La condizione giuridica del minore d’età – prevista tra le ipotesi di incapacità di agire assoluta o totale – ha fatto sì che esso venisse sin da subito giudicato alla stregua di un oggetto, passivo rispetto alle situazioni in cui era coinvolto. Tuttavia, l’evoluzione socioculturale, di pari passo con l’innovazione del diritto che ha rivelato l’inadeguatezza dei confini tracciati dall’art. 2 del Codice civile, hanno permesso che oggi possa essere considerato titolare di diritti autonomi. Tale traguardo nel nostro ordinamento si è raggiunto grazie al contributo sovranazionale e all’elaborazione di nuovi principi e istituti, quali il best interest of the child e la capacità di discernimento, prendendo le mosse da quegli ambiti in campo patrimoniale e nella sfera personale in cui al minore viene riconosciuta una rilevanza che si estrinseca nella sua semplice considerazione e quindi nel suo ascolto ovvero in un’autonomia in senso proprio. Emerge la necessità di garantire un’attuazione in senso forte della sua autodeterminazione, consentendo che nelle situazioni di carattere esistenziale possa conferirsi un valore decisivo alla sua volontà e ammettendo, dunque, la facoltà di manifestare il suo divenire e il suo sviluppo in ogni fase della vita. Chiaramente, essendo un soggetto in formazione, richiederà una tutela e le sue intenzioni dovranno essere calibrate rispetto a due criteri, l’uno oggettivo e l’altro soggettivo: l’età anagrafica e la maturità di giudizio. Ciò che risulta fondamentale è il bilanciamento tra esigenze di protezione e istanze di autonomia del minore. Una salvaguardia che, sebbene sia improntata al suo beneficio, talvolta non può essere giustificabile e viene meno all’obiettivo per cui è preposta, sulla base dei diritti fondamentali riconosciuti a un individuo in quanto tale, a prescindere dalla sua qualificazione di “minore”. Questo è quanto avviene nell’ambito della salute, in particolar modo nei trattamenti sanitari di cui esso è destinatario e, nel caso di specie, nella vaccinazione, il cui dibattito si è acuito a seguito della pandemia del COVID-19 diffusasi nel 2020. In tale terreno si contrappongono da sempre evidenze scientifiche da un lato e scetticismi, tesi complottistiche, false credenze dall’altro. Qui ancor di più i rappresentanti legali del minore – nello specifico i genitori – reclamano la propria posizione, ignorando che il loro ruolo anzitutto si configura come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la propria funzione e il proprio limite e al contempo deve confrontarsi con le esigenze della collettività che risultano nella fattispecie. Proprio in virtù di ciò, si ritiene opportuno che in talune circostanze le loro decisioni rispetto ai figli trovino un confine, nella misura in cui, soprattutto con riferimento a quelli appartenenti alla categoria dei grandi minori – figura al confine tra il minore tradizionalmente concepito e un soggetto maggiorenne – non si possa ignorare il loro volere e ravvisare un’autonomia che non sempre riesce a realizzarsi, a causa della carenza o dell’inadeguatezza dei rimedi volti a rivendicarla.
Il minore e le vaccinazioni
DISOPRA, GAIA
2021/2022
Abstract
La condizione giuridica del minore d’età – prevista tra le ipotesi di incapacità di agire assoluta o totale – ha fatto sì che esso venisse sin da subito giudicato alla stregua di un oggetto, passivo rispetto alle situazioni in cui era coinvolto. Tuttavia, l’evoluzione socioculturale, di pari passo con l’innovazione del diritto che ha rivelato l’inadeguatezza dei confini tracciati dall’art. 2 del Codice civile, hanno permesso che oggi possa essere considerato titolare di diritti autonomi. Tale traguardo nel nostro ordinamento si è raggiunto grazie al contributo sovranazionale e all’elaborazione di nuovi principi e istituti, quali il best interest of the child e la capacità di discernimento, prendendo le mosse da quegli ambiti in campo patrimoniale e nella sfera personale in cui al minore viene riconosciuta una rilevanza che si estrinseca nella sua semplice considerazione e quindi nel suo ascolto ovvero in un’autonomia in senso proprio. Emerge la necessità di garantire un’attuazione in senso forte della sua autodeterminazione, consentendo che nelle situazioni di carattere esistenziale possa conferirsi un valore decisivo alla sua volontà e ammettendo, dunque, la facoltà di manifestare il suo divenire e il suo sviluppo in ogni fase della vita. Chiaramente, essendo un soggetto in formazione, richiederà una tutela e le sue intenzioni dovranno essere calibrate rispetto a due criteri, l’uno oggettivo e l’altro soggettivo: l’età anagrafica e la maturità di giudizio. Ciò che risulta fondamentale è il bilanciamento tra esigenze di protezione e istanze di autonomia del minore. Una salvaguardia che, sebbene sia improntata al suo beneficio, talvolta non può essere giustificabile e viene meno all’obiettivo per cui è preposta, sulla base dei diritti fondamentali riconosciuti a un individuo in quanto tale, a prescindere dalla sua qualificazione di “minore”. Questo è quanto avviene nell’ambito della salute, in particolar modo nei trattamenti sanitari di cui esso è destinatario e, nel caso di specie, nella vaccinazione, il cui dibattito si è acuito a seguito della pandemia del COVID-19 diffusasi nel 2020. In tale terreno si contrappongono da sempre evidenze scientifiche da un lato e scetticismi, tesi complottistiche, false credenze dall’altro. Qui ancor di più i rappresentanti legali del minore – nello specifico i genitori – reclamano la propria posizione, ignorando che il loro ruolo anzitutto si configura come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la propria funzione e il proprio limite e al contempo deve confrontarsi con le esigenze della collettività che risultano nella fattispecie. Proprio in virtù di ciò, si ritiene opportuno che in talune circostanze le loro decisioni rispetto ai figli trovino un confine, nella misura in cui, soprattutto con riferimento a quelli appartenenti alla categoria dei grandi minori – figura al confine tra il minore tradizionalmente concepito e un soggetto maggiorenne – non si possa ignorare il loro volere e ravvisare un’autonomia che non sempre riesce a realizzarsi, a causa della carenza o dell’inadeguatezza dei rimedi volti a rivendicarla.File | Dimensione | Formato | |
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