"Treuhand" bezeichnet die Rechtsbeziehung, welche in der italienischen Rechtsordnung "rapporto fiduciario" bezeichnet wird. In meiner Abschlussarbeit erläutere ich die Entwicklung dieser seitens der Rechtssprechung und der Lehre. Absicht meines Schreibens ist, die Kriterien der Rechtssprechung zu erläutern und die Kritiken der Lehre gegenüber diesen. Weiter versuche ich, durch dieses Schreiben, zu erläutern weshalb es, meiner anspruchsloßen Meinung nach, erforderlich ist, an die Jriterien der Rechtssprechung festzuhalten.

Il rapporto fiduciario è denominato dai giuristi tedeschi con il termine “Treuhand”, che, tradotto letteralmente, significa “mano leale”. Nel prosieguo dello scritto, discorrendo di “fiducia”, di “Treuhand” o di “rapporto fiduciario”, il riferimento sarà, con le dovute precisazioni, sempre alla stessa fattispecie. Scopo di questo scritto è di mettere in luce il percorso dottrinario e giurisprudenziale che ha caratterizzato lo sviluppo di questo peculiarissimo rapporto giuridico. Si tratta, infatti, di un rapporto giuridico che non è disciplinato dal legislatore e che è stato elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza . Si anticipa già da ora che chi scrive si asterrà dal fare riferimento al rapporto fiduciario, alla “Treuhand”, classificandola come un contratto. Non è un caso, infatti, che la Giurisprudenza tedesca, in particolare quella ormai risalente del “Reichsgericht” (RG), alla quale, significativamente, come si vedrà, l’attuale Corte Suprema tedesca, cioè il “Bundesgerichtshof” (BGH), si attiene , si guardi bene dall’attribuire la qualificazione di contratto a questo rapporto. Prescindendo per il momento da considerazioni di natura analitico-economica del diritto dei contratti , già solo prestando attenzione al significato che generalmente si attribuisce alla parola ‘contratto’ e alla parola ‘fiducia’, appare infatti in un certo senso ossimorico un loro accostamento nell’espressione “contratto fiduciario”: la parola contratto non evoca l’immagine della fiducia; piuttosto, i contratti si stipulano onde non doversi ‘affidare’ alla spontaneità nell’adempimento delle controparti contraenti (in proposito HANS-BERND SCHÄFER, CLAUS OTT, come si vedrà nel prosieguo). Nell’ordinamento giuridico italiano, ad esempio, il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) onde stabilire che, in termini generalissimi, il suo contenuto è vincolante e che l’adempimento delle prestazioni contrattate è una obbligazione. Le parti vi adempiono forse sì per non offendere il valore di una relazione personale, sicuramente, tuttavia, le parti vi adempiono, tra l’altro, per non incorrere in responsabilità per inadempimento contrattuale . Come si vedrà più nel dettaglio nel prosieguo del discorso, il rapporto fiduciario, per quanto il suo uso sia ormai disinvolto , si presenta, soprattutto agli occhi della giurisprudenza, come momento di frizione nella sistematica dell’ordinamento giuridico. Gli ordinamenti di “civil law” hanno la pretesa di essere sistemi coerenti e completi ; in essi, però, non vi è traccia del rapporto fiduciario . Si tratta, in termini generalissimi, di un rapporto che risale alla fiducia romanistica, ma che viene adoperato nella prassi attuale ad immagine e somiglianza del “trust” del “common law” inglese . È un rapporto di carattere dottrinario e giurisprudenziale che, sempre in termini generalissimi, si sostanzia nell’‘affidamento’ da parte di un soggetto (fiduciante) ad un altro soggetto (fiduciario) di un bene (bene fiduciario) in vista del raggiungimento di una qualche finalità, raggiunta la quale, il bene dovrà essere dal fiduciario restituito al fiduciante; rileva, inoltre, la particolarità che generalmente il fiduciante non vuole figurare nelle attività compiute dal fiduciario, per quanto esse siano compiute comunque nel suo interesse: rileva, cioè, un carattere “in incognito” del rapporto in questione. La formulazione appena riportata non è delle più soddisfacenti. Tuttavia, a modesto avviso di chi scrive, non può dirsi inesatta, e, anzi, il suo carattere un po’ indeterminato potrebbe essere utile ad introdurre il lettore nell’analisi di un rapporto che, proprio per l’imprecisione dei concetti che adopera, solo a determinate condizioni riesce a trovare una collocazione coerente nella sistematica dell’ordinamento giuridico tedesco.

