L'entrata in vigore della Costituzione e del diritto al lavoro sancito dall'art. 1 ha imposto al legislatore una revisione del principio di libertà di recesso soprattutto con riferimento al datore di lavoro. La garanzia costituzionale del diritto al lavoro e la necessità di garantire una continuità allo stesso, rendeva necessario circondare il licenziamento di una serie di garanzie volte a rendere l'istituto del recesso c.d. “libero” eccezionale. In tal modo, a partire dal 1966, il legislatore ha emanato una serie di riforme volte a circoscrivere le garanzie il licenziamento del lavoratore dipendente sino a rendere del tutto marginale la disciplina codicistica che oggi viene relegata alla disciplina di particolari rapporti di lavoro.
La giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo di licenziamento nella giurisprudenza
SARDO, REBECCA MARIA
2019/2020
Abstract
L'entrata in vigore della Costituzione e del diritto al lavoro sancito dall'art. 1 ha imposto al legislatore una revisione del principio di libertà di recesso soprattutto con riferimento al datore di lavoro. La garanzia costituzionale del diritto al lavoro e la necessità di garantire una continuità allo stesso, rendeva necessario circondare il licenziamento di una serie di garanzie volte a rendere l'istituto del recesso c.d. “libero” eccezionale. In tal modo, a partire dal 1966, il legislatore ha emanato una serie di riforme volte a circoscrivere le garanzie il licenziamento del lavoratore dipendente sino a rendere del tutto marginale la disciplina codicistica che oggi viene relegata alla disciplina di particolari rapporti di lavoro.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/36971