Fin dalle sue origini il diritto d’autore ha avuto la funzione non solo di proteggere gli interessi patrimoniali e morali dei creatori, ma anche di incentivare la produzione di opere dell’ingegno, stimolare l’industria culturale e promuovere il progresso dell’intera società. Ciò ha creato un’inesauribile tensione tra le istanze di tutela e di controllo dei titolari, da un lato, e le istanze di accesso e di libero utilizzo dei terzi, dall’altro. Per attenuare il diritto esclusivo e assoluto del titolare a utilizzare economicamente l’opera, la disciplina ha previsto vari limiti che tengono conto dell’interesse pubblico a un’ampia disseminazione dei prodotti culturali: a tal fine è stato fissato un termine di durata al diritto, sono stati imposti certi requisiti di tutela, è stata disposta la proteggibilità delle sole forme espressive e non anche del contenuto ideativo o informativo delle opere, sono state previste tecniche di protezione giuridica diverse dall’esclusiva e soprattutto sono state riconosciute numerose eccezioni e limitazioni. La presente dissertazione si propone di analizzare il delicato contemperamento tra gli interessi contrapposti dei titolari dei diritti e degli utilizzatori nell’evoluzione dal paradigma classico del diritto d’autore alla sua deriva protezionistica (Capitolo I), nella transizione dell’istituto dalla realtà analogica al mondo digitale (Capitolo II) e infine nell’attuale contesto di sfruttamento e fruizione delle opere dell’ingegno sulle piattaforme online (Capitolo III). L’avvento di Internet, infatti, ha stravolto gli equilibri interni alla disciplina: da un lato ha favorito fenomeni di disintermediazione, decentralizzazione e democratizzazione della produzione e della fruizione delle opere che hanno offerto inedite opportunità sia ai creatori, sia agli utilizzatori; dall’altro ha esposto i titolari alle gravi minacce della pirateria online e dell’inefficacia del tradizionale apparato di enforcement. A tal fine si approfondirà la disciplina di cui all’art. 17 della Direttiva UE 790/2019, con la quale il legislatore europeo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del diritto d’autore nell’ambiente digitale e di colmare il c.d. value gap, ha implicitamente imposto ai prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online un obbligo di filtraggio algoritmico volto a prevenire l’illecito caricamento in rete di contenuti protetti da parte degli utenti. Pur prevedendo a vantaggio di quest’ultimi garanzie sia formali che sostanziali, la suddetta Direttiva è stata criticata per non aver garantito un equo bilanciamento tra il diritto d’autore e i diritti degli utilizzatori: sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia, essa ha superato il vaglio giurisdizionale ed è stata attuata dagli Stati membri. Nel valutare l’impatto del nuovo regime sui diritti degli utilizzatori meriterà particolare attenzione la soluzione elaborata in fase di recepimento dal legislatore tedesco: essa ha introdotto alcune previsioni originali che sembrano in grado di salvaguardare in modo più incisivo il godimento delle libere utilizzazioni e, in ultima istanza, della libertà d’espressione degli utenti sulle piattaforme online.

Il bilanciamento tra diritto d'autore e diritti degli utilizzatori sulle piattaforme online nel recepimento della Direttiva UE 790/2019

CAVIASSO, SILVIA
2021/2022

Abstract

Fin dalle sue origini il diritto d’autore ha avuto la funzione non solo di proteggere gli interessi patrimoniali e morali dei creatori, ma anche di incentivare la produzione di opere dell’ingegno, stimolare l’industria culturale e promuovere il progresso dell’intera società. Ciò ha creato un’inesauribile tensione tra le istanze di tutela e di controllo dei titolari, da un lato, e le istanze di accesso e di libero utilizzo dei terzi, dall’altro. Per attenuare il diritto esclusivo e assoluto del titolare a utilizzare economicamente l’opera, la disciplina ha previsto vari limiti che tengono conto dell’interesse pubblico a un’ampia disseminazione dei prodotti culturali: a tal fine è stato fissato un termine di durata al diritto, sono stati imposti certi requisiti di tutela, è stata disposta la proteggibilità delle sole forme espressive e non anche del contenuto ideativo o informativo delle opere, sono state previste tecniche di protezione giuridica diverse dall’esclusiva e soprattutto sono state riconosciute numerose eccezioni e limitazioni. La presente dissertazione si propone di analizzare il delicato contemperamento tra gli interessi contrapposti dei titolari dei diritti e degli utilizzatori nell’evoluzione dal paradigma classico del diritto d’autore alla sua deriva protezionistica (Capitolo I), nella transizione dell’istituto dalla realtà analogica al mondo digitale (Capitolo II) e infine nell’attuale contesto di sfruttamento e fruizione delle opere dell’ingegno sulle piattaforme online (Capitolo III). L’avvento di Internet, infatti, ha stravolto gli equilibri interni alla disciplina: da un lato ha favorito fenomeni di disintermediazione, decentralizzazione e democratizzazione della produzione e della fruizione delle opere che hanno offerto inedite opportunità sia ai creatori, sia agli utilizzatori; dall’altro ha esposto i titolari alle gravi minacce della pirateria online e dell’inefficacia del tradizionale apparato di enforcement. A tal fine si approfondirà la disciplina di cui all’art. 17 della Direttiva UE 790/2019, con la quale il legislatore europeo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del diritto d’autore nell’ambiente digitale e di colmare il c.d. value gap, ha implicitamente imposto ai prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online un obbligo di filtraggio algoritmico volto a prevenire l’illecito caricamento in rete di contenuti protetti da parte degli utenti. Pur prevedendo a vantaggio di quest’ultimi garanzie sia formali che sostanziali, la suddetta Direttiva è stata criticata per non aver garantito un equo bilanciamento tra il diritto d’autore e i diritti degli utilizzatori: sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia, essa ha superato il vaglio giurisdizionale ed è stata attuata dagli Stati membri. Nel valutare l’impatto del nuovo regime sui diritti degli utilizzatori meriterà particolare attenzione la soluzione elaborata in fase di recepimento dal legislatore tedesco: essa ha introdotto alcune previsioni originali che sembrano in grado di salvaguardare in modo più incisivo il godimento delle libere utilizzazioni e, in ultima istanza, della libertà d’espressione degli utenti sulle piattaforme online.
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