La disciplina delle misure cautelari di natura coercitiva costituisce nel nostro ordinamento un problema particolarmente rilevante in termini di sacrificio della libertà personale. Le limitazioni della libertà, infatti, inevitabilmente collidono con gli altri principi fondamentali sanciti a livello costituzionale. L’incompatibilità tra le esigenze di tutela e il rispetto dei diritti fondamentali è incrementata dalla previsione di presunzioni legali, sia assolute che relative, legate alla natura del reato per cui è stata esercitata l’azione penale, le quali subordinano inscindibilmente l’applicazione della misura di maggior rigore, ovvero la custodia cautelare in carcere, alla presunta e ipotetica pericolosità del soggetto indagato o imputato, ridimensionando progressivamente il rispetto di quei principi che dovrebbero sempre orientare nella scelta della misura: il principio di adeguatezza e il principio di proporzionalità. Questi meccanismi presuntivi sono stati, nel corso degli anni, oggetto di numerosissimi dibattiti che hanno coinvolto non solo il legislatore italiano, ma anche quello europeo e hanno fornito il pretesto per l’elaborazione di riforme finalizzate a ricondurre il sistema sui binari della legittimità. Nonostante le evoluzioni giurisprudenziali e legislative abbiano consentito di apportare delle modifiche alla disciplina e di compiere passi in avanti in termini di legalità, le sproporzioni al riguardo appaiono ancora di rilevante portata e anche dopo la legge n. 47 del 16 aprile 2015 e la parziale modifica dell'art. 275, comma 3, c.p.p. le criticità connesse all’impianto normativo cautelare non sembrano essere state del tutto fugate. Nel presente elaborato l’attenzione si focalizzerà sulle scelte di mantenimento delle presunzioni per i delitti più gravi e di associazione mafiosa, terroristica e sovversiva e sulle prospettive di riforma che possono essere individuate al fine di ricondurre la misura cautelare di maggior rigore in un’ottica di extrema ratio e di conciliare le esigenze di tutela dei diritti dell’accusato in vinculis con le esigenze di efficienza e di giustizia della macchina giudiziaria.
Le presunzioni assolute di adeguatezza e pericolosità nell'applicazione della custodia cautelare in carcere
GUIZZO, FEDERICA
2021/2022
Abstract
La disciplina delle misure cautelari di natura coercitiva costituisce nel nostro ordinamento un problema particolarmente rilevante in termini di sacrificio della libertà personale. Le limitazioni della libertà, infatti, inevitabilmente collidono con gli altri principi fondamentali sanciti a livello costituzionale. L’incompatibilità tra le esigenze di tutela e il rispetto dei diritti fondamentali è incrementata dalla previsione di presunzioni legali, sia assolute che relative, legate alla natura del reato per cui è stata esercitata l’azione penale, le quali subordinano inscindibilmente l’applicazione della misura di maggior rigore, ovvero la custodia cautelare in carcere, alla presunta e ipotetica pericolosità del soggetto indagato o imputato, ridimensionando progressivamente il rispetto di quei principi che dovrebbero sempre orientare nella scelta della misura: il principio di adeguatezza e il principio di proporzionalità. Questi meccanismi presuntivi sono stati, nel corso degli anni, oggetto di numerosissimi dibattiti che hanno coinvolto non solo il legislatore italiano, ma anche quello europeo e hanno fornito il pretesto per l’elaborazione di riforme finalizzate a ricondurre il sistema sui binari della legittimità. Nonostante le evoluzioni giurisprudenziali e legislative abbiano consentito di apportare delle modifiche alla disciplina e di compiere passi in avanti in termini di legalità, le sproporzioni al riguardo appaiono ancora di rilevante portata e anche dopo la legge n. 47 del 16 aprile 2015 e la parziale modifica dell'art. 275, comma 3, c.p.p. le criticità connesse all’impianto normativo cautelare non sembrano essere state del tutto fugate. Nel presente elaborato l’attenzione si focalizzerà sulle scelte di mantenimento delle presunzioni per i delitti più gravi e di associazione mafiosa, terroristica e sovversiva e sulle prospettive di riforma che possono essere individuate al fine di ricondurre la misura cautelare di maggior rigore in un’ottica di extrema ratio e di conciliare le esigenze di tutela dei diritti dell’accusato in vinculis con le esigenze di efficienza e di giustizia della macchina giudiziaria.File | Dimensione | Formato | |
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