The term pardon defines an act of individual clemency through which the penality inflicted to a guilty person is - partially or totally - condoned. In Italy, the act of this prerogative is ascribed only to the Head of State who, by criterion established by constitutional article 87, «may grant pardon and commute penalities». The process of application is regulated not only by few norms, but also by constitutional conventions that have been extablished through the course of years by the Head of State and the Minister of Justice. The prevailing doctrine has always recognized act of pardon as both a political and a humanitarian matter, treating in this way the act as a dual one (Head of State – Govenment). Despite that, the Constitutional Court, thanks to the sentence n. 200 of 2006, established the Head of State as the sole owner of this power. However, the Court limited it as a safeguard of extraodinary demands of humanitarian character that are unable to be protected by the ordinary penal, processual and penitentiary institutes. As a result of this ruling, the Constitutional Court's decision has been only perceived as an attempt to centrilize of power of clemency on the figure of the Head of State, disregarding the will to delimitate the perimeter of appliance as an humanitarian act exclusively. In this way, the circumstances to the encroachment of the boundaries of presidential power were created. The source is to be identified on one hand in the sent. 200/2006, which caused the sharing of this power with the Minister of Justice and, on the other hand, the bothersome transformation of the Head of State's role during the presidencies of Giorgio Napolitano. A transformation that found the loss of legitimacy of parties during the last years as a breeding ground, whose poisoned fruits manifested also during the Mattarella presidency. The dissertation - after an overview on the sources, substantial and processual effects - will critically inspect the institute of pardon before and after sent. n. 200/2006 of the Constitutional Court and its effects on rule of law. Ultimately, some provisions of clemency supplied by Presidents Mattarella and Napolitano will be analyzed, being - for a part of the doctrine and the writer too - in contrast with the principles affirmed by the Constitutional Court.
Con il termine grazia si intende un atto di clemenza individuale attraverso il quale viene condonata, in tutto o in parte, la pena inflitta al condannato. In Italia, l'esercizio di tale prerogativa è attribuito al Capo dello Stato che, a norma dell'art. 87 Cost., «può concedere la grazia e commutare le pene». La procedura di applicazione è regolata, oltre che da poche norme, dalle convenzioni costituzionali che si sono formate nel corso del tempo tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia. La dottrina prevalente ha sempre riconosciuto la duplice natura politico-umanitaria della grazia e la inquadrava alla stregua di un atto duale (Presidente della Repubblica - Governo), ma, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, ne ha attribuito la titolarità esclusivamente in capo al Presidente della Repubblica. Il giudice delle leggi tuttavia ha condizionato l'esercizio del suddetto potere alla salvaguardia di straordinarie esigenze di natura umanitaria, relative alla persona del condannato; esigenze non tutelabili attraverso gli ordinari istituti penali, processuali o penitenziari. Di fatto però, la decisione della Corte Costituzionale è stata recepita limitatamente alla parte in cui ha consentito l'accentramento del potere di grazia nelle mani del Capo dello Stato. Disattesa invece la parte che ne delimitava il perimetro di applicazione come atto esclusivamente umanitario. In tal modo si sono create le condizioni per uno sconfinamento del potere presidenziale. La causa è da individuare da un lato nella stessa sentenza n. 200 del 2006 che ha fatto venir meno il contrappeso della condivisione di tale prerogativa con il Ministro della Giustizia e, dall'altro, dalla preoccupante trasformazione di ruolo che ha investito la figura del Capo dello Stato durante le Presidenze di Giorgio Napolitano. Trasformazione che ha trovato terreno fertile di fronte alla perdita di legittimazione che negli ultimi anni ha colpito i partiti e i cui frutti avvelenati si sono manifestati anche durante la Presidenza Mattarella. L'elaborato, dopo una sistematica sulle fonti, sugli effetti sostanziali e processuali, esamina criticamente l'istituto della grazia prima e dopo l'intervento della sentenza n. 200 del 2006 della Corte Costituzionale e i suoi effetti sul diritto vivente. Infine, sono stati presi in considerazione alcuni provvedimenti di grazia adottati dai Presidenti Napolitano e Mattarella, ritenuti da una parte della dottrina in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dei quali chi scrive sostiene l'illegittimità.
IL POTERE DI GRAZIA PRIMA E DOPO LA SENTENZA N. 200/2006 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
PUPO, ALESSIO
2018/2019
Abstract
Con il termine grazia si intende un atto di clemenza individuale attraverso il quale viene condonata, in tutto o in parte, la pena inflitta al condannato. In Italia, l'esercizio di tale prerogativa è attribuito al Capo dello Stato che, a norma dell'art. 87 Cost., «può concedere la grazia e commutare le pene». La procedura di applicazione è regolata, oltre che da poche norme, dalle convenzioni costituzionali che si sono formate nel corso del tempo tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia. La dottrina prevalente ha sempre riconosciuto la duplice natura politico-umanitaria della grazia e la inquadrava alla stregua di un atto duale (Presidente della Repubblica - Governo), ma, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, ne ha attribuito la titolarità esclusivamente in capo al Presidente della Repubblica. Il giudice delle leggi tuttavia ha condizionato l'esercizio del suddetto potere alla salvaguardia di straordinarie esigenze di natura umanitaria, relative alla persona del condannato; esigenze non tutelabili attraverso gli ordinari istituti penali, processuali o penitenziari. Di fatto però, la decisione della Corte Costituzionale è stata recepita limitatamente alla parte in cui ha consentito l'accentramento del potere di grazia nelle mani del Capo dello Stato. Disattesa invece la parte che ne delimitava il perimetro di applicazione come atto esclusivamente umanitario. In tal modo si sono create le condizioni per uno sconfinamento del potere presidenziale. La causa è da individuare da un lato nella stessa sentenza n. 200 del 2006 che ha fatto venir meno il contrappeso della condivisione di tale prerogativa con il Ministro della Giustizia e, dall'altro, dalla preoccupante trasformazione di ruolo che ha investito la figura del Capo dello Stato durante le Presidenze di Giorgio Napolitano. Trasformazione che ha trovato terreno fertile di fronte alla perdita di legittimazione che negli ultimi anni ha colpito i partiti e i cui frutti avvelenati si sono manifestati anche durante la Presidenza Mattarella. L'elaborato, dopo una sistematica sulle fonti, sugli effetti sostanziali e processuali, esamina criticamente l'istituto della grazia prima e dopo l'intervento della sentenza n. 200 del 2006 della Corte Costituzionale e i suoi effetti sul diritto vivente. Infine, sono stati presi in considerazione alcuni provvedimenti di grazia adottati dai Presidenti Napolitano e Mattarella, ritenuti da una parte della dottrina in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dei quali chi scrive sostiene l'illegittimità.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
797411_poteregrazia.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Dimensione
1.25 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.25 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/20.500.14240/37505