This paper would like to question about the opportunity to identify in the trial without preliminary hearing an effective balance between opposites: that is to say, on the one hand, the need to save time in defining the dispute; on the other, the protection of the accused and his fundamental guarantees. The risk is the prevalence of a "corporate" logic in criminal proceedings where celerity proves to be the solution to be pursued, neglecting that procedural expeditiousness is not always synonymous of advantage for the addressee of the criminal intervention. Although the nature of anticipation of the debate is evident in order to approximate the judgement at the time of knowledge of the crime by the competent judicial authority, the trial without preliminary hearing sacrifices certain explanations of the defendant's right of defense. Consider infact that it does not involve the elimination of the most demanding and "expensive" phase, in terms of organizational resources, of the ordinary procedure, such as the debate, but on the contrary the "saving" is deduced from the profile of the chronological sequence which imposes a fast landing to the debate. The leitmotif of the major complaints formulated against this trial shows the unjustified elimination of the preliminary hearing, reducing the space for a just conscious defense, even prevents the exercise of the prerogatives in connection the notice of conclusion of the preliminary investigations ex 415-bis of the Italian Criminal Code. By depriving the addressee of the criminal action of the possibility to exercise any form of contradictory this trial is framed with difficulty in the logic of the accusatory model, posing itself rather as an expression of an authoritarian justice which exclusively confers on the public prosecutor the power to make choices capable of significantly influencing the defensive faculties "guaranteed" by the legal system. Without neglecting the structural complexity of the special procedure, the study ends in two directions: on the one hand, it is necessary to describe the genesis of the institute which has undergone a real metamorphosis, losing any point of contact with the analogous figure referred to the articles 435-436 of the repealed Code; on the other, it is necessary also to look at the judicial practice which has not led to the expected results.
Il presente elaborato vorrebbe interrogarsi in ordine all'opportunità di individuare nel giudizio immediato un effettivo equilibrio degli opposti: ovverossia, da un lato l'esigenza di risparmio del tempo di definizione della controversia; dall'altra la tutela dell'imputato e delle sue garanzie fondamentali. Il rischio è il prevalere di una logica “aziendalista” nel processo penale in cui la celerità si dimostra la soluzione da perseguire, trascurando a bene vedere che non sempre la speditezza processuale è sinonimo di vantaggio per il destinatario dell'intervento penale. Benché si mostri lampante la natura di anticipazione del dibattimento onde ravvicinare il giudizio al momento della conoscenza del fatto di reato ad opera dell'autorità giudiziaria competente, il rito immediato sacrifica talune esplicazioni del diritto di difesa dell'imputato. Si consideri difatti che non implica l'elisione della fase più impegnativa e “costosa”, in termini di risorse organizzative, del procedimento ordinario, qual è il dibattimento, ma a contrario il “risparmio” si evince dal profilo della sequenza cronologica la quale impone un rapido approdo al dibattimento. Leit motiv delle maggiori censure formulate nei confronti del giudizio immediato si dimostra l'ingiustificata eliminazione dell'udienza preliminare che riduce lo spazio per una difesa consapevole giusta finanche l'impedito esercizio delle prerogative connesse all'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p. Sottraendo al destinatario dell'azione penale la possibilità di esercitare qualsiasi forma di contraddittorio il rito de quo si inquadra con fatica nella logica del modello accusatorio atteggiandosi piuttosto quale espressione di una giustizia autoritaria che conferisce in esclusiva al titolare della pubblica accusa il potere di operare scelte idonee ad influire in modo vieppiù significativo sulle facoltà difensive “garantite” dall'ordinamento. Senza trascurare la complessità strutturale del procedimento speciale lo studio viene infine condotto secondo due direttrici: da un lato è necessario descrivere la genesi dell'istituto non fosse altro perché ha subìto una vera e propria metamorfosi venendo meno qualsiasi punto di contatto con l'analoga figura di cui agli artt. 435-436 del codice abrogato; dall'altra occorre volgere lo sguardo alla prassi giudiziaria la quale non ha condotto ai risultati attesi.
IL GIUDIZIO IMMEDIATO: LE GARANZIE DELL'IMPUTATO A FRONTE DEI TRATTI DISTINTIVI DEL RITO DE QUO
MARENGO, LARA MARIA
2018/2019
Abstract
Il presente elaborato vorrebbe interrogarsi in ordine all'opportunità di individuare nel giudizio immediato un effettivo equilibrio degli opposti: ovverossia, da un lato l'esigenza di risparmio del tempo di definizione della controversia; dall'altra la tutela dell'imputato e delle sue garanzie fondamentali. Il rischio è il prevalere di una logica “aziendalista” nel processo penale in cui la celerità si dimostra la soluzione da perseguire, trascurando a bene vedere che non sempre la speditezza processuale è sinonimo di vantaggio per il destinatario dell'intervento penale. Benché si mostri lampante la natura di anticipazione del dibattimento onde ravvicinare il giudizio al momento della conoscenza del fatto di reato ad opera dell'autorità giudiziaria competente, il rito immediato sacrifica talune esplicazioni del diritto di difesa dell'imputato. Si consideri difatti che non implica l'elisione della fase più impegnativa e “costosa”, in termini di risorse organizzative, del procedimento ordinario, qual è il dibattimento, ma a contrario il “risparmio” si evince dal profilo della sequenza cronologica la quale impone un rapido approdo al dibattimento. Leit motiv delle maggiori censure formulate nei confronti del giudizio immediato si dimostra l'ingiustificata eliminazione dell'udienza preliminare che riduce lo spazio per una difesa consapevole giusta finanche l'impedito esercizio delle prerogative connesse all'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p. Sottraendo al destinatario dell'azione penale la possibilità di esercitare qualsiasi forma di contraddittorio il rito de quo si inquadra con fatica nella logica del modello accusatorio atteggiandosi piuttosto quale espressione di una giustizia autoritaria che conferisce in esclusiva al titolare della pubblica accusa il potere di operare scelte idonee ad influire in modo vieppiù significativo sulle facoltà difensive “garantite” dall'ordinamento. Senza trascurare la complessità strutturale del procedimento speciale lo studio viene infine condotto secondo due direttrici: da un lato è necessario descrivere la genesi dell'istituto non fosse altro perché ha subìto una vera e propria metamorfosi venendo meno qualsiasi punto di contatto con l'analoga figura di cui agli artt. 435-436 del codice abrogato; dall'altra occorre volgere lo sguardo alla prassi giudiziaria la quale non ha condotto ai risultati attesi.File | Dimensione | Formato | |
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