il fenomeno dei matrimoni forzati come espressione dello scontro culturale che si può venire a determinare in seguito ad un processo di integrazione non effettivamente compiuto. In uno stato di diritto quale il nostro, la vita, la dignità, la libertà di scegliere, di muoversi, di esprimere le proprie opinioni, accettare, condividere o sindacare il pensiero altrui, sono oggi,diritti fondamentali della persona, intoccabili da chiunque, Stato compreso. Grazie allo stesso processo evolutivo che ha concesso l'elaborazione di diritti e principi fondamentali e incontestabili, siamo diventati parte di un sistema globalizzato in continuo movimento e la società attuale, non più omogenea, ma composita di popoli diversi, portatori di precetti e principi propri, rappresenta terreno fertile per possibili scontri, non tanto fisici, quanto tutt'al più ideologici. L’aderenza a un ordinamento proprio, consuetudinario o fortemente connotato dal fattore religioso, può infatti rappresentare un ostacolo all'integrazione e la causa di comportamenti, appunto, culturalmente orientati, considerati scusabili o inammissibili, a seconda della distanza tra il precetto seguito e il precetto vigente. Partendo dall'assunto per il quale cultura e diritto sono strettamente collegati, quasi ad esse due lati della stessa medaglia, è pacifico che la concezione culturale si riflette anche sul sistema giuridico. Da qui, la trattazione del fenomeno dei matrimoni forzati, espressione di un comportamento di certo culturalmente orientato, più diffuso di quanto ritenuto ammissibile soprattutto in popolazioni ancora legate ad un diritto religioso, tribale, ad una visione macista e diseguale della famiglia e ad una volontà collettiva preminente rispetto al singolo. Il matrimonio, istituto fondativo della famiglia, può rappresentare facilmente un punto di scontro, in quanto, la concezione dello stesso, della sua validità, dei suoi connotati e delle sue conseguenze giuridiche, è infatti fortemente dall’elemento culturale. Il diritto alla libertà matrimoniale, declinazione del concetto più generale di libertà e dignità umana, è per noi, intoccabile e personale. La scelta del se, quando e con chi sposarsi è lasciata alle parti in virtù di un processo di maturazione della volontà che deve portare alla determinazione di un consenso,puro,genuino e privo da ogni possibile condizionamento affinché possa dar vita ad un matrimonio valido e privo dei vizi disciplinati dal 122 C.C. Allo stesso modo, l'ordinamento prevede, a partire dal 2019, per chi induca o costringa un soggetto a sposarsi, una specifica sanzione penale, l’articolo 558 bis C.P.. La previsione di una fattispecie in campo penale, sebbene di recente produzione, è sintomo del forte disvalore che assume nel nostro ordinamento, ma soprattutto, del fatto che non si tratti di un problema superato. La violazione della volontà matrimoniale oggi può quindi vantare una tutela trasversale e specifica, sia di tipo civile che penale, ma nonostante ciò rimane chiaro il fatto, confermato anche dalle commentate al termine della trattazione, che si tratti di un fenomeno che non può essere eliminato se non tramite un processo di integrazione e di sviluppo rispetto ad una cultura generalmente ancora troppo incentrata sulla preminenza maschile e le diseguaglianze di genere.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/38286