The Law 6th March 1987, number 74 introduced the institution of divorce on joint application, that is the possibility for spouses, already separated, to proceed jointly with the divorce, establishing together the conditions that will regulate the end of their conjugal bond. The procedure is deformed, unlike the judicial divorce: it sets up the drafting of an agreement by the spouses, who are subsequently heard in a judicial hearing, so that the competent Court can verify that the content of the act complies with the law and is not against the interest of any minor children. The aim of the paper is to offer an exhaustive report of the institution and the procedure. To do this, first of all, it illustrates the legislative process that led to the introduction of divorce into the Italian legal system (Law 1st December 1970, no. 898), with references to the historical context in which the events were held and to the subsequent amendments of the legislation. The paper continues with the analysis of the general, substantial and procedural characteristics of divorce. After that, it is analysed the regulation of joint divorce, in order to understand its nature and the differences with the consensual separation. The numerous issues debated in doctrine and jurisprudence are then examined, which mostly derive from the lack of a clear and exhaustive regulation. In particular, reference is made to the figure of the spouses, their appearance at the judicial hearing, the type of clauses that may be included in the agreement and the possibility of revoking the consent by one of them. Afterwards, an attempt is made to understand the role of the lawyer, the Public Prosecutor and any child of the spouses. Lastly, there is the analysis of the actual procedure, clarifying the role of the judge, the modalities with which the change in the rite is made and the rules for the appeal against the judgement. Finally, two out-of-court proceedings to dissolve the marriage bond are examined: the assisted negotiation within the family and the divorce before the civil registrar. These are institutions that, like joint divorce, allow the spouses to dissolve their marriage more quickly by virtue of the simplified procedure, putting in the forefront the parties' negotiating autonomy. Also for these procedures, there is an analysis of the peculiarities and the subjects that participate in them, with specific doctrinal and jurisprudential references. From the paper, we can understand that, having the institution of divorce on joint application a reduced legislation, a reform is necessary to clarify the different aspects of the procedure, which until now has occurred at the hands of jurisprudence and doctrine.

La Legge 6 marzo 1987, numero 74 ha introdotto l’istituto del divorzio su domanda congiunta, ossia la possibilità per i coniugi, già separati, di procedere in maniera congiunta allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo di comune accordo le condizioni che dovranno disciplinare la fine del proprio vincolo coniugale. Il procedimento è deformalizzato rispetto al divorzio giudiziale: esso prevede la redazione di un accordo da parte dei coniugi, i quali sono ascoltati successivamente in un’udienza, affinché poi il Tribunale competente verifichi che il contenuto dell’atto sia conforme alla legge e non sia contrario all’interesse degli eventuali figli minori. Il lavoro si pone come obiettivo quello di offrire un prospetto il più esaustivo possibile dell’istituto e della procedura in esame. Per fare ciò, si procede preliminarmente alla descrizione dell’iter legislativo che ha condotto all’introduzione del divorzio nell’ordinamento italiano (L. 1° dicembre 1970, n. 898), con riferimenti sia al contesto storico in cui si sono svolte le vicende, sia alle successive modifiche della normativa. L’elaborato continua con l’analisi delle caratteristiche generali, sostanziali e processuali, del divorzio. Dopodiché, si passa all’analisi della disciplina sul divorzio congiunto, al fine di comprenderne la natura e le differenze con la separazione consensuale. Vengono poi esaminate le numerose questioni dibattute in dottrina e in giurisprudenza, che derivano perlopiù dalla mancanza di una disciplina chiara ed esaustiva. In particolare, si fa riferimento alla figura dei coniugi, alla loro comparizione in udienza, al tipo di clausole che possono rientrare nell’accordo e alla possibilità di revocare il consenso da parte di uno dei due. Ancora, si cerca di comprendere il ruolo del difensore, del Pubblico Ministero e dell’eventuale prole dei coniugi. Da ultimo, si guarda alla vera e propria procedura, chiarendo quale sia il ruolo del giudice, le modalità con cui si procede al mutamento di rito e le regole per le impugnazioni della sentenza. Infine, vengono esaminate altri due procedimenti stragiudiziali per sciogliere il vincolo matrimoniale, ossia la negoziazione assistita in ambito familiare e il divorzio dinnanzi all’ufficiale dello stato civile. Si tratta di istituti che, come il divorzio congiunto, permettono ai coniugi di addivenire allo scioglimento del matrimonio in maniera più rapida in virtù dell’iter semplificato, mettendo l’autonomia negoziale delle parti in primo piano. Anche per tali procedure si analizzano le peculiarità e i soggetti che vi partecipano, con specifici riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Dall’elaborato si comprende che, avendo l’istituto del divorzio su domanda congiunta una normativa ridotta, è necessaria una riforma per chiarire i diversi aspetti della procedura, che fino ad oggi è avvenuta per mano della giurisprudenza e della dottrina.

