Le innovazioni agli artt. 292, comma 2, e 309, comma 9, c.p.p., ad opera della legge 47 del 2015, consentono nuove chiavi di lettura della disciplina del controllo esercitato dal giudice del riesame sui vizi della motivazione del provvedimento cautelare. Le modifiche, allineandosi alla giurisprudenza più garantista, da un lato mirano a responsabilizzare il giudice della cautela nell'emissione dell'ordinanza, dall'altro incidono sui poteri del giudice del riesame, non permettendogli di sanare i casi di motivazione, anche per relationem, in cui non emergono i segni concreti dell'autonomia valutativa del giudice di prime cure. A seguito della riforma non pare azzardato riconoscere un ampliamento dei poteri del giudice del riesame, potendo quest'ultimo procedere con l'annullamento non solo nei casi di motivazione mancante o priva dell'autonoma valutazione di indizi, esigenze cautelari ed elementi forniti dalla difesa, ma anche nel caso in cui l'ordinanza non sia conforme ai dettami dell'art. 292 c.p.p., stante la lettera dell'art. 309, comma 9, c.p.p., secondo cui il provvedimento impugnato va annullato se la motivazione non contiene l'autonoma valutazione ¿a norma dell'art. 292¿.

Il controllo sulla motivazione da parte del Tribunale del riesame

LAURITANO, ANNA
2016/2017

Abstract

Le innovazioni agli artt. 292, comma 2, e 309, comma 9, c.p.p., ad opera della legge 47 del 2015, consentono nuove chiavi di lettura della disciplina del controllo esercitato dal giudice del riesame sui vizi della motivazione del provvedimento cautelare. Le modifiche, allineandosi alla giurisprudenza più garantista, da un lato mirano a responsabilizzare il giudice della cautela nell'emissione dell'ordinanza, dall'altro incidono sui poteri del giudice del riesame, non permettendogli di sanare i casi di motivazione, anche per relationem, in cui non emergono i segni concreti dell'autonomia valutativa del giudice di prime cure. A seguito della riforma non pare azzardato riconoscere un ampliamento dei poteri del giudice del riesame, potendo quest'ultimo procedere con l'annullamento non solo nei casi di motivazione mancante o priva dell'autonoma valutazione di indizi, esigenze cautelari ed elementi forniti dalla difesa, ma anche nel caso in cui l'ordinanza non sia conforme ai dettami dell'art. 292 c.p.p., stante la lettera dell'art. 309, comma 9, c.p.p., secondo cui il provvedimento impugnato va annullato se la motivazione non contiene l'autonoma valutazione ¿a norma dell'art. 292¿.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/37850