IL RAPPORTO FIDUCIARIO NEL DIRITTO PRIVATO TEDESCO

WOLF CIAVARRA, JOHANNES
2022/2023

Abstract

Il rapporto fiduciario è denominato dai giuristi tedeschi con il termine “Treuhand”, che, tradotto letteralmente, significa “mano leale”. Nel prosieguo dello scritto, discorrendo di “fiducia”, di “Treuhand” o di “rapporto fiduciario”, il riferimento sarà, con le dovute precisazioni, sempre alla stessa fattispecie. Scopo di questo scritto è di mettere in luce il percorso dottrinario e giurisprudenziale che ha caratterizzato lo sviluppo di questo peculiarissimo rapporto giuridico. Si tratta, infatti, di un rapporto giuridico che non è disciplinato dal legislatore e che è stato elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza . Si anticipa già da ora che chi scrive si asterrà dal fare riferimento al rapporto fiduciario, alla “Treuhand”, classificandola come un contratto. Non è un caso, infatti, che la Giurisprudenza tedesca, in particolare quella ormai risalente del “Reichsgericht” (RG), alla quale, significativamente, come si vedrà, l’attuale Corte Suprema tedesca, cioè il “Bundesgerichtshof” (BGH), si attiene , si guardi bene dall’attribuire la qualificazione di contratto a questo rapporto. Prescindendo per il momento da considerazioni di natura analitico-economica del diritto dei contratti , già solo prestando attenzione al significato che generalmente si attribuisce alla parola ‘contratto’ e alla parola ‘fiducia’, appare infatti in un certo senso ossimorico un loro accostamento nell’espressione “contratto fiduciario”: la parola contratto non evoca l’immagine della fiducia; piuttosto, i contratti si stipulano onde non doversi ‘affidare’ alla spontaneità nell’adempimento delle controparti contraenti (in proposito HANS-BERND SCHÄFER, CLAUS OTT, come si vedrà nel prosieguo). Nell’ordinamento giuridico italiano, ad esempio, il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) onde stabilire che, in termini generalissimi, il suo contenuto è vincolante e che l’adempimento delle prestazioni contrattate è una obbligazione. Le parti vi adempiono forse sì per non offendere il valore di una relazione personale, sicuramente, tuttavia, le parti vi adempiono, tra l’altro, per non incorrere in responsabilità per inadempimento contrattuale . Come si vedrà più nel dettaglio nel prosieguo del discorso, il rapporto fiduciario, per quanto il suo uso sia ormai disinvolto , si presenta, soprattutto agli occhi della giurisprudenza, come momento di frizione nella sistematica dell’ordinamento giuridico. Gli ordinamenti di “civil law” hanno la pretesa di essere sistemi coerenti e completi ; in essi, però, non vi è traccia del rapporto fiduciario . Si tratta, in termini generalissimi, di un rapporto che risale alla fiducia romanistica, ma che viene adoperato nella prassi attuale ad immagine e somiglianza del “trust” del “common law” inglese . È un rapporto di carattere dottrinario e giurisprudenziale che, sempre in termini generalissimi, si sostanzia nell’‘affidamento’ da parte di un soggetto (fiduciante) ad un altro soggetto (fiduciario) di un bene (bene fiduciario) in vista del raggiungimento di una qualche finalità, raggiunta la quale, il bene dovrà essere dal fiduciario restituito al fiduciante; rileva, inoltre, la particolarità che generalmente il fiduciante non vuole figurare nelle attività compiute dal fiduciario, per quanto esse siano compiute comunque nel suo interesse: rileva, cioè, un carattere “in incognito” del rapporto in questione. La formulazione appena riportata non è delle più soddisfacenti. Tuttavia, a modesto avviso di chi scrive, non può dirsi inesatta, e, anzi, il suo carattere un po’ indeterminato potrebbe essere utile ad introdurre il lettore nell’analisi di un rapporto che, proprio per l’imprecisione dei concetti che adopera, solo a determinate condizioni riesce a trovare una collocazione coerente nella sistematica dell’ordinamento giuridico tedesco.
ITA
"Treuhand" bezeichnet die Rechtsbeziehung, welche in der italienischen Rechtsordnung "rapporto fiduciario" bezeichnet wird. In meiner Abschlussarbeit erläutere ich die Entwicklung dieser seitens der Rechtssprechung und der Lehre. Absicht meines Schreibens ist, die Kriterien der Rechtssprechung zu erläutern und die Kritiken der Lehre gegenüber diesen. Weiter versuche ich, durch dieses Schreiben, zu erläutern weshalb es, meiner anspruchsloßen Meinung nach, erforderlich ist, an die Jriterien der Rechtssprechung festzuhalten.
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