Considerando il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione come la possibilità, legalmente fondata, di muoversi, all'interno di uno spazio riservato, secondo un regime di libertà, è inevitabile il riferimento al vincolo del concetto. Risulta ovvio precisare che, in base all'accezione data al termine, si possa passare da una realtà nella quale il potere discrezionale consenta di ovviare ad ogni tipo di controllo, attribuendo una facoltà di libera azione e decisione; ad una realtà, non assolutista e maggiormente controllata, nella quale la facoltà di autonoma decisione è concessa dalla legge entro i limiti generali da essa fissati. In considerazione di ciò la questione della discrezionalità è stata fin dall'origine assunta come il terreno in cui si definisce la linea di demarcazione fra il campo riservato all'autonomia dell'amministrazione e i profili del potere amministrativo, assoggettati al sindacato giurisdizionale. Una linea, ad ogni modo, mai fissa che, proprio nel suo continuo movimento, ha trovato una giustificazione a favore della sindacabilità del potere discrezionale. La nascita della questione della discrezionalità, che inevitabilmente si intreccia con quella della giustizia amministrativa, viene impiegata come dispositivo per individuare i confini, oltrepassati i quali, è possibile far muovere un potere di controllo di tipo giurisdizionale. La definizione del potere vincolato della Pubblica Amministrazione, risente della cultura e dei sistemi giuridici di origine francofona, per quanto riguarda l'egemonia del potere decisionale, e di derivazione tedesca, per la considerazione di spazio di discernimento, propria del concetto di Spielraum. La definizione di potere vincolato è dunque ricavabile per sottrazione da quella di potere vincolato.

Il potere vincolato della Pubblica Amministrazione

PAPANDREA, FRANCESCA
2017/2018

Abstract

Considerando il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione come la possibilità, legalmente fondata, di muoversi, all'interno di uno spazio riservato, secondo un regime di libertà, è inevitabile il riferimento al vincolo del concetto. Risulta ovvio precisare che, in base all'accezione data al termine, si possa passare da una realtà nella quale il potere discrezionale consenta di ovviare ad ogni tipo di controllo, attribuendo una facoltà di libera azione e decisione; ad una realtà, non assolutista e maggiormente controllata, nella quale la facoltà di autonoma decisione è concessa dalla legge entro i limiti generali da essa fissati. In considerazione di ciò la questione della discrezionalità è stata fin dall'origine assunta come il terreno in cui si definisce la linea di demarcazione fra il campo riservato all'autonomia dell'amministrazione e i profili del potere amministrativo, assoggettati al sindacato giurisdizionale. Una linea, ad ogni modo, mai fissa che, proprio nel suo continuo movimento, ha trovato una giustificazione a favore della sindacabilità del potere discrezionale. La nascita della questione della discrezionalità, che inevitabilmente si intreccia con quella della giustizia amministrativa, viene impiegata come dispositivo per individuare i confini, oltrepassati i quali, è possibile far muovere un potere di controllo di tipo giurisdizionale. La definizione del potere vincolato della Pubblica Amministrazione, risente della cultura e dei sistemi giuridici di origine francofona, per quanto riguarda l'egemonia del potere decisionale, e di derivazione tedesca, per la considerazione di spazio di discernimento, propria del concetto di Spielraum. La definizione di potere vincolato è dunque ricavabile per sottrazione da quella di potere vincolato.
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