The right to education, enshrined in article 34 of the Italian Constitution, is one of the main social rights on which our constitutional system is based. This right, with its related system of duties, concerns one of the most relevant social relationships for human beings: through the educational link, in fact, each individual can acquire those knowledge and skills that, in their turn, are the basis for the development of the individual, the "moral and material progress" of the country, as well as the proper functioning of democratic institutions. Recently, however, the right to education, especially in its relational dimension, has been profoundly affected by the spread of the Covid-19 pandemic, which has forced people around the world to completely rethink their activities on a fundamental basis. Since February 2020, the rapid spread of the virus across Italy has pushed our government to make painful choices aimed at facing its aggressiveness and safeguarding people's health. With the D.P.C.M. of March 4, 2020, all in-person educational activities were suspended for the first time in every area of the country, except for the possibility of conducting "distance learning activities" (art. 1, paragraph 1, lett. d). The suspension of in-presence teaching activities, and the consequent need to resort to DAD (distance education), caught the Italian school largely unprepared, not only at the practical and organizational level, but especially at the technological level. Although some attempts had been made in the past to introduce new technologies in schools, the "forced" adoption of DAD led to an unprecedented crisis in the Italian school system, creating an organizational, personal and professional shock in all the actors involved (teachers, students, parents). The purpose of this work is to research and understand what repercussions DAD had in guaranteeing the right to education, particularly on the first three principles set forth in article 34, paragraphs 1 and 2, Const., which represent the pillars of the "school of the Constitution": the principle of "school open to all"; the principles of free and mandatory lower education. In this regard, many investigations are considered which have been conducted by universities and organizations engaged in the educational field since the start of the pandemic. From the analysis and comparison of the results of such research, two main issues can be drawn: the exclusion from DAD of a part of the student population, especially the most fragile, and the inequalities in access to educational provision created by the digital divide. In the face of the critical issues that emerged, the question was raised as to whether or not DAD still made it possible to sufficiently guarantee the right to education during the health emergency and, finally, whether or not it constituted a "justified" compromise in terms of constitutional balancing.
Uno dei principali diritti sociali su cui si fonda il nostro sistema costituzionale è il diritto all’istruzione, sancito dall’art. 34 della Costituzione italiana. Tale diritto, con il correlato sistema di doveri, riguarda una delle relazioni sociali più rilevanti per l’essere umano: attraverso il rapporto educativo, infatti, ciascun individuo può acquisire quelle conoscenze e abilità che, a loro volta, sono alla base dello sviluppo della persona, del “progresso morale e materiale” del Paese, nonché del corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. Di recente, però, il diritto all’istruzione - soprattutto nella sua dimensione relazionale - è stato profondamente condizionato dal dilagare della pandemia di Covid-19, che ha costretto le popolazioni di tutto il mondo a ripensare dalle fondamenta le proprie attività. A partire da febbraio 2020, il rapido diffondersi del virus sul territorio italiano ha spinto il nostro Governo a compiere scelte dolorose, volte a fronteggiarne l’aggressività e a salvaguardare la salute delle persone. Con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, sono state sospese per la prima volta, in ogni area del Paese, tutte le attività didattiche in presenza, fatta salva in ogni caso la possibilità di svolgere «attività formative a distanza» (art. 1, comma 1, lett. d). La sospensione delle attività didattiche in presenza, e la conseguente necessità di ricorrere alla DAD (didattica a distanza), hanno colto la scuola italiana ampiamente impreparata, non solo a livello pratico e organizzativo, ma soprattutto a livello tecnologico. Anche se, in passato, erano stati compiuti alcuni tentativi di introduzione delle nuove tecnologie all’interno delle scuole, l’adozione “forzata” della DAD ha determinato una crisi senza precedenti nel sistema scolastico italiano, creando uno shock organizzativo, personale e professionale in tutti gli attori coinvolti (docenti, alunni, genitori). Scopo di questo lavoro è ricercare e comprendere quali siano state le ripercussioni che la DAD ha avuto sulla garanzia del diritto all’istruzione, in particolare sui primi tre principi enunciati dall’art. 34, commi 1 e 2, Cost., che rappresentano i pilastri della “scuola della Costituzione”: il principio della “scuola aperta a tutti”; i principi della gratuità e dell’obbligatorietà dell’istruzione inferiore. A tal fine, vengono prese in considerazione le numerose indagini che, sin dall’insorgere della pandemia, sono state condotte dalle Università e dalle organizzazioni impegnate nel campo educativo. Dall’analisi e dal confronto dei risultati di tali ricerche, è possibile trarre due problematiche principali: l’esclusione dalla DAD di una parte della popolazione studentesca, specialmente di quella più fragile, e le disparità di accesso all’offerta didattica create dal c.d. digital divide (divario digitale). A fronte delle criticità emerse, ci si è chiesti se la DAD abbia comunque consentito di garantire sufficientemente il diritto all’istruzione nel corso dell’emergenza sanitaria e, infine, se abbia costituito o meno un compromesso “giustificato” sul piano del bilanciamento costituzionale.
