Nell'ultimo decennio, anche a seguito della grave crisi economica del 2008 che ha toccato numerose imprese, all'interno del diritto fallimentare si è imposta la necessità di una precisa definizione della pratica dell'accordo di ristrutturazione dei debiti inteso come strumento di risoluzione della crisi in alternativa al fallimento. La legislazione in materia di procedure concorsuali è decisamente risalente, dal momento che la legge fondamentale è la Legge Fallimentare, R.D. n. 267/1942: tuttavia il relativo testo è stato ripetutamente modificato. Inoltre, come noto, tale testo è destinato ad essere abrogato e sostituito dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 14 del 2019 (di seguito “Codice della Crisi”). Tale testo, stando alle originarie previsioni, sarebbe dovuto entrare in vigore nell'agosto del 2020, ma l'attuale situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19 comporterà uno slittamento dell'entrata in vigore. I vari interventi succedutisi nel tempo hanno profondamente modificato non solo il testo ma anche la filosofia di fondo. Tale circostanza, da un lato, ha impegnato gli interpreti nell'analisi delle novità apportate e, dall'altro, ha imposto loro di ripensare anche le parti del corpo della legge fallimentare non modificate formalmente, ma che pure, per effetto del nuovo contesto in cui operano, hanno assunto un nuovo e diverso significato. Il presente lavoro si concentra innanzitutto sulla disposizione di cui all'art. 182-bis l. fall. che, nell'introdurre la nuova figura degli accordi di ristrutturazione del debito, ha delineato un istituto dai contorni incerti e che tali sono rimasti, malgrado i ripetuti interventi del Legislatore e gli sforzi della dottrina che si è occupata del tema. L'accordo di ristrutturazione dei debiti è uno dei tanti tasselli che il Legislatore ha posto in essere al fine di regolamentare e privatizzare la crisi d'impresa, ricercando in esso un ulteriore strumento alternativo alla procedura concorsuale del fallimento. L'intervento legislativo è stato rivolto al sostegno degli imprenditori in difficoltà, nel tentativo di offrire loro una valida alternativa al fallimento offrendo in questo modo la possibilità di rimanere nel mercato durante la ricerca di una soluzione negoziale alla crisi e di usufruire di un ombrello protettivo in grado di mettere le società al riparo da eventuali azioni esecutive avanzate dai creditori. L'istituto introdotto ha spinto il Legislatore, nel continuo intento di favorire la privatizzazione della gestione della crisi d'impresa, ad intervenire più volte, sino all'ultima modifica intervenuta con il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Tale legge, al momento della compilazione della presente tesi, non è ancora entrata in vigore. Il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, all'art. 5 ha disposto, visto l'insorgere del generale stato di crisi ingenerato dallo sviluppo della pandemia Covid-19, il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza alla data del 1° settembre 2021. Nell'affronto delle innovazioni attuate rispetto all'antico impianto dell'istituto il Legislatore, nel corso degli anni, non ne ha delineato in modo definitivo tutti gli elementi ma si è limitato ad indicare i soli limiti quantitativi e qualitativi entro i quali l'operazione economica sottesa alla stipulazione degli accordi deve realizzarsi ossia la percentuale dei crediti di cui debbono essere titolari i creditori che partecipano all'acc
Accordi di ristrutturazione dei debiti tra passato e futuro
GARDINO, ARIANNA
2018/2019
Abstract
Nell'ultimo decennio, anche a seguito della grave crisi economica del 2008 che ha toccato numerose imprese, all'interno del diritto fallimentare si è imposta la necessità di una precisa definizione della pratica dell'accordo di ristrutturazione dei debiti inteso come strumento di risoluzione della crisi in alternativa al fallimento. La legislazione in materia di procedure concorsuali è decisamente risalente, dal momento che la legge fondamentale è la Legge Fallimentare, R.D. n. 267/1942: tuttavia il relativo testo è stato ripetutamente modificato. Inoltre, come noto, tale testo è destinato ad essere abrogato e sostituito dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 14 del 2019 (di seguito “Codice della Crisi”). Tale testo, stando alle originarie previsioni, sarebbe dovuto entrare in vigore nell'agosto del 2020, ma l'attuale situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19 comporterà uno slittamento dell'entrata in vigore. I vari interventi succedutisi nel tempo hanno profondamente modificato non solo il testo ma anche la filosofia di fondo. Tale circostanza, da un lato, ha impegnato gli interpreti nell'analisi delle novità apportate e, dall'altro, ha imposto loro di ripensare anche le parti del corpo della legge fallimentare non modificate formalmente, ma che pure, per effetto del nuovo contesto in cui operano, hanno assunto un nuovo e diverso significato. Il presente lavoro si concentra innanzitutto sulla disposizione di cui all'art. 182-bis l. fall. che, nell'introdurre la nuova figura degli accordi di ristrutturazione del debito, ha delineato un istituto dai contorni incerti e che tali sono rimasti, malgrado i ripetuti interventi del Legislatore e gli sforzi della dottrina che si è occupata del tema. L'accordo di ristrutturazione dei debiti è uno dei tanti tasselli che il Legislatore ha posto in essere al fine di regolamentare e privatizzare la crisi d'impresa, ricercando in esso un ulteriore strumento alternativo alla procedura concorsuale del fallimento. L'intervento legislativo è stato rivolto al sostegno degli imprenditori in difficoltà, nel tentativo di offrire loro una valida alternativa al fallimento offrendo in questo modo la possibilità di rimanere nel mercato durante la ricerca di una soluzione negoziale alla crisi e di usufruire di un ombrello protettivo in grado di mettere le società al riparo da eventuali azioni esecutive avanzate dai creditori. L'istituto introdotto ha spinto il Legislatore, nel continuo intento di favorire la privatizzazione della gestione della crisi d'impresa, ad intervenire più volte, sino all'ultima modifica intervenuta con il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Tale legge, al momento della compilazione della presente tesi, non è ancora entrata in vigore. Il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, all'art. 5 ha disposto, visto l'insorgere del generale stato di crisi ingenerato dallo sviluppo della pandemia Covid-19, il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza alla data del 1° settembre 2021. Nell'affronto delle innovazioni attuate rispetto all'antico impianto dell'istituto il Legislatore, nel corso degli anni, non ne ha delineato in modo definitivo tutti gli elementi ma si è limitato ad indicare i soli limiti quantitativi e qualitativi entro i quali l'operazione economica sottesa alla stipulazione degli accordi deve realizzarsi ossia la percentuale dei crediti di cui debbono essere titolari i creditori che partecipano all'accFile | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14240/36482