Al fine di affrontare il tema dei complessi rapporti tra diritto alla salute e carcere, è importante far riferimento al corpus della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, in particolare all’art. 5, secondo cui “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.” Nel presente elaborato, pertanto, si è cercato di analizzare l’attuale bilanciamento tra la tutela della salute e l’efficacia della pena. Il legislatore, infatti, ha provveduto a tentare di adeguare la realtà carceraria ai principi costituzionali, provando a riconsiderare il carcere non più solo come “luogo-contenitore”, ma anche come “luogo-sociale” e come “luogo-clinico.” Relativamente alla persona del detenuto, la normativa vigente prevede che, nel caso in cui sussistano condizioni tali da non rendere compatibile il diritto alla salute della persona con il regime detentivo, possano essere disposte misure aventi carattere transitorio (alias il ricovero ospedaliero) o prolungato (come la detenzione domiciliare). Occorre, in ogni caso, riconoscere alla L. n. 354 del 1975 il merito di aver attuato, almeno parzialmente, il dettato costituzionale in ordine sia al riconoscimento della salute quale diritto del singolo e interesse della collettività – ai sensi dell’art. 32 Cost. – sia al divieto di adottare trattamenti contrari al senso di umanità nei confronti di chi sia privato della libertà personale – ex art. 27, 3 comma Cost. In tale contesto, caratterizzato da una forte sensibilità rispetto alle esigenze rieducative del detenuto, la tutela della salute in carcere pare destinata a rivestire un ruolo essenziale e ciò non solo in considerazione del valore primario di tale principio generale ma anche in ragione della sua rilevanza, quale condizione imprescindibile per il sano reinserimento del detenuto nella società, dopo l’esecuzione della pena. Una tale ispirazione d’intenti ha determinato la scelta di strutturare la ricerca in ben quattro capitoli: - Nel primo si è cercato di analizzare il trattamento dei detenuti e le regole penitenziarie attuate in Unione Europea ed in Italia; - Nel secondo è stato approfondito il tema della salvaguardia del diritto alla salute secondo l’ordinamento penitenziario italiano; - Nel terzo, invece, è stato analizzato il tema dell’accertamento dell’infermità psichica in stretto collegamento con la tutela della salute mentale nel carcere; - Nel quarto, non per minore importanza, ci si è posti il problema della tutela della persona detenuta affetta da AIDS, prevedendone il rinvio obbligatorio e l’adozione di misure preventive. Da qui l’idea di dedicare questa ricerca ad approfondire e a fornire un contributo sul tema della tutela della salute dei detenuti in ambito penitenziario internazionale e costituzionale, con l’auspicio che la rilevanza del tema e della problematica affrontata possano trovare spazio e conferme anche in future ricerche.

I RIMEDI OFFERTI DALL'ORDINAMENTO NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' DELLA TUTELA DELLA SALUTE CON IL CARCERE

MARINO, ALESSIA
2021/2022

Abstract

Al fine di affrontare il tema dei complessi rapporti tra diritto alla salute e carcere, è importante far riferimento al corpus della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, in particolare all’art. 5, secondo cui “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti.” Nel presente elaborato, pertanto, si è cercato di analizzare l’attuale bilanciamento tra la tutela della salute e l’efficacia della pena. Il legislatore, infatti, ha provveduto a tentare di adeguare la realtà carceraria ai principi costituzionali, provando a riconsiderare il carcere non più solo come “luogo-contenitore”, ma anche come “luogo-sociale” e come “luogo-clinico.” Relativamente alla persona del detenuto, la normativa vigente prevede che, nel caso in cui sussistano condizioni tali da non rendere compatibile il diritto alla salute della persona con il regime detentivo, possano essere disposte misure aventi carattere transitorio (alias il ricovero ospedaliero) o prolungato (come la detenzione domiciliare). Occorre, in ogni caso, riconoscere alla L. n. 354 del 1975 il merito di aver attuato, almeno parzialmente, il dettato costituzionale in ordine sia al riconoscimento della salute quale diritto del singolo e interesse della collettività – ai sensi dell’art. 32 Cost. – sia al divieto di adottare trattamenti contrari al senso di umanità nei confronti di chi sia privato della libertà personale – ex art. 27, 3 comma Cost. In tale contesto, caratterizzato da una forte sensibilità rispetto alle esigenze rieducative del detenuto, la tutela della salute in carcere pare destinata a rivestire un ruolo essenziale e ciò non solo in considerazione del valore primario di tale principio generale ma anche in ragione della sua rilevanza, quale condizione imprescindibile per il sano reinserimento del detenuto nella società, dopo l’esecuzione della pena. Una tale ispirazione d’intenti ha determinato la scelta di strutturare la ricerca in ben quattro capitoli: - Nel primo si è cercato di analizzare il trattamento dei detenuti e le regole penitenziarie attuate in Unione Europea ed in Italia; - Nel secondo è stato approfondito il tema della salvaguardia del diritto alla salute secondo l’ordinamento penitenziario italiano; - Nel terzo, invece, è stato analizzato il tema dell’accertamento dell’infermità psichica in stretto collegamento con la tutela della salute mentale nel carcere; - Nel quarto, non per minore importanza, ci si è posti il problema della tutela della persona detenuta affetta da AIDS, prevedendone il rinvio obbligatorio e l’adozione di misure preventive. Da qui l’idea di dedicare questa ricerca ad approfondire e a fornire un contributo sul tema della tutela della salute dei detenuti in ambito penitenziario internazionale e costituzionale, con l’auspicio che la rilevanza del tema e della problematica affrontata possano trovare spazio e conferme anche in future ricerche.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14240/36642