I principi costituzionali alla prova dell'emergenza sanitaria: il caso del diritto all'istruzione
CONTE, CATERINA CHIARA
2021/2022
Abstract
Uno dei principali diritti sociali su cui si fonda il nostro sistema costituzionale è il diritto all’istruzione, sancito dall’art. 34 della Costituzione italiana. Tale diritto, con il correlato sistema di doveri, riguarda una delle relazioni sociali più rilevanti per l’essere umano: attraverso il rapporto educativo, infatti, ciascun individuo può acquisire quelle conoscenze e abilità che, a loro volta, sono alla base dello sviluppo della persona, del “progresso morale e materiale” del Paese, nonché del corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. Di recente, però, il diritto all’istruzione - soprattutto nella sua dimensione relazionale - è stato profondamente condizionato dal dilagare della pandemia di Covid-19, che ha costretto le popolazioni di tutto il mondo a ripensare dalle fondamenta le proprie attività. A partire da febbraio 2020, il rapido diffondersi del virus sul territorio italiano ha spinto il nostro Governo a compiere scelte dolorose, volte a fronteggiarne l’aggressività e a salvaguardare la salute delle persone. Con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, sono state sospese per la prima volta, in ogni area del Paese, tutte le attività didattiche in presenza, fatta salva in ogni caso la possibilità di svolgere «attività formative a distanza» (art. 1, comma 1, lett. d). La sospensione delle attività didattiche in presenza, e la conseguente necessità di ricorrere alla DAD (didattica a distanza), hanno colto la scuola italiana ampiamente impreparata, non solo a livello pratico e organizzativo, ma soprattutto a livello tecnologico. Anche se, in passato, erano stati compiuti alcuni tentativi di introduzione delle nuove tecnologie all’interno delle scuole, l’adozione “forzata” della DAD ha determinato una crisi senza precedenti nel sistema scolastico italiano, creando uno shock organizzativo, personale e professionale in tutti gli attori coinvolti (docenti, alunni, genitori). Scopo di questo lavoro è ricercare e comprendere quali siano state le ripercussioni che la DAD ha avuto sulla garanzia del diritto all’istruzione, in particolare sui primi tre principi enunciati dall’art. 34, commi 1 e 2, Cost., che rappresentano i pilastri della “scuola della Costituzione”: il principio della “scuola aperta a tutti”; i principi della gratuità e dell’obbligatorietà dell’istruzione inferiore. A tal fine, vengono prese in considerazione le numerose indagini che, sin dall’insorgere della pandemia, sono state condotte dalle Università e dalle organizzazioni impegnate nel campo educativo. Dall’analisi e dal confronto dei risultati di tali ricerche, è possibile trarre due problematiche principali: l’esclusione dalla DAD di una parte della popolazione studentesca, specialmente di quella più fragile, e le disparità di accesso all’offerta didattica create dal c.d. digital divide (divario digitale). A fronte delle criticità emerse, ci si è chiesti se la DAD abbia comunque consentito di garantire sufficientemente il diritto all’istruzione nel corso dell’emergenza sanitaria e, infine, se abbia costituito o meno un compromesso “giustificato” sul piano del bilanciamento costituzionale.File | Dimensione | Formato | |
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