Il contributo si incentra sul fenomeno del transfughismo, cioè il passaggio di deputati o senatori dal gruppo parlamentare del partito politico per cui furono eletti a un altro, talora di nuova costituzione. Nel dicembre 2017 il Senato ha approvato una modifica regolamentare che limita la possibilità di costituire gruppi nuovi, perché al requisito numerico di 10 senatori se ne aggiunge uno politico. La Camera non ha modificato il proprio regolamento. È presto per sostenere che la modifica sia responsabile del consistente calo degli episodi di transfughismo nel primo anno della XVIII legislatura, dopo una XVII particolarmente critica, poiché si potrebbe trovare la causa nel risultato netto delle elezioni, che ha permesso la creazione di gruppi parlamentari cospicui. In aggiunta, nuovi gruppi parlamentari potrebbero essere costituiti alla Camera, tuttavia ciò al momento (30 gennaio 2019) non sembra all'ordine del giorno. Si affronta il ruolo dei partiti politici nell'ordinamento giuridico, considerandoli prima di tutto come formazioni sociali. Si ricollegano i diritti che sono loro riconosciuti alla funzione fondamentale per la democrazia, che giustifica l'esplicito riferimento al «metodo democratico» contenuto all'art. 49 della Costituzione. Partiti sempre più accentrati impongono ai deputati e ai senatori eletti nelle loro liste di sottostare a una disciplina di partito che rischia di violare il divieto di mandato imperativo. Si ripercorrono le posizioni giuridiche più caratterizzanti lo status del parlamentare, e ci si interroga sull'opportunità di interpretare in chiave maggiormente garantistica istituti come l'immunità sostanziale dell'art. 68 c. I Cost. L'ottica è di valorizzare la posizione del parlamentare, sull'assunto che soltanto rappresentanti autorevoli possano assolvere il mandato elettivo come richiede l'art. 67 Cost. Si individua come possibile causa del transfughismo il sistema elettorale. Si osserva che la legge 165/2017, attribuendo molto potere ai partiti nella selezione delle candidature, potrebbe rendere vantaggioso il passaggio da un gruppo a un altro, se il partito precedente non dà garanzie sulla ricandidatura. Ridurre la possibilità di costituire nuovi gruppi non sembra soluzione convincente, giacché il divieto potrebbe essere facilmente aggirato, aderendo a gruppi già costituiti o confluendo nel gruppo misto.

I problemi costituzionali del transfughismo

CICILIOT, FEDERICO
2017/2018

Abstract

Il contributo si incentra sul fenomeno del transfughismo, cioè il passaggio di deputati o senatori dal gruppo parlamentare del partito politico per cui furono eletti a un altro, talora di nuova costituzione. Nel dicembre 2017 il Senato ha approvato una modifica regolamentare che limita la possibilità di costituire gruppi nuovi, perché al requisito numerico di 10 senatori se ne aggiunge uno politico. La Camera non ha modificato il proprio regolamento. È presto per sostenere che la modifica sia responsabile del consistente calo degli episodi di transfughismo nel primo anno della XVIII legislatura, dopo una XVII particolarmente critica, poiché si potrebbe trovare la causa nel risultato netto delle elezioni, che ha permesso la creazione di gruppi parlamentari cospicui. In aggiunta, nuovi gruppi parlamentari potrebbero essere costituiti alla Camera, tuttavia ciò al momento (30 gennaio 2019) non sembra all'ordine del giorno. Si affronta il ruolo dei partiti politici nell'ordinamento giuridico, considerandoli prima di tutto come formazioni sociali. Si ricollegano i diritti che sono loro riconosciuti alla funzione fondamentale per la democrazia, che giustifica l'esplicito riferimento al «metodo democratico» contenuto all'art. 49 della Costituzione. Partiti sempre più accentrati impongono ai deputati e ai senatori eletti nelle loro liste di sottostare a una disciplina di partito che rischia di violare il divieto di mandato imperativo. Si ripercorrono le posizioni giuridiche più caratterizzanti lo status del parlamentare, e ci si interroga sull'opportunità di interpretare in chiave maggiormente garantistica istituti come l'immunità sostanziale dell'art. 68 c. I Cost. L'ottica è di valorizzare la posizione del parlamentare, sull'assunto che soltanto rappresentanti autorevoli possano assolvere il mandato elettivo come richiede l'art. 67 Cost. Si individua come possibile causa del transfughismo il sistema elettorale. Si osserva che la legge 165/2017, attribuendo molto potere ai partiti nella selezione delle candidature, potrebbe rendere vantaggioso il passaggio da un gruppo a un altro, se il partito precedente non dà garanzie sulla ricandidatura. Ridurre la possibilità di costituire nuovi gruppi non sembra soluzione convincente, giacché il divieto potrebbe essere facilmente aggirato, aderendo a gruppi già costituiti o confluendo nel gruppo misto.
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