Il divorzio su domanda congiunta

LAGANÀ, GIULIA LUDOVICA
2021/2022

Abstract

La Legge 6 marzo 1987, numero 74 ha introdotto l’istituto del divorzio su domanda congiunta, ossia la possibilità per i coniugi, già separati, di procedere in maniera congiunta allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo di comune accordo le condizioni che dovranno disciplinare la fine del proprio vincolo coniugale. Il procedimento è deformalizzato rispetto al divorzio giudiziale: esso prevede la redazione di un accordo da parte dei coniugi, i quali sono ascoltati successivamente in un’udienza, affinché poi il Tribunale competente verifichi che il contenuto dell’atto sia conforme alla legge e non sia contrario all’interesse degli eventuali figli minori. Il lavoro si pone come obiettivo quello di offrire un prospetto il più esaustivo possibile dell’istituto e della procedura in esame. Per fare ciò, si procede preliminarmente alla descrizione dell’iter legislativo che ha condotto all’introduzione del divorzio nell’ordinamento italiano (L. 1° dicembre 1970, n. 898), con riferimenti sia al contesto storico in cui si sono svolte le vicende, sia alle successive modifiche della normativa. L’elaborato continua con l’analisi delle caratteristiche generali, sostanziali e processuali, del divorzio. Dopodiché, si passa all’analisi della disciplina sul divorzio congiunto, al fine di comprenderne la natura e le differenze con la separazione consensuale. Vengono poi esaminate le numerose questioni dibattute in dottrina e in giurisprudenza, che derivano perlopiù dalla mancanza di una disciplina chiara ed esaustiva. In particolare, si fa riferimento alla figura dei coniugi, alla loro comparizione in udienza, al tipo di clausole che possono rientrare nell’accordo e alla possibilità di revocare il consenso da parte di uno dei due. Ancora, si cerca di comprendere il ruolo del difensore, del Pubblico Ministero e dell’eventuale prole dei coniugi. Da ultimo, si guarda alla vera e propria procedura, chiarendo quale sia il ruolo del giudice, le modalità con cui si procede al mutamento di rito e le regole per le impugnazioni della sentenza. Infine, vengono esaminate altri due procedimenti stragiudiziali per sciogliere il vincolo matrimoniale, ossia la negoziazione assistita in ambito familiare e il divorzio dinnanzi all’ufficiale dello stato civile. Si tratta di istituti che, come il divorzio congiunto, permettono ai coniugi di addivenire allo scioglimento del matrimonio in maniera più rapida in virtù dell’iter semplificato, mettendo l’autonomia negoziale delle parti in primo piano. Anche per tali procedure si analizzano le peculiarità e i soggetti che vi partecipano, con specifici riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Dall’elaborato si comprende che, avendo l’istituto del divorzio su domanda congiunta una normativa ridotta, è necessaria una riforma per chiarire i diversi aspetti della procedura, che fino ad oggi è avvenuta per mano della giurisprudenza e della dottrina.
ITA
The Law 6th March 1987, number 74 introduced the institution of divorce on joint application, that is the possibility for spouses, already separated, to proceed jointly with the divorce, establishing together the conditions that will regulate the end of their conjugal bond. The procedure is deformed, unlike the judicial divorce: it sets up the drafting of an agreement by the spouses, who are subsequently heard in a judicial hearing, so that the competent Court can verify that the content of the act complies with the law and is not against the interest of any minor children. The aim of the paper is to offer an exhaustive report of the institution and the procedure. To do this, first of all, it illustrates the legislative process that led to the introduction of divorce into the Italian legal system (Law 1st December 1970, no. 898), with references to the historical context in which the events were held and to the subsequent amendments of the legislation. The paper continues with the analysis of the general, substantial and procedural characteristics of divorce. After that, it is analysed the regulation of joint divorce, in order to understand its nature and the differences with the consensual separation. The numerous issues debated in doctrine and jurisprudence are then examined, which mostly derive from the lack of a clear and exhaustive regulation. In particular, reference is made to the figure of the spouses, their appearance at the judicial hearing, the type of clauses that may be included in the agreement and the possibility of revoking the consent by one of them. Afterwards, an attempt is made to understand the role of the lawyer, the Public Prosecutor and any child of the spouses. Lastly, there is the analysis of the actual procedure, clarifying the role of the judge, the modalities with which the change in the rite is made and the rules for the appeal against the judgement. Finally, two out-of-court proceedings to dissolve the marriage bond are examined: the assisted negotiation within the family and the divorce before the civil registrar. These are institutions that, like joint divorce, allow the spouses to dissolve their marriage more quickly by virtue of the simplified procedure, putting in the forefront the parties' negotiating autonomy. Also for these procedures, there is an analysis of the peculiarities and the subjects that participate in them, with specific doctrinal and jurisprudential references. From the paper, we can understand that, having the institution of divorce on joint application a reduced legislation, a reform is necessary to clarify the different aspects of the procedure, which until now has occurred at the hands of jurisprudence and doctrine.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/37785