Nella tesi viene preso in esame l’istituto del lavoro agile, istituito per la prima volta con la legge 22 maggio 2017, n. 81, dapprima ponendolo in relazione con le altre realtà europee e successivamente, mettendolo a confronto con il suo antenato, il telelavoro, disciplinato dall’Accordo-Quadro europeo del 2002. Dopo essere stato disciplinato da una serie di accordi aziendali che ne hanno costituito una vera e propria anticipazione come l’accordo Nestlè del 2012 e Zurich del 2016, viene analizzata la disciplina generale contenuta agli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017. Il Capitolo II è dedicato ad un focus sui poteri datoriali posti a capo del datore di lavoro quali: il potere direttivo, di controllo e disciplinare. Inoltre, si tratta anche della tutela della salute e sicurezza del lavoratore agile, con un cenno agli infortuni occorsi in capo al lavoratore, la tutela assicurativa e la circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017. Nell’ultimo capitolo viene posto un accenno su come il concetto di lavoro agile si è diffuso ed è cambiato con la pandemia da Covid-19 attraverso una serie di DPCM che hanno permesso una continuazione del lavoro da remoto senza paralizzarne l’economia. Infine, dopo un breve cenno sui vantaggi e svantaggi del lavoro agile nel nostro ordinamento, da ultimo si pone un richiamo alla proposta di riforma avanzata dal gruppo di giuslavoristi Freccia Rossa, i quali, sostengono che il lavoro agile sia uno strumento che permette di contribuire al cambiamento dell’organizzazione del lavoro; auspicano che, con l’uscita dall’emergenza pandemica, il lavoro da remoto perda i caratteri emergenziali e riprenda la sua fisionomia originaria di matrice volontaristica. Nonostante la presenza di una stagione piena dal punto di vista delle relazioni sindacali, in questa fase non sembra urgente un nuovo intervento normativo del lavoro agile; ciò non significa che la proposta del gruppo Freccia Rossa non possa essere da stimolo per l’evoluzione di un istituto che continuerà ad essere applicato anche in una fase successiva all’emergenza da Coronavirus.
Il lavoro agile
GIRARDI, ELISA
2021/2022
Abstract
Nella tesi viene preso in esame l’istituto del lavoro agile, istituito per la prima volta con la legge 22 maggio 2017, n. 81, dapprima ponendolo in relazione con le altre realtà europee e successivamente, mettendolo a confronto con il suo antenato, il telelavoro, disciplinato dall’Accordo-Quadro europeo del 2002. Dopo essere stato disciplinato da una serie di accordi aziendali che ne hanno costituito una vera e propria anticipazione come l’accordo Nestlè del 2012 e Zurich del 2016, viene analizzata la disciplina generale contenuta agli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017. Il Capitolo II è dedicato ad un focus sui poteri datoriali posti a capo del datore di lavoro quali: il potere direttivo, di controllo e disciplinare. Inoltre, si tratta anche della tutela della salute e sicurezza del lavoratore agile, con un cenno agli infortuni occorsi in capo al lavoratore, la tutela assicurativa e la circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017. Nell’ultimo capitolo viene posto un accenno su come il concetto di lavoro agile si è diffuso ed è cambiato con la pandemia da Covid-19 attraverso una serie di DPCM che hanno permesso una continuazione del lavoro da remoto senza paralizzarne l’economia. Infine, dopo un breve cenno sui vantaggi e svantaggi del lavoro agile nel nostro ordinamento, da ultimo si pone un richiamo alla proposta di riforma avanzata dal gruppo di giuslavoristi Freccia Rossa, i quali, sostengono che il lavoro agile sia uno strumento che permette di contribuire al cambiamento dell’organizzazione del lavoro; auspicano che, con l’uscita dall’emergenza pandemica, il lavoro da remoto perda i caratteri emergenziali e riprenda la sua fisionomia originaria di matrice volontaristica. Nonostante la presenza di una stagione piena dal punto di vista delle relazioni sindacali, in questa fase non sembra urgente un nuovo intervento normativo del lavoro agile; ciò non significa che la proposta del gruppo Freccia Rossa non possa essere da stimolo per l’evoluzione di un istituto che continuerà ad essere applicato anche in una fase successiva all’emergenza da Coronavirus.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/37129