Il percorso che ho deciso di intraprendere è volto a una miglior comprensione circa la natura del dibattito che caratterizza le scelte riguardanti il fine vita e che, in particolare modo, ha caratterizzato l'iter legislativo della Legge n. 219, del 22 Dicembre 2017, rubricata: norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Nel cercare di raggiungere lo scopo e comprendere quali sono i fattori determinanti che influenzano un possibile intervento del legislatore in materia sono partito dall'esaminare alcune delle questioni fondamentali della bioetica, quali la nascita, la dottrina di riferimento e l'evoluzione della materia. Letteralmente il termine bioetica si traduce in etica della vita e quindi così intesa la nascita della bioetica dovrebbe coincidere con la nascita della riflessione filosofica sull'uomo. Nel complesso con il termine bioetica si fa riferimento ad un sapere pratico, teorico-applicativo che riflette sulla liceità o illiceità degli interventi dell'uomo sulla vita, interventi che sono resi possibili dall'innovazione scientifica e tecnologica in campo medico e biologico. In particolare, essa studia il comportamento dell'uomo alla luce di ciò che è tecnicamente e scientificamente possibile, in rapporto al dovere, cercando di distinguere il lecito dall'illecito in virtù di un valore prescritto dalla norma morale. Per quanto riguarda l'approccio giuridico, invece, la mia scelta è stata quella di mettere in risalto lo stretto rapporto che intercorre tra bioetica e diritto, andando a definirne l'oggetto, illustrando quali sono le principali dottrine di riferimento (distinguendo tra quelle favorevoli a un suo intervento e quelle contrarie) e individuandone le fonti. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare di biodiritto, con questo termine si vuole intendere qualcosa in più rispetto al semplice diritto della vita, in quanto il diritto da sempre si è occupato di regolare i comportamenti dell'uomo, ma la specificità del biodiritto consiste nell'elaborazione e giustificazione di regole che disciplinano i comportamenti umani a livello sociale, nel contesto dell'avanzamento nel campo scientifico e tecnologico, in medicina e biologia. Continuando ad analizzare il rapporto tra bioetica e diritto ho affrontato il quesito se sia effettivamente opportuno che il diritto intervenga nella discussione bioetica. Partendo dal presupposto che in una società contemporanea come la nostra, fondata sul diritto, è sempre possibile inquadrare una disciplina giuridica di riferimento In particolare, analizzando il caso in cui il diritto interviene nel disciplinare questioni di bioetica mi sono soffermato sulla distinzione tra fonti religiose e fonti di natura giuridico positive capaci di influire sulle successive concezioni giuridiche formatesi in materia. Nell'analizzare il percorso giurisprudenziale di questo istituto, in particolare ho analizzato due casi che hanno attirato l'attenzione del pubblico e sono stati precursori del recente intervento normativo. Infatti, solo nel 2017 il legislatore è intervenuto con una norma ad hoc recante ¿disposizioni in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento¿, che ho analizzato nella parte finale del mio lavoro. Prima di allora solo la giurisprudenza e la dottrina avevano guidato l'attività dei giudici al fine di colmare, di fatto, un'importante lacuna del sistema.
Consenso Informato e Disposizioni Anticipate di Trattamento
ARMENIO, GIUSEPPE
2017/2018
Abstract
Il percorso che ho deciso di intraprendere è volto a una miglior comprensione circa la natura del dibattito che caratterizza le scelte riguardanti il fine vita e che, in particolare modo, ha caratterizzato l'iter legislativo della Legge n. 219, del 22 Dicembre 2017, rubricata: norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Nel cercare di raggiungere lo scopo e comprendere quali sono i fattori determinanti che influenzano un possibile intervento del legislatore in materia sono partito dall'esaminare alcune delle questioni fondamentali della bioetica, quali la nascita, la dottrina di riferimento e l'evoluzione della materia. Letteralmente il termine bioetica si traduce in etica della vita e quindi così intesa la nascita della bioetica dovrebbe coincidere con la nascita della riflessione filosofica sull'uomo. Nel complesso con il termine bioetica si fa riferimento ad un sapere pratico, teorico-applicativo che riflette sulla liceità o illiceità degli interventi dell'uomo sulla vita, interventi che sono resi possibili dall'innovazione scientifica e tecnologica in campo medico e biologico. In particolare, essa studia il comportamento dell'uomo alla luce di ciò che è tecnicamente e scientificamente possibile, in rapporto al dovere, cercando di distinguere il lecito dall'illecito in virtù di un valore prescritto dalla norma morale. Per quanto riguarda l'approccio giuridico, invece, la mia scelta è stata quella di mettere in risalto lo stretto rapporto che intercorre tra bioetica e diritto, andando a definirne l'oggetto, illustrando quali sono le principali dottrine di riferimento (distinguendo tra quelle favorevoli a un suo intervento e quelle contrarie) e individuandone le fonti. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare di biodiritto, con questo termine si vuole intendere qualcosa in più rispetto al semplice diritto della vita, in quanto il diritto da sempre si è occupato di regolare i comportamenti dell'uomo, ma la specificità del biodiritto consiste nell'elaborazione e giustificazione di regole che disciplinano i comportamenti umani a livello sociale, nel contesto dell'avanzamento nel campo scientifico e tecnologico, in medicina e biologia. Continuando ad analizzare il rapporto tra bioetica e diritto ho affrontato il quesito se sia effettivamente opportuno che il diritto intervenga nella discussione bioetica. Partendo dal presupposto che in una società contemporanea come la nostra, fondata sul diritto, è sempre possibile inquadrare una disciplina giuridica di riferimento In particolare, analizzando il caso in cui il diritto interviene nel disciplinare questioni di bioetica mi sono soffermato sulla distinzione tra fonti religiose e fonti di natura giuridico positive capaci di influire sulle successive concezioni giuridiche formatesi in materia. Nell'analizzare il percorso giurisprudenziale di questo istituto, in particolare ho analizzato due casi che hanno attirato l'attenzione del pubblico e sono stati precursori del recente intervento normativo. Infatti, solo nel 2017 il legislatore è intervenuto con una norma ad hoc recante ¿disposizioni in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento¿, che ho analizzato nella parte finale del mio lavoro. Prima di allora solo la giurisprudenza e la dottrina avevano guidato l'attività dei giudici al fine di colmare, di fatto, un'importante lacuna del sistema.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